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Codice di procedura penale

Art. 46 c.p.p. Richiesta di rimessione

1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.


2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.


3. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.


4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa d'inammissibilità della richiesta.

Massime
Cassazione penale , sez. IV , 25/03/2010 , n. 17636
In tema di rimessione del processo, l'obbligo di immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione di cui all'art. 46 c.p.p. non sussiste nel caso in cui si sia in presenza di una richiesta di rimessione priva di motivazione o presentata da soggetto non legittimato. (Fattispecie in cui la richiesta di rimessione, depositata dal difensore all'udienza preliminare, recava la firma non autenticata dell'imputato ed il difensore a sua volta era privo di procura speciale).

Cassazione penale , sez. un. , 27/01/2003 , n. 13687
È legittima l'acquisizione agli atti del procedimento di rimessione di osservazioni del giudice del processo principale non trasmesse alla Corte di cassazione contestualmente alla richiesta e ai documenti allegati, come prescritto dal comma 3 dell'art. 46 c.p.p., ma in un momento successivo, in quanto il comma 4 del medesimo articolo prevede come causa di inammissibilità della richiesta l'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2, ma non ricollega alcuna sanzione processuale al mancato rispetto delle forme e dei termini stabiliti nel comma 3.

Cassazione penale , sez. I , 09/01/1998 , n. 55
Anche quando la rimessione del processo è chiesta in relazione ad un procedimento di prevenzione devono essere rispettate le forme previste dall'art. 46 c.p.p. ed in particolare la notifica alle altre parti della richiesta, in considerazione della rilevanza dell'atto, che, potendo comportare una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito, abbiano la possibilità di interloquire.

Cassazione penale , sez. I , 06/10/1995 , n. 4859
In materia di rimessione del processo la richiesta (art. 46 c.p.p.) va dichiarata inammissibile quando non sia osservante dei termini e delle forme prescritte, tra le quali la notificazione della richiesta medesima alle altre parti a cura del richiedente. Detta incombenza è imposta dalla necessità che tutte le parti del processo siano poste nelle condizioni concrete di interloquire sulle ragioni per le quali è stata formulata la richiesta. Ne consegue che la notificazione non può essere sostituita da atto equipollente a pena di inammissibilità della richiesta stessa.

Cassazione penale , sez. un. , 12/05/1995 , n. 6925
Il giudice al quale sia stata presentata richiesta di rimessione del processo, ai sensi degli art. 45 e 46 c.p.p., non può, perché funzionalmente incompetente, adottare alcuna pronuncia in relazione alla richiesta medesima, ma deve limitarsi a trasmetterla immediatamente alla Corte di cassazione, astenendosi dall'emettere la sentenza fino a che non sia intervenuta la relativa decisione; e ciò anche nelle ipotesi in cui l'inammissibilità o l'infondatezza siano rilevabili ictu oculi, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia riproposto l'istanza di rimessione dopo che la precedente sia stata rigettata o dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione. Tuttavia tali obblighi non sussistono qualora l'istanza non presenti i caratteri propri della richiesta di rimessione nei termini precisati dall'art. 45 c.p.p. (nel caso l'atto sia privo della prescritta motivazione o provenga da soggetto non legittimato) con la conseguenza che, in queste ipotesi, al giudice è consentito constatarne la non corrispondenza al tipo previsto dalla legge e che non si applicano le disposizioni di cui agli art. 46 comma 3 e 47 comma 1 c.p.p.

Cassazione civile , sez. I , 21/07/1993 , n. 8142
In tema di notificazione a persona giuridica, l'art. 46 c.p.p., equiparando, di fronte ai terzi, la sede effettiva a quella legale non comporta, quando le stesse siano divergenti, l'onere di un previo tentativo di notificazione nella sede legale prima di provvedervi in quella effettiva.

