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Codice di procedura penale

Art. 42 c.p.p. Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione

1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento.


2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

Massime
Cassazione penale , sez. VI , 16/05/2007 , n. 35534
A seguito del provvedimento che accoglie l'astensione di un collegio giudicante di primo grado, non sono utilizzabili ai fini della decisione soltanto gli atti istruttori compiuti direttamente dal giudice astenuto, ai quali fa riferimento l'art. 42 c.p.p., mentre i documenti entrati a far parte del fascicolo del dibattimento integrano prove precostituite e ben possono essere utilizzati indipendentemente dalla mancata adozione di un formale provvedimento di rinnovazione del dibattimento da parte del giudice che ha sostituito quello astenuto.

Cassazione penale , sez. VI , 18/03/2003 , n. 20098
In tema di astensione o ricusazione del giudice, l'assenza di piena contestualità tra accoglimento dell'astensione e decisione, da parte del presidente del tribunale, in merito agli atti meritevoli di conservare efficacia non incide sul rispetto del dettato dell'art. 42 c.p.p. che fa, invece, riferimento ad una decisione intrinsecamente unitaria e coerente, che ben può essere adottata in una sequenza ravvicinata, ove questa sia giustificata da diversi tempi di ponderazione.

Cassazione penale , sez. VI , 18/03/2003 , n. 20097
La mancata piena contestualità tra accoglimento dell'astensione e decisione in merito agli atti meritevoli di conservare efficacia non incide sul rispetto del dettato dell'art. 42 c.p.p. che fa riferimento ad una decisione intrinsecamente unitaria e coerente che ben può essere adottata in una sequenza ravvicinata, ove questa sia giustificata da diversi tempi di ponderazione.

Cassazione penale , sez. VI , 18/03/2003 , n. 23262
Non integra violazione dell'art. 42 c.p.p., nella parte in cui, nel regolare le conseguenze dell'accoglimento della dichiarazione di astensione, riconosce all'organo decidente il potere di stabilire se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente conservino efficacia, il fatto che non vi sia piena contestualità tra l'accoglimento dell'astensione e la decisione in merito agli atti meritevoli di conservare efficacia.

Corte appello , Venezia , 18/03/2003
Ai sensi dell'art. 42 c.p.p., restano validi gli atti istruttori compiuti dal giudice ricusato sino all'accoglimento della ricusazione ad opera del giudice competente (nella specie la Corte d'appello).

Cassazione penale , sez. VI , 08/01/1997 , n. 9
In tema di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, il provvedimento adottato dal giudice del dibattimento con ordinanza ex art. 304 commi 2 e 3 c.p.p. non perde efficacia nel caso di rinnovazione del dibattimento conseguente a mutamento della composizione dell'organo giudicante (nella specie, per collocamento a riposo del presidente del collegio), e ciò non solo perché nessuna norma prevede una simile conseguenza, ma anche perché ciò sarebbe in contrasto con il principio generale di conservazione degli atti, agevolmente desumibile, quale criterio ispiratore dell'intero ordinamento processuale, dalla disciplina dettata dall'art. 42 c.p.p. in tema di astensione e ricusazione, che ha trovato conferma nella previsione transitoria di cui all'art. 1 comma 2 del d.l. 10 maggio 1996 n. 250.

Cassazione penale , sez. VI , 10/06/1993
La soppressione della parola evidente dall'art. 425 c.p.p. ad opera dell'art. 1 della l. 8 aprile 1993 n. 105, ha ampliato i poteri del giudice dell'udienza preliminare che è tenuto a pronunciare sentenza di non luogo a procedere ogni qualvolta sia applicabile, all'esito della detta udienza, una delle formule terminative previste dal novellato art. n. 42 c.p.p., ivi incluse quelle concernenti l'assenza dell'elemento soggettivo del reato.

Cassazione penale , sez. I , 28/04/1993
La violazione, da parte del giudice, del dovere di astensione non incide sulla di lui capacità e, pertanto, non è causa di nullità generale e assoluta ai sensi dell'art. 178 lett. a) c.p.p., dando essa luogo soltanto al diritto, per la parte, di ricusare il giudice non astenutosi, con conseguente eventuale nullità, ai sensi dell'art. 42 c.p.p., dei soli atti compiuti dal giudice dopo l'accoglimento della ricusazione. (Nella specie trattavasi di mancata astensione, in sede di giudizio di rinvio, di un giudice che aveva presieduto il collegio dal quale era stato emesso il provvedimento annullato).

