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Codice di procedura penale

Art. 45 c.p.p. Casi di rimessione

In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11.

Massime
Cassazione penale , sez. III , 08/03/2022 , n. 14550
La proposizione dell'istanza di rimessione ai sensi dell' art. 45 c.p.p. non preclude l'adozione di determinazioni in tema di misure cautelari, attenendo strutturalmente la stessa all'assunzione di atti urgenti.

Cassazione penale , sez. I , 11/01/2022 , n. 2560
La sospensione del processo a seguito della presentazione, da parte di uno dei coimputati, della richiesta di rimessione si estende a tutte le posizioni processuali e al computo dei termini di custodia cautelare per ciascun imputato, essendo posta in discussione l'esistenza delle inderogabili condizioni che permettono il regolare svolgimento del processo in quella sede giudiziaria. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto non affetta da abnormità la decisione del giudice dell'udienza preliminare di sospendere il processo in mancanza della notifica alle altre parti processuali della istanza di rimessione).

Cassazione penale , sez. V , 02/10/2018 , n. 55886
Nel processo penale alle parti private può essere consentito di effettuare comunicazioni e notificazioni mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata nel caso in cui ciò sia necessario per rendere effettive le facoltà processuali alle stesse riconosciute. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ammissibile una richiesta di rimessione del processo ex art. 45 c.p.p. ., notificata dagli imputati alle parti civili a mezzo PEC, sul rilievo che tale modalità di notifica era stata previamente autorizzata dal giudice di merito, avuto riguardo al brevissimo termine di sette giorni entro cui i richiedenti avrebbero dovuto adempiere all'incombente nei confronti di numerosissimi aventi diritto)

Cassazione penale , sez. V , 04/10/2017 , n. 49692
Il fenomeno fondante la richiesta di rimessione del processo ad altra sede ex art. 45 c.p.p. non può essere meramente interno o processuale; nemmeno quando eventuali disposizioni interne alla costituzione dell'ufficio giudicante paiono involgere contro l'imputato. Contro il singolo giudice è proponibile la sola ricusazione ex art. 37 c.p.p.

Cassazione penale , sez. VI , 28/04/2015 , n. 18647
Deve essere accolta la richiesta di rimessione del processo ad altra sede avanzata dall'imputato che rappresenti situazioni che sono in grado di ingenerare il legittimo sospetto rilevante ai sensi art. 45 c.p.p. menomando l'imparzialità di giudizio. (Accolta la richiesta dell'imputato, dirigente di polizia, il quale aveva sottolineato la sussistenza di rapporti di tensione tra l'imputato stesso, il personale della procura ed avvocati con un ruolo attivo anche nella politica locale e coinvolti in processi per rapporti opachi con personale della procura che, tenuto conto del piccolo organico, finivano per riguardare di fatto tutto l'ufficio).

Cassazione penale , sez. V , 22/04/2015 , n. 25550
La grave situazione locale di cui all'art. 45 c.p.p. deve essere intesa come fenomeno esterno di tale e manifesta abnormità da costituire fonte di reale rischio di parzialità dell'ufficio giudiziario procedente ovvero di reale lesione, o pericolo di lesione, della libera determinazione delle persone che vi partecipano, avendo l'istituto carattere eccezionale di deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e perciò implicando una stretta interpretazione delle relative disposizioni.

Cassazione penale , sez. VI , 18/03/2015 , n. 16924
In tema di rimessione del processo, la proposizione da parte dell'imputato di una azione per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie nei confronti di più magistrati appartenenti allo stesso ufficio non costituisce, nemmeno a seguito della disciplina sulla responsabilità civile introdotta con l. 27 febbraio 2015, n. 18, “grave situazione locale”, esterna alla dialettica processuale, tale da imporre il trasferimento della regiudicanda ex art. 45 c.p.p. (In motivazione, la Corte ha anche escluso, incidentalmente, che l'esercizio di tale azione costituisca ragione idonea e sufficiente ad imporre la sostituzione del singolo magistrato).