Corte Costituzionale , 12/05/1988 , n. 536
È manifestamente inammissibile, essendo stata riproposta dalla medesima autorità già riconosciuta carente di poteri decisori la questione di legittimità costituzionale degli art. 323 c.p., 18, 45 n. 4 e 46 c.p.p. promossa dal pretore di Pietrasanta con ordinanza emessa il 26 febbraio 1987 (r.o. n. 157, 1987; G.U. n. 20, I s.s. 1987) e già esaminata su prospettazione del medesimo giudice a quo con ordinanza di manifesta inammissibilità n. 60 del 1987 della Corte cost., in quanto il giudice che gliela aveva rimessa, spogliato di un procedimento penale in base proprio alle norme denunziate, risultava sfornito di poteri decisori in ordine alla soluzione di un eventuale conflitto nel quale solo la questione stessa sarebbe risultata rilevante.

Cassazione penale , sez. I , 11/06/1987
L'art. 46 c.p.p., regolando gli effetti della connessione sulla competenza per materia, stabilisce la competenza del giudice superiore allorquando alcuno dei processi connessi appartiene alla competenza del giudice inferiore e altri a quella del giudice superiore. In applicazione analogica di tale normativa e in mancanza di disposizioni transitorie relative alla l. 31 luglio 1984 n. 400 (nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore) nel caso in cui sia stata emessa dal pretore sentenza unica a carico di più imputati per reati connessi, questi ultimi commessi sia prima che dopo l'entrata in vigore della menzionata legge, la competenza a giudicare sull'appello ai sensi dell'art. 512 c.p.p., come sostituito dall'art. 3 della legge suddetta, spetta per tutti i reati alla corte di appello e non al tribunale, e nel caso di proscioglimento l'esercizio del diritto d'impugnazione spetta al Procuratore generale presso la corte di appello e non al Procuratore della Repubblica presso il tribunale.

Pretura , Pietrasanta , 26/02/1987
Non è manifestamente infondata - in riferimento agli art. 25, comma 1, 101, comma 1, 107, comma 3, cost. - la questione di legittimità costituzionale degli art. 18, 45 n. 4 e 46 c.p.p., nella parte in cui affidano alla discrezionale valutazione del giudice di uno dei procedimenti connessi la scelta tra connessione probatoria e pregiudizialità e non prevedono che, ove sussista un rapporto di pregiudizialità, la connessione probatoria operi soltanto quando non determini spostamento della competenza e che solo a questa condizione i procedimenti possono essere riuniti.

Cassazione penale , sez. I , 16/04/1985
La connessione fra reati rappresenta titolo per l'attribuzione della competenza con valore obbligatorio e non discrezionale, in quanto incide sulla determinazione del giudice naturale. Al relativo criterio dunque può derogarsi, oltre che nei casi di eccezioni poste dalla legge, nelle sole ipotesi di connessione meramente soggettiva o di legittimo esercizio del potere di separazione ex art. 46 comma 2 c.p.p.

Cassazione penale , sez. I , 07/12/1984
Il criterio di determinazione della competenza in caso di connessione di procedimenti, dettato dall'art. 46 c.p.p. in base al quale la competenza in ordine a tutti i reati è determinata in funzione del reato di competenza del giudice superiore e non del reato più grave - è applicabile anche nell'ipotesi di connessione fra reati per alcuni dei quali sia previsto il rito speciale. In tal caso, oltre che rispetto alla competenza, la vis attractiva opererà anche rispetto al rito. (Nella specie, il conflitto sorto in ordine alla competenza relativa a conoscere del reato di rivelazione di segreto di uffici (art. 326 c.p.) e del reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (art. 684 c.p.) commessi in luoghi diversi, è stato risolto in favore del giudice competente a conoscere di quest'ultimo reato, perché di competenza del tribunale e non del pretore, come il primo, e nonostante che, essendo stato il reato medesimo commesso col mezzo della stampa, era previsto come obbligatorio il rito direttissimo).

Cassazione penale , sez. I , 08/10/1980
In base all'art. 9 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 - che, quale norma speciale, prevale su quella generale contenuta nell'art. 46 c.p.p. - la connessione opera solo nel caso di concorso o cooperazione colposa di imputati maggiorenni e minorenni nello stesso reato.

Cassazione penale , sez. VI , 25/05/1979
Quando più giudici non sono competenti per ciascuno dei reati connessi, diventa determinante ai fini della determinazione della competenza per territorio, non la gravità del reato, ma la speciale competenza per materia di un determinato giudice, ai sensi dell'art. 46 c.p.p., il quale sarà giudice di tutti gli altri reati connessi.

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