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Codice di procedura penale

Art. 41 c.p.p. Decisione sulla dichiarazione di ricusazione

1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 38 ovvero quando i motivi addottati sono manifestamente infondati, la corte, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per cassazione. La corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611.


2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la corte può disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti.


3. Sul merito della ricusazione la corte decide a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.


4. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti private.

Massime
Cassazione penale , sez. III , 30/11/2021 , n. 1353
In tema di ricusazione, l'allegazione di documentazione contestualmente alla presentazione della domanda, cui è subordinata l'ammissibilità della stessa ai sensi dell' art. 41, comma 1, c.p.p. , non può essere surrogata dall'avvenuta presentazione della documentazione mancante da parte di altro soggetto, seppur nell'ambito della medesima vicenda processuale.

Cassazione penale , sez. VI , 27/05/2020 , n. 22792
L'inammissibilità della richiesta di ricusazione per manifesta infondatezza può essere dichiarata con procedura camerale de plano e, analogamente, può procedersi con provvedimento inaudita altera parte nel caso in cui si tratti di inammissibilità per violazione delle formalità di presentazione della richiesta di ricusazione o per tardività della presentazione della stessa richiesta. Ciò discende dalla lettura dell' art. 41 c.p.p. , comma 1, là dove stabilisce che la declaratoria di inammissibilità deve essere emessa senza ritardo, ossia senza alcun preventivo adempimento processuale, come si evince dal fatto che l'adozione delle forme dell'udienza camerale partecipata prevista dall'art. 127 stesso codice, è stabilita dall'art. 41, comma 3, con esclusivo riguardo alla assunzione della decisione di merito sulla ricusazione.

Cassazione penale , sez. VI , 30/04/2020 , n. 13541
È illegittima l'adozione della procedura de plano ai fini della dichiarazione di rigetto dell'istanza di ricusazione avanzata dall'imputato, qualora dalla motivazione dell'ordinanza emergano elementi dai quali si possa desumere che la decisione è stata assunta nel merito previo vaglio delle condizioni di ammissibilità dell'istanza, con conseguente violazione della procedura camerale di cui all' art. 127 c.p.p. , richiamata dal comma 3 dell' art. 41 c.p.p. (Nel caso di specie, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione proposta dall'imputato nei confronti del presidente del collegio giudicante, non potendosi evincere dalla motivazione dell’ordinanza impugnata elementi indicativi di una valutazione espressa in termini di manifesta infondatezza che possa ricondurre la qualificazione della decisione adottata nello schema dell'inammissibilità).

Cassazione civile , sez. un. , 15/01/2020 , n. 741
Le ordinanze della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che decidono sulle istanze di ricusazione non sono impugnabili con il ricorso per cassazione, atteso che il richiamo alla disciplina delle impugnazioni prevista dalle norme processuali penali, contenuto nell' art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 , postula l'applicabilità al procedimento disciplinare delle norme processualpenalistiche in quanto compatibili; tale non può ritenersi quella che stabilisce l'immediata ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di inammissibilità della ricusazione ( art. 41 c.p.p. ), poiché il sistema delle impugnazioni disciplinari delineato dal citato art. 24 è tassativamente limitato alle sentenze e alle ordinanze cautelari, salva la possibilità di far valere la nullità degli atti e delle decisioni assunte con la partecipazione del magistrato ritenuto incompatibile in sede di impugnazione della decisione definitiva.

Cassazione penale , sez. VI , 13/05/2016 , n. 24087
In tema di ricusazione, la legittimazione attiva alla proposizione del ricorso per cassazione contro l'ordinanza di rigetto spetta solamente alla parte che abbia proposto la relativa dichiarazione e non anche a chi sia intervenuto nel procedimento in camera di consiglio fissato ex art. 41, comma 3, c.p.p., senza però aver proposto analoga dichiarazione, in quanto la partecipazione all'udienza della parte non ricusante non comporta per quest'ultima l'attribuzione di un autonomo e indipendente titolo di legittimazione ad impugnare l'ordinanza di rigettata.

Cassazione civile , sez. un. , 23/11/2009 , n. 24591
L'ordinanza che dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 41 c.p.p., l'istanza di ricusazione del giudice penale può essere impugnata solo con il ricorso per cassazione previsto dall'art. 606 c.p.p. e non già con il ricorso presentato alle Sezioni Unite civili per i motivi indicati dall'art. 360 c.p.c.

