1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene:
a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione;
b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
c) l'indicazione delle fonti di prova acquisite;
d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio;
e) la data e la sottoscrizione.
Note
La lettera sostituita dall'art. 181 della L. 16 dicembre 1999, n. 479.
L'art. 417 c.p.p. indica i requisiti necessari che deve contenere la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice, al fine di garantire che l'imputato sia informato in modo chiaro e preciso delle accuse e sulle fonti di prova acquisite a suo carico, assicurando così un equo processo.
L'articolo in argomento ha sostanzialmente tre funzioni:
di garanzia: informare dettagliatamente l'imputato delle accuse e delle prove acquisite contro di lui, permettendogli il pieno esercizio del diritto di difesa, nel passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella del processo.
di chiarezza: postula che le accuse siano formulate in modo chiaro e preciso, evitando ambiguità e garantendo una corretta amministrazione della giustizia.
di preparazione del processo: permette al giudice dell'udienza preliminare di valutare anticipatamente se vi siano sufficienti elementi per procedere con il dibattimento.
La richiesta di rinvio a giudizio è presentata al giudice entro due giorni dalla sua formulazione e deve contenere:
a) Le generalità dell'imputato e le altre informazioni necessarie per identificarlo (devono essere riportate le informazioni necessarie per identificare in modo univoco l'imputato. Nome, cognome, data di nascita, residenza);
b) Il capo di imputazione, con l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e delle leggi che si assumono violate;
c) L'indicazione delle fonti di prova acquisite a carico dell'imputato nel corso delle indagini preliminari.
Nessuna nullità, nè relativa nè di ordine generale, è prevista per il caso che la richiesta di rinvio a giudizio manchi dei requisiti indicati nell'art. 417 c.p.p. (Cassazione penale , sez. V , 12/12/1991)
È manifestamente inammissibile la q.l.c. del combinato disposto degli art. 33 quinquies, 416 e 417 c.p.p., sollevata, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 cost., nella parte in cui non prevede che la sanzione processuale della decadenza, conseguente alla mancata proposizione, prima della conclusione dell'udienza preliminare, dell'eccezione concernente l'erronea attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione monocratica o collegiale, sia "correlata allo specifico obbligo del p.m. di indicazione del giudice davanti al quale chiede il rinvio a giudizio" (la Corte ha reputato manifestamente inammissibile la questione in quanto il rimettente non ha dato atto delle ragioni per le quali non era possibile interpretare la disciplina in modo coerente con i presupposti logico-giuridici che informano il sistema dei termini posti a pena di decadenza. Un sistema - ha precisato la Corte - rispetto al quale è connaturale che l'onere di esercitare una facoltà entro un certo limite temporale o di fase possa essere imposto solo quando il presupposto di fatto a cui la facoltà è collegata (nel caso di specie, la presunta inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica) si sia effettivamente verificato prima della decorrenza dei termini di decadenza - Corte Costituzionale, 11/12/2001, n.395).
In tema di misure cautelari, il requisito della descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, previsto dall' art. 292, comma 2, lett. b), c.p.p. , ha la funzione di informare l'indagato circa il tenore delle accuse, al fine di consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che esso può dirsi soddisfatto allorché le condotte addebitate siano indicate in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e sicura conoscenza, in ciò essendo sufficiente una sintetica e sommaria enunciazione dei lineamenti essenziali della contestazione, senza la necessità di specificare eventuali elementi di dettaglio. (In motivazione la Corte ha evidenziato la diversità tra l' art. 417 c.p.p. che, per la richiesta di rinvio a giudizio, richiede l'enunciazione dell'addebito in forma chiara e precisa e l' art. 292, comma 2, lett. b), c.p.p. che richiede, invece, la descrizione sommaria del fatto, con ciò dimostrandosi che l'imputazione si cristallizza solo al momento dell'esercizio dell'azione penale - Cassazione penale , sez. III , 10/01/2020 , n. 20003).
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per la ritenuta indeterminatezza dell'imputazione. Infatti, a differenza di quanto avviene per il decreto che dispone il giudizio, nessuna nullità è prevista per il caso in cui la richiesta di rinvio a giudizio manchi di uno dei requisiti indicati dall'art. 417 c.p.p., e ciò in considerazione del fatto che è sempre possibile nell'udienza preliminare procedere, anche oralmente, alle necessarie modifiche ed integrazioni della imputazione. Cassazione penale , sez. VI , 07/10/2004 , n. 42011