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Codice di procedura penale

Art. 464-novies c.p.p. - Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova

1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta.

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