Consiglio di Stato , sez. IV , 03/11/2008 , n. 5469
Ai sensi dell'art. 41, c.p.p. è legittima la partecipazione del magistrato ricusato alla fase di delibazione preliminare dell'istanza di ricusazione.

Cassazione penale , sez. I , 17/10/2006 , n. 35719
È inammissibile ai sensi degli art. 38 comma 3 e 41 c.p.p., l’istanza di ricusazione presentata nei confronti della Corte d’assise d’appello e depositata presso la cancelleria della Corte d’appello, in quanto le Corti di assise godono di autonomia funzionale ai sensi della l. 10 aprile 1951 n. 287, essendo istituite con decreto del Presidente della Repubblica e non con provvedimento di variazione tabellare. (La Corte ha chiarito che la riforma dell’art. 7 bis dell’ordinamento giudiziario, introdotta con la l. 22 settembre 1988 n. 449, ha eliminato l’autonomia delle Corti di assise con riguardo all’assegnazione dei giudici ma non alla loro costituzione).

Cassazione civile , sez. un. , 09/03/2006 , n. 5041
Qualora nell'ambito di un procedimento penale sia dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 41 c.p.p., l'istanza di ricusazione di un giudice, l'ordinanza può essere impugnata soltanto con il ricorso per cassazione previsto dall'art. 606 c.p.p., secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 41 citato, sicché è inammissibile il ricorso proposto alle sezioni unite civili, per giunta, con i motivi indicati dall'art. 360 c.p.c.

Cassazione civile , sez. un. , 20/11/2003 , n. 17636
È manifestamente infondata, in relazione agli art. 3, 24 e 111 cost., la q.l.c. dell'art. 53 comma 2 c.p.c., nella parte in cui non prevede l'impugnabilità con il ricorso per cassazione dell'ordinanza che decide sulla ricusazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 41 c.p.p., atteso che il principio di eguaglianza non comporta il divieto di regolamentazioni diverse dei differenti tipi di processo.

Cassazione penale , sez. IV , 29/04/2003 , n. 26431
È ammissibile il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del giudice sull'istanza di ricusazione del perito, non potendosi ritenere che il rinvio effettuato dall'art. 223 comma 5 c.p.p. all'osservanza nel caso di specie delle norme sulla ricusazione del giudice in quanto applicabili, escluda la possibilità di ricorrere avverso la decisione sulla dichiarazione di ricusazione, espressamente prevista dall'art. 41 c.p.p.

Cassazione penale , sez. VI , 01/04/2003 , n. 21935
L'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione prevista dal comma 1 dell'art. 41 c.p.p. va riferita alle formalità concernenti la dichiarazione di ricusazione e non già a quelle successive, tra le quali il deposito della copia dell'atto presso la cancelleria del giudice ricusato.

Cassazione penale , sez. III , 04/10/2001 , n. 40511
In tema di ricusazione, in pendenza di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione pronunciata de plano ai sensi del comma 1 dell'art. 41 c.p.p., è inibito al giudice ricusato di pronunciare sentenza, operando la regola generale dell'effetto sospensivo dell'impugnazione (art. 588 comma 1 c.p.p.), che trova deroga solo nelle ipotesi di decisione sul merito della ricusazione previste dal comma 3 del medesimo art. 41 in virtù dell'espresso richiamo all'art. 127 c.p.p. il quale espressamente prescrive che il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

Cassazione penale , sez. I , 20/03/2000 , n. 2051
Nel caso di ricusazione di un intero collegio della Corte suprema di cassazione, ove debba essere emessa declaratoria di inammissibilità, ricorrendo una delle ipotesi espressamente previste dall'art. 41 c.p.p., la decisione sulla istanza può essere pronunciata de plano da altra sezione della Corte di cassazione senza necessità di disporre avvisi.

Cassazione penale , sez. VI , 14/07/1999 , n. 2798
In tema di decisione sulla dichiarazione di ricusazione, l'acquisizione delle conclusioni del p.m. anche nell'ipotesi disciplinata dal comma 1 dell'art. 41 c.p.p. - che tale acquisizione non prevede - non produce alcuna nullità.

Cassazione penale , sez. I , 11/04/1994
Ai sensi del disposto del comma 1 dell'art. 41 c.p.p., il giudice che ritenga di dover dichiarare l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione per essere i motivi addotti palesemente infondati, può provvedervi senza ritardo e, dunque, senza l'osservanza delle formalità del contraddittorio prescritte dall'art. 127 stesso codice che sono, invece, espressamente richiamate dal comma 3 del succitato art. 41, relativo all'esame del merito della dichiarazione non manifestamente infondata. (Sulla scorta del principio di cui in massima la Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale si lamentava che il giudice di merito avesse proceduto alla declaratoria di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione senza dare avviso al difensore).