Cassazione penale , sez. V , 04/11/2014 , n. 49612
La pendenza di procedimenti penali a carico di magistrati non è di per sé sufficiente ad integrare la grave situazione locale, tassativamente richiesta dall'art. 45 c.p.p., ai fini della rimessione, allorché non risulti che essa, pur nella sua gravità, abbia proiettato un'ombra di indiscriminato sospetto e di generale sfiducia sugli uffici giudiziari nel loro complesso.

Cassazione penale , sez. VI , 21/10/2013 , n. 11499
In tema di rimessione del processo, la grave situazione locale di cui all'art. 45 c.p.p. va interpretata come fenomeno esterno di tale e manifesta abnormità da costituire fonte di reale rischio di parzialità dell'ufficio giudiziario procedente ovvero di reale lesione, o pericolo di lesione, della libera determinazione delle persone che vi partecipano, avendo l'istituto carattere eccezionale di deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e perciò implicando una stretta interpretazione delle relative disposizioni; conseguentemente, non ricorrono gli estremi per la rimessione nel caso di semplice prospettazione di un probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, sul fondamento di timori, illazioni e sospetti non espressi da fatti oggettivi né dotati di intrinseca capacità dimostrativa.

Cassazione penale , sez. VI , 06/05/2013 , n. 22113
Il legittimo sospetto, al pari di tutte le altre situazioni che, ai sensi dell'art. 45 c.p.p., possono dar luogo alla rimessione del processo, dev'essere l'effetto di una situazione locale esterna al processo di cui deve dimostrarsi (ancorché ciò sia difficile, anche a cagione della genericità e indeterminatezza della definizione normativa), l'idoneità a porre a rischio l'indipendenza di giudizio e la terzietà dell'organo giudicante, dovendosi quindi escludere che esso possa invece nascere semplicisticamente da un dubbio di parzialità del medesimo organo, basato su vere o presunte irregolarità o anomalie riscontrabili nella conduzione del processo in corso o anche di altri che nei confronti del richiedente siano stati instaurati nella medesima sede giudiziaria.

Cassazione penale , sez. I , 12/10/2011 , n. 41715
In tema di rimessione, premesso che essa può trovare giustificazione soltanto in presenza di una grave situazione locale che dia luogo a taluna delle condizioni previste dall'art. 45 c.p.p., deve intendersi per pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo quello che derivi da una vera e propria coartazione fisica o psichica, mentre il legittimo sospetto è costituito dal ragionevole dubbio (necessariamente basato, per essere tale, su dati obiettivi e concreti), che il giudice, inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo, sia esposto al pericolo, anche non derivante da coartazione fisica o psichica, di non essere imparziale e sereno, vale a dire neutrale rispetto al futuro esito del giudizio.

Cassazione penale , sez. V , 15/07/2011 , n. 41694
La richiesta di rimessione del procedimento deve essere fondata su circostanze gravi, tali da legittimare il timore che, per il concorso di una situazione ambientale anomala, la serenità e l'imparzialità dei giudici possano essere seriamente incise e menomate, con compromissione della corretta esplicazione della funzione giurisdizionale, e non può essere giustificata da mere congetture, supposizioni o illazioni ovvero da vaghi timori soggettivi dell'imputato. (In applicazione di tale principio è stata ritenuta sussistente la grave situazione locale atta a legittimare l'accoglimento della istanza di rimessione proposta da un avvocato, imputato in un processo di diffamazione a seguito di accuse rivolte ai magistrati dell'Alto Adige, in quanto la stessa associazione di categoria della magistratura locale con un comunicato aveva evidenziato come tale condotta potesse pregiudicare i diritti fondamentali dei clienti assistiti dall'istante).

Cassazione penale , sez. IV , 25/03/2010 , n. 17636
In tema di rimessione del processo, l'obbligo di immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione di cui all'art. 46 c.p.p. non sussiste nel caso in cui si sia in presenza di una richiesta di rimessione priva di motivazione o presentata da soggetto non legittimato. (Fattispecie in cui la richiesta di rimessione, depositata dal difensore all'udienza preliminare, recava la firma non autenticata dell'imputato ed il difensore a sua volta era privo di procura speciale).

