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Codice di procedura penale

Art. 412 c.p.p. - Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale

1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, 415- bis, comma 5-ter, 415-ter, comma 3. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415- bis, commi 5-quater e 5-quinquies, e 415-ter, commi 1 e 3.

2. Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a seguito delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater.

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