Cassazione penale , sez. I , 10/01/1994
L'istanza di ricusazione, come espressamente la legge prevede, deve essere decisa con le forme di cui all'art. 127 c.p.p. soltanto nel caso che debba essere adottata una decisione sul merito (art. 41 comma 3 c.p.p.), mentre, nell'ipotesi di mera declaratoria di inammissibilità della medesima, la decisione è adottata con le forme di cui all'art. 125 comma 4 c.p.p. (deliberazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti) giusto il disposto del comma 1 dell'art. 41 c.p.p. Ne consegue che, anche nel caso in cui la dichiarazione di inammissibilità vada pronunciata previa delibazione di eccezione di legittimità costituzionale sull'applicabilità delle norme relative, la forma della procedura da adottarsi rimane sempre quella prevista per la suddetta declaratoria di inammissibilità; e ciò in quanto il procedimento incidentale, quale è quello della sollevata questione di legittimità costituzionale, inerisce al procedimento principale - che, nell'ipotesi in considerazione è quello di ricusazione del giudice - del quale non può che seguire le forme per la sua stessa natura di procedimento meramente eventuale.

Corte Costituzionale , 08/04/1993 , n. 156
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 25, 97 e 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 c.p.p., nella parte in cui non consente al giudice ricusato di pronunciare la manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione ove essa sia identica ad altre già dichiarate inammissibili dall'organo competente.

Cassazione penale , sez. I , 20/10/1982
Analogamente a quanto dispone l'art. 21 della l. 7 gennaio 1929 n. 4, la legge valutaria, in deroga alle regole consacrate negli artt. 39, 40 e 41 c.p.p., ha attribuito la competenza al tribunale del luogo in cui è avvenuto l'accertamento dei reati, intendendo così riferirsi al luogo dove è redatto il processo verbale di constatazione in accoglimento del criterio indicato nell'art. 24 della citata legge n. 4 del 1929 relativamente alle violazioni tributarie.

Cassazione penale , sez. III , 21/06/1982
La validità degli atti dell'autorità straniera, ai fini e per gli effetti del comma 4 dell'art. 41 c.p.p., essendo difforme la disciplina processuale nei diversi ordinamenti, va valutata secondo i criteri dettati dalle norme vigenti nel territorio dello Stato in cui gli atti vengono assunti e non secondo i criteri dettati dalle norme dell'ordinamento interno italiano (nella specie erano stati utilizzati l'interrogatorio reso all'autorità di polizza svizzera, la perquisizione ed il sequestro espletati senza la presenza del difensore).

Cassazione penale , sez. I , 07/07/1981
Nel caso di delitto commesso all'estero in danno di cittadino italiano da parte di cittadini italiani residenti in località diverse, ove in base al criterio soggettivo della residenza dell'imputato risultino competenti due giudici di due diversi distretti, sussistendo identità di ratio, può applicarsi il criterio indicato dal comma 3 dell' art. 41 c.p.p., designando, tra i suddetti giudici, quello del circondario più vicino al luogo del fatto.

Cassazione penale , sez. I , 30/03/1978
La rimessione prevista dal comma 3 dell'art. 41 c.p.p. può essere disposta dalla Corte di cassazione soltanto rispetto ad un procedimento ancora pendente, e ciò sia per l'antinomia fra rimessione e giudicato, sia perché il comma 3 dell'art. 41, usando l'espressione può rimettere l'istruzione o il giudizio, presuppone necessariamente che tali tipi di procedimento siano ancora possibili, il che non si verifica quando è intervenuta una sentenza irrevocabile.

Cassazione penale , sez. I , 22/11/1977
La norma contenuta nell'art. 41, comma 2, c.p.p. non è applicabile al caso, ivi non previsto, di reati commessi all'estero da più cittadini aventi diversa residenza, domicilio o dimora, oppure arrestati o consegnati all'autorità giudiziaria in luoghi diversi. In tali ipotesi, pertanto, si deve ricorrere, per analogia, ai criteri sussidiari suggeriti dall'art. 40 dello stesso codice e solo ove non sia neanche in tal modo possibile individuare il giudice competente, si può applicare la norma di cui al comma 3, del citato art. 41 c.p.p.

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