Cassazione penale , sez. VI , 18/02/2010 , n. 9015
È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto dall'imputato avverso l'ordinanza con cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità di un'istanza di rimessione del processo formulata ex art. 45 c.p.p., atteso che i soggetti legittimati a proporre l'impugnazione straordinaria sono individuati dall'art. 625 bis, c.p.p., nel procuratore generale e nel condannato.

Corte Costituzionale , 21/04/2006 , n. 168
Non è fondata la q.l.c. dell'art. 45 c.p.p., con riferimento agli art. 3, 24 comma 2, 111 comma 2 cost., nella parte in cui non contempla tra i soggetti legittimati a presentare richiesta di rimessione, la parte civile. Va esclusa la violazione dei principi del giusto processo (diritto di difesa, parità delle parti, imparzialità del giudice) e, conseguentemente, l'irragionevolezza della disciplina della rimessione, atteso il carattere eccezionale e peculiare di tale istituto che giustifica differenze di trattamento processuale in capo alla parte civile, la quale ben può tenersi indenne dalla gravità delle situazioni locali sviluppando la propria azione in sede civile.

Corte Costituzionale , 23/07/2004 , n. 268
È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 1 comma 5 l. 7 novembre 2002 n. 248, censurato, in riferimento all'art. 25 cost., in quanto, prevedendo l'applicabilità della nuova disciplina della rimessione anche ai processi in corso, e in particolare alle richieste di rimessione presentate dopo la data di entrata in vigore della legge, violerebbe il principio tempus criminis regit iudicem, secondo cui la competenza del giudice si radica al momento della commissione del fatto. Il rimettente, infatti, non essendo chiamato a fare applicazione dell'art. 45 c.p.p., non è neppure abilitato a sindacare la legittimità costituzionale della norma transitoria che dispone l'immediata applicabilità dei nuovi presupposti di cui all'art. 45 c.p.p. ai processi in corso e, mentre non è chiamato a fare applicazione della nuova disciplina della sospensione obbligatoria, in relazione alla sospensione facoltativa omette qualsiasi considerazione circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di tale facoltà.

Cassazione penale , sez. I , 01/04/2004 , n. 18022
È nulla l'ordinanza con la quale il giudice investito del processo dichiara inammissibile (nella specie, per assoluta carenza di documentazione) la richiesta di rimessione proposta ai sensi dell'art. 45 c.p.p., in quanto la relativa valutazione è riservata esclusivamente alla Corte di cassazione. (Nella specie la Corte, nell'annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, ha disposto la trasmissione dell'istanza al primo Presidente della Corte medesima per l'assegnazione alla sezione competente a trattarla).

Cassazione penale , sez. I , 01/04/2004 , n. 18022
È nulla l'ordinanza con la quale il giudice investito del processo dichiara inammissibile la richiesta di rimessione proposta ai sensi dell'art. 45 c.p.p., in quanto la relativa valutazione è riservata esclusivamente alla Corte di cassazione.

Cassazione penale , sez. VI , 17/11/2003 , n. 47805
Non costituiscono gravi situazioni locali, ai sensi dell'art. 45 c.p.p. ed ai fini della rimessione del processo: (a) nè la circostanza che il p.m. abbia opposto il segreto istruttorio alla richiesta di documentazione avanzata da ispettori ministeriali, in quanto tale opposizione è del tutto legittima; (b) nè la circostanza che il p.m. sia stato denunciato dall'imputato per fatti connessi allo svolgimento delle indagini; (c) nè, infine, la circostanza che il p.m. abbia commesso atti asseritamente illegittimi nel corso del procedimento, in quanto tale eventualità rileva unicamente sul piano della utilizzabilità degli atti d'indagine ai fini della decisione.