Cassazione penale , sez. III , 14/06/1985
A norma dell'art. 42 c.p.p., l'eccezione di incompetenza territoriale deve, al più tardi, essere dedotta immediatamente dopo compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado e per effetto dell'art. 43 dello stesso codice essa può essere riproposta al giudice dell'impugnazione solo se l'incompetenza sia stata tempestivamente dedotta nel pregresso giudizio di merito. Ne consegue che se la suddetta eccezione viene sollevata per la prima volta in sede di legittimità, il ricorso che la contiene va dichiarato inammissibile.

Cassazione penale , sez. I , 05/01/1985
La sentenza di incompetenza per materia, quale che ne sia la causa determinante, va deliberata in conformità dello schema tipico dell'art. 33 c.p.p., anche se questa norma non offre alcuna espressa indicazione nè sul tipo di provvedimento, nè sul suo contenuto, perché, come si desume dagli artt. 35 e 36 c.p.p., deve ritenersi che la dichiarazione di incompetenza per materia va resa, qualora non ricorra una ipotesi di conflitto, con sentenza e che ad essa deve accompagnarsi l'ordine di trasmissione degli atti al p.m. Ne consegue che, in tale ipotesi il procedimento regredisce nella fase istruttoria, nella disponibilità dell'organo requirente e, in sua mancanza, si produce una translatio nell'ambito della stessa fase del giudizio da giudice a giudice, come peraltro espressamente dispone l'art. 42 c.p.p. per il diverso caso di incompetenza territoriale.

Cassazione penale , sez. I , 16/04/1984
Il giudice, investito della cognizione di un procedimento in conseguenza della sentenza di incompetenza pronunciata da altro giudice, può - ma esclusivamente nei limiti temporali stabiliti dal combinato disposto degli art. 439 cpv. e 42 c.p.p. - sollevare conflitto contestando la legittimità della investitura ed in tal caso la Corte regolatrice, risolvendo il conflitto, stabilisce, con carattere di definitività, se la declaratoria in tema di competenza del primo giudice sia o no legittima. Qualora, invece, il giudice investito della competenza non ritenga di denunciare conflitto - con la conseguenza che, in tale ipotesi, non sussistendo la situazione conflittuale, l'imputato e le altre parti sono legittimate alla denuncia di conflitto ex art. 53 comma 2 c.p.p. - a questi ultimi non resta che proporre eccezione di incompetenza negli stessi limiti temporali sopra indicati.

Cassazione penale , sez. I , 07/11/1983
A norma dell'art. 42 c.p.p., la incompetenza territoriale va rilevata, anche di ufficio, in ogni stato dell'istruzione o immediatamente dopo il compimento delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado; e ciò al fine d'impedire la perpetuatio jurisdictionis, la quale, anche se limitata alla fase del giudizio, costituisce pur sempre una deroga al principio costituzionale della naturalità del giudice. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è censurata la motivazione del giudice del riesame che disattendeva la eccezione d'incompetenza per territorio sul presupposto che la stessa, a norma degli artt. 44 e 50 c.p.p., fosse improduttiva di effetti in ordine agli atti di istruzione già compiuti. Si è, poi, precisato che, a parte la norma di carattere generale fissata nell'art. 154 c.p.p., il discorso del giudice del riesame equivale a rigetto immotivato di un'eccezione che il giudice avrebbe, invece, avuto l'obbligo di valutare e decidere).

Cassazione penale , sez. I , 07/11/1983
In tema di esercizio dell'azione penale, l'ufficio del p.m. ha il dovere di verificare la sua competenza, ossia la investitura normativa dei poteri, posto che, in assenza di specifiche disposizioni, tale investitura si collega a quella assegnata al giudice presso il quale l'anzidetto ufficio è costituito, come si evince dall'art. 42 c.p.p., che, oltre alla generica significazione della incompetenza dell'autorità, disciplina una legittimazione dell'organo di accusa ad emettere ordine di arresto allorquando la legge obbliga o autorizza il giudice competente ad emettere mandato di cattura.

Cassazione penale , sez. I , 17/03/1982
Nel caso di reati connessi attribuiti alla cognizione del giudice territoriale individuato ai sensi dell'art. 47 c.p.p., l'entrata in vigore di una norma di diritto sostanziale, attenuatrice della gravità del reato che aveva determinato l'individuazione stessa, può comportare modificazione nella competenza territoriale, col solo limite preclusivo, fissato dall'art. 42 c.p.p.. (Fattispecie in tema di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive).

Cassazione penale , sez. III , 09/07/1979
Il giudice istruttore non può dichiararsi incompetente per materia, contemplando l'art. 42 c.p.p. soltanto l'ipotesi dell'incompetenza per territorio, ma deve comportarsi in conformità del disposto dell'art. 374 c.p.p.

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