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Codice di procedura penale

Art. 485 c.p.p. - Rinnovazione della citazione

Abrogato

(1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la citazione a giudizio quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161 comma 4 e 169.


2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza della citazione è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.)

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