Cassazione penale , sez. un. , 27/01/2003 , n. 13687
È manifestamente infondata, in relazione all'art. 25 comma 1 cost., la q.l.c. dell'art. 45 c.p.p., come modificato dall'art. 1 l. 7 novembre 2002 n. 248, in tema di rimessione per legittimo sospetto, in quanto la rilevanza di quest'ultimo ai fini della translatio iudicii è subordinata alla sua derivazione, come effetto, da gravi situazioni locali idonee a pregiudicare oggettivamente e concretamente l'imparzialità del giudice, circostanza, quest'ultima, che esclude la possibilità di uno spostamento della competenza per territorio affidato alla mera discrezionalità della Corte di cassazione.

Corte Costituzionale , 19/11/2002 , n. 465
È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 45 c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 76 cost., in relazione all'art. 2, n. 17, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 e all'art. 111 cost. Il giudice a quo si limita a prendere atto delle affermazioni delle parti in ordine alle situazioni di fatto da esse denunciate, senza esprimere la sua valutazione nè a questo proposito nè in ordine all'idoneità di tali situazioni ad ingenerare il forte sospetto della non imparzialità del giudice o non serenità delle persone che partecipano al processo. Pertanto, non risulta dall'ordinanza di rimessione alcuna autonoma motivazione circa l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'ipotetica norma richiesta in via additiva.

Corte Costituzionale , 19/11/2002 , n. 465
Allorché solleciti una pronuncia additiva dalla Corte costituzionale, il giudice rimettente non può limitarsi ad esporre i sospetti di illegittimità costituzionale sollevati dalle parti, ma deve indicare perché la norma richiesta in via additiva sia applicabile al caso di specie. Ne consegue che è manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 45 c.p.p. nella parte in cui non prevede tra le cause di remissione il legittimo sospetto, in quanto il giudice rimettente non ha precisato per quale motivo nel giudizio a quo sussisterebbe tale sospetto, limitandosi al riguardo ad esporre le doglianze delle parti.

Corte Costituzionale , 19/11/2002 , n. 465
È manifestamente inammissibile, la q.l.c dell'art. 45 c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 76 - in relazione all'art. 2 n. 17 legge delega 16 febbraio 1987 n. 81 - ed all'art. 111 cost., nella parte in cui non prevede tra le cause di rimessione del processo il legittimo sospetto, in quanto risulta carente la motivazione sulla rilevanza, giacché dall'ordinanza di rimessione non risulta alcuna autonoma motivazione circa l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'ipotetica nuova norma richiesta in via additiva, limitandosi il giudice a quo a prendere atto delle affermazioni delle parti in ordine alle situazioni di fatto da esse denunciate, senza esprimere la propria valutazione nè a questo proposito nè in ordine all'idoneità di tali situazioni ad ingenerare il forte sospetto della non imparzialità del giudice o non serenità delle persone che partecipano al processo.

Cassazione penale , sez. un. , 30/05/2002 , n. 25693
È rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 45 c.p.p., nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi di rimessione del procedimento, il legittimo sospetto. Senza tale previsione, infatti, la norma codicistica si pone in contrasto con l'art. 76 cost., in quanto non rispettosa del dettato di cui all'art. 2, n. 17, della legge delega (l. n. 81 del 1987).

Cassazione penale , sez. un. , 29/05/2002 , n. 25693
Considerata la differenza tra il concetto di legittimo sospetto, contenuto nell'art. 2 n. 17 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 per l'emanazione del codice di procedura penale, e quello di libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, contenuto nell'art. 45 c.p.p., non è manifestamente infondata, con riferimento agli art. 76 e 77 cost., la q.l.c. dell'art. 45 c.p.p. in relazione all'art. 2 n. 17 l. 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte in cui l'art. 45 non prevede tra le cause di rimessione il legittimo sospetto.

Cons. Naz.le Forense , 28/12/2001 , n. 310
Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme della legge professionale. e, in mancanza, dalle norme del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto quando la legge professionale vi faccia espresso rinvio ovvero sorga l'esigenza di applicare istituti che abbiano il loro regolamento nel codice di procedura penale. È pertanto inapplicabile al procedimento disciplinare forense l'istituto della rimessione ex art. 45 c.p.p.

