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Codice di procedura penale

Art. 44 c.p.p. Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione

Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 1.549, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.

Massime
Cassazione penale , sez. VI , 07/06/2012 , n. 23783
L'applicazione di una pena pecuniaria da parte del giudice della ricusazione, prevista dall'art. 44 c.p.p., consegue ad una valutazione largamente discrezionale, la cui motivazione deve fornire una sufficiente spiegazione della determinazione circa la sanzione adottata.

Cassazione penale , sez. V , 06/05/2010 , n. 21926
L'applicazione di una sanzione pecuniaria da parte del giudice della ricusazione è conseguente a una valutazione largamente discrezionale, senza costrizione di parametri riferiti alla pretestuosità o alla manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione, ed è accompagnata da breve cenno motivazionale che fornisce sufficiente giustificazione della determinazione sanzionatoria (nel suo richiamo al contenuto del provvedimento e delle ragioni esposte per la reiezione dell'istanza).

Cassazione penale , sez. VI , 11/04/2006 , n. 19017
La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 44 c.p.p., per il caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia dichiarata inammissibile o rigettata può colpire soltanto la parte e non anche il difensore, anche quando quest'ultimo abbia agito in difetto di specifico mandato, potendo in tal caso la parte soltanto rivalersi nei confronti del difensore secondo le regole generali.

Cassazione penale , sez. VI , 18/11/2003 , n. 47811
In tema di ricusazione, il provvedimento discrezionale con il quale, in applicazione dell'art. 44 c.p.p., il giudice condanna la parte ricusante al pagamento di una somma alla cassa delle ammende è sufficientemente motivato quando le sue ragioni siano desumibili dalle circostanze illustrate per giustificare il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità della ricusazione stessa. (Nel caso di specie la Corte ha giudicato rilevanti le considerazioni svolte dal giudice di merito sull'entità del ritardo intercorso tra la cognizione del fatto posto a base della ricusazione e la presentazione della relativa dichiarazione da parte dell'imputato).

Cassazione penale , sez. I , 15/01/1999 , n. 389
Nel concetto di parte privata accolto dall'art. 44 c.p.p. e riferibile all'imputato, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria, non può ricomprendersi il difensore, che svolge nell'interesse di questi soggetti un munus connotato da profili pubblicistici, traducendo in iniziative tecnico-processuali le sollecitazioni delle persone fisiche che a lui si rivolgono.

Cassazione penale , sez. VI , 23/01/1997 , n. 237
L'applicazione di una pena pecuniaria da parte del giudice della ricusazione, prevista dall'art. 44 c.p.p., è conseguente ad una valutazione largamente discrezionale e tale discrezionalità, purché adeguatamente motivata, può trovare sufficiente giustificazione dal contesto dello stesso provvedimento e dalle ragioni esposte per la reiezione della ricusazione.

Cassazione penale , sez. I , 06/10/1993
La applicazione di una sanzione pecuniaria da parte del giudice della ricusazione, prevista dall'art. 44 c.p.p., è conseguente ad una valutazione largamente discrezionale, senza costrizione di parametri riferiti alla pretestuosità o alla manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione; tale discrezionalità, che comunque non fa venir meno l'obbligo della motivazione, può tuttavia trovare sufficiente giustificazione dal contesto dello stesso provvedimento e dalle ragioni esposte per la reiezione della ricusazione.

Cassazione penale , sez. VI , 25/03/1992
L'art. 44 c.p.p. 1988 a differenza dell'art. 71 c.p.p. 1930, afferma la possibilità, ma non l'automaticità, della condanna di chi abbia proposto una dichiarazione di ricusazione rigettata o dichiarata inammissibile al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. Conseguentemente, in conformità con i principi generali, anche la pronuncia di una tale condanna, deve essere, a pena di nullità, sorretta da adeguata motivazione.

Cassazione penale , sez. VI , 21/12/1987
Il tribunale della libertà, investito del riesame di un provvedimento restrittivo, deve limitarsi a verificare se nel caso concreto sussistono tutti i presupposti per la validità del provvedimento, con esclusione dei profili concernenti la mera ritualità. Non può, pertanto, rilevare l'incompetenza per territorio del magistrato che ha emesso il provvedimento, in considerazione della variabilità della competenza territoriale nella fase istruttoria e del principio di carattere generale, fissato nell'art. 44 c.p.p, secondo il quale l'eventuale incompetenza territoriale non produce, comunque, effetti sugli atti istruttori compiuti.

Cassazione penale , sez. I , 04/06/1986
I provvedimenti restrittivi della libertà personale, proprio perché emessi nel quadro delle finalità istruttorie, vanno ricompresi fra gli atti di istruzione già compiuti, dei quali, ai sensi dell'art. 44 c.p.p., la dichiarazione di incompetenza per territorio non produce la nullità.

Cassazione penale , 02/09/1985
Ai sensi dell'art. 44 c.p.p. l'incompetenza per territorio del g.i. o del p.m. che l'ha emesso non determina la nullità del mandato o dell'ordine di cattura, ancorché sia auspicabile una revisione di tale disciplina per un più rigoroso rispetto del principio della precostituzione legislativa del giudice naturale ed una più efficace repressione dell'abuso nell'adozione di detti provvedimenti.

Cassazione penale , sez. I , 08/11/1984
Il sistema processuale non commina alcuna sanzione di nullità, quale conseguenza automatica della violazione delle regole relative alla competenza per territorio. Anzi, in base al disposto di cui all'art. 44 c.p.p. (effetti della dichiarazione di incompetenza per territorio), risulta affermato il principio secondo cui, limitatamente alla fase istruttoria, il difetto di competenza non scalfisce la validità degli atti compiuti.

Cassazione penale , sez. I , 24/11/1976
Secondo il disposto dell'art. 44 c.p.p. la dichiarazione d'incompetenza per territorio non produce la nullità degli atti di istruzione già compiuti. Di conseguenza, qualora il giudice del dibattimento dichiari la propria incompetenza per territorio e rimetta gli atti ad altro giudice, il provvedimento di rinvio a giudizio emesso dal giudice istruttore o dalla sezione istruttoria ritenutisi competenti conserva piena efficacia, e non è dato al giudice istruttore presso il nuovo tribunale procedere a ulteriore istruzione contro l'imputato per lo stesso fatto o emettere un altro provvedimento di rinvio a giudizio.

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