Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione dei tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi.
Massime Cassazione penale , sez. VI , 09/07/2003 , n. 38298
La forza attrattiva della competenza del tribunale in composizione collegiale, prevista dall'art. 33 quater c.p.p. quando vi è connessione di reati, solo alcuni dei quali attribuiti alla sua cognizione, viene meno qualora il giudice dell'udienza preliminare ritenga - a seguito dell'attribuzione al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa ovvero del venir meno delle ragioni di connessione - di essere stato erroneamente investito della richiesta di rinvio a giudizio in relazione da un reato per il quale è prevista la citazione diretta, dovendo pertanto disporre la trasmissione degli atti al p.m. a norma dell'art. 33 sexies c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice dell'udienza preliminare, dopo aver prosciolto gli imputati dal reato che aveva determinato la competenza del giudice in composizione collegiale, aveva trasmesso gli atti al p.m. per l'emissione per i restanti reati del decreto di citazione a giudizio a norma dell'art. 552 c.p.p.