Cassazione penale , sez. I , 23/02/1998 , n. 1125
I rapporti intersoggettivi tra le persone che partecipano al processo non possono integrare le gravi situazioni locali richieste perché possa disporsi la rimessione. Ne deriva che appare fuori luogo il richiamo ai presupposti dell'art. 45 c.p.p. quando gli elementi addotti dal richiedente si indirizzino su atti dei titolari degli uffici della procura della Repubblica. Deve quindi dichiararsi inammissibile la richiesta di rimessione fondata su tali atti anche qualora questi si concretassero in asseriti comportamenti faziosi e prevaricatori ovvero in atteggiamenti ritenuti patologici, da ricondursi ad un anomalo interesse personale rispetto alla definizione del procedimento de quo, e tuttavia sempre nell'ambito di rapporti intrinseci alla dialettica processuale.

Cassazione penale , sez. I , 23/02/1998 , n. 1125
Ai fini della rimessione del processo occorre dimostrare la presenza nel luogo del giudizio di una grave situazione inquinante radicata nel territorio fuori del quadro processuale e destinata a proiettarsi in chiave perturbatrice dentro il processo, attraverso le diverse figure di pregiudizio rilevanti indicate nell'art. 45 c.p.p. È necessario, quindi, verificare la sussistenza di un ben definito nesso ambientale tra le accertate situazioni locali e gli effetti pregiudizievoli da esse prodotte sulla necessaria serenità ed autonomia di decisione del giudice.

Cassazione penale , sez. I , 13/10/1997 , n. 5682
L'istituto della rimessione ha natura assolutamente eccezionale, in quanto rappresenta una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25 comma 1 cost., e può trovare applicazione solo in presenza di comprovate situazioni ambientali idonee a menomare effettivamente l'imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo, mentre non assumono rilievo i semplici sospetti e dubbi di condizionamento psicologico del giudice e delle persone che partecipano al processo. (In motivazione, la S.C. ha precisato che i fattori inquinanti l'imparzialità del giudice devono riverberarsi sull'intero ufficio giudiziario astrattamente considerato e non sui singoli magistrati o su un singolo organo in cui l'ufficio si articoli, sicché il solo fatto dell'apertura di indagini preliminari a carico di magistrati non è sufficiente a integrare la grave situazione locale tassativamente richiesta dall'art. 45 c.p.p.).

Cassazione penale , sez. I , 24/02/1997 , n. 1597
Il solo fatto dell'apertura di indagini preliminari a carico di magistrati non è sufficiente ad integrare la grave situazione locale tassativamente richiesta dall'art. 45 c.p.p. per la rimessione, allorché non risulti che esso, pur nella sua gravità, abbia proiettato un'ombra di indiscriminato sospetto e di generale sfiducia sugli uffici giudiziari nel loro complesso.

Cassazione penale , sez. I , 24/02/1997 , n. 1597
Avuto riguardo agli interessi costituzionalmente rilevanti con riferimento ai quali va individuato l'ambito di operatività dell'istituto della rimessione, di cui all'art. 45 c.p.p., deve ritenersi che tale istituto possa trovare applicazione non solo rispetto a quelle attività processuali riconducibili alla categoria del processo vero e proprio (in applicazione del testuale tenore della norma, che si riferisce ad ogni stato e grado del processo di merito), ma anche in tutti i casi in cui la legge processuale affida al giudice il compito di emettere decisioni corrispondenti all'esercizio della funzione giurisdizionale, anche se non sia stata ancora promossa l'azione penale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto ammissibile, pur respingendola poi nel merito, la richiesta di rimessione presentata da taluni soggetti sottoposti a indagine a seguito di mancato accoglimento, da parte del Gip, di richiesta di archiviazione avanzata dal p.m. e di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 409, comma 2 c.p.p.).

Cassazione penale , sez. I , 15/01/1997 , n. 212
In tema di rimessione del processo, l'operatività di tale istituto è circoscritta alla fase del processo di merito. L'art. 45 c.p.p., infatti, nel prevedere in casi di rimessione, fa esplicito riferimento al processo, per cui resta esclusa dalla possibilità di rimessione la fase delle indagini preliminari che il legislatore chiama procedimento e non processo. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la richiesta di rimessione del processo nel corso degli atti introduttivi dell'udienza preliminare, la quale, pur se non dibattimentale, deve essere considerata una fase processuale di merito. Ed, invero, l'ampiezza delle competenze attribuite al giudice dell'udienza preliminare, da un lato induce a collocare la detta udienza nell'ambito propriamente processuale, e, dall'altro induce a ravvisare in tale fase le medesime esigenze di tutela della libertà delle persone che vi partecipano, per assicurare le quali il legislatore ha previsto l'istituto della rimessione del processo.

Cassazione penale , sez. I , 24/10/1996 , n. 5533
In tema di rimessione del processo (art. 45 c.p.p.) posto che l'istituto, comportando deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, non può che riguardarsi come assolutamente eccezionale, deve puntualizzarsi (con specifico riferimento alla ipotesi in cui esso venga invocato sotto il profilo del pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo), che il richiamo a un tale pregiudizio, implicando l'idea di una vera e propria coartazione, fisica o psichica, preclusiva per coloro che intervengono nel processo - e, segnatamente, per il giudice - di ogni possibilità di scelta, non consente di attribuire significanza decisiva ai semplici turbamenti di carattere morale, tanto frequenti nell'attuale tessuto sociale, derivanti da fatti o comportamenti riferibili a persone diverse da quelle che partecipano direttamente al giudizio o che, pur coinvolgendo quelle persone, non sono comunque di valenza tale da produrre l'effetto cogente e ineluttabile sopra specificato.

Cassazione penale , sez. I , 15/07/1996 , n. 4633
L'istituto della rimessione del processo disciplinato dall'art. 45 c.p.p., costituendo una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, ha carattere assolutamente eccezionale e può trovare applicazione solo quando si sia effettivamente determinata una grave e obiettiva situazione locale che, comportando, sotto lo specifico profilo del pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo - segnatamente del giudice -, una vera e propria coartazione fisica o psichica preclusiva della possibilità di scegliere e decidere con imparzialità e obiettività di giudizio, turbi l'ordine processuale e renda inevitabile la translatio iudicii (nella specie, veniva prospettato un generico clima di tensione determinatosi nell'ambiente giudiziario di Gela, in considerazione della presunta ideazione e preparazione di un attentato dinamitardo in danno del palazzo di giustizia e degli episodi intimidatori consumati nei confronti dei magistrati di Gela).

Cassazione penale , sez. I , 30/01/1996 , n. 634
In materia di rimessione del processo (art. 45 c.p.p.), il legislatore ha posto l'ulteriore limite che le situazioni tali da legittimare l'applicabilità di detto istituto siano non altrimenti eliminabili: deve trattarsi di situazioni, cioè, cui non possa porvi rimedio con l'adozione di speciali accorgimenti e cautela idonei ad impedire l'insorgenza di tumulti o la perpetrazione di atti violenti in danno di un numero indeterminato di persone o di uno o più dei soggetti che partecipano al processo ovvero con il ricorso agli altri strumenti predisposti dall'ordinamento per i casi di possibili alterazioni del corso normale della giustizia (ad es. astensione o ricusazione del giudice).

Cassazione penale , sez. V , 09/11/1995 , n. 2560
Il presupposto legittimante la rimessione del processo ex art. 45 c.p.p. è rappresentato dalle gravi situazioni locali che, pregiudicando la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero la sicurezza e l'incolumità pubblica, rende inevitabile la traslatio iudicii, per l'assenza di altre possibilità di rimuoverne le cause o gli effetti. Tali situazioni devono essere estranee alla dialettica processuale, oggettivamente capaci di attentare all'imparzialità del giudizio. (Nella specie si è ritenuta insussistente quella grave situazione locale che può essere idonea a turbare lo svolgimento del processo nel fatto che il processo scaturisse da un'indagine per reati di corruzione concernente un ampio disegno criminoso che vedeva coinvolto, nella quasi totalità, il nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza, i cui membri avevano operato, in qualità di organi di p.g., in diretta delega della Procura della Repubblica, rivestendo a un tempo la duplice posizione di investigatori e indagati nell'ambito della stessa inchiesta.

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