1. Compiute le attività indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento.
2. L'ausiliario che assiste il giudice dà lettura dell'imputazione.
L'articolo 492 del codice di procedura penale rappresenta un passaggio fondamentale nel processo, segnando l'inizio della fase dibattimentale vera e propria. Dopo che il giudice ha compiuto gli accertamenti preliminari relativi alla regolare costituzione delle parti (ai sensi degli artt. 484 e 420-bis), valutato gli eventuali impedimenti sollevati (artt. 484 e 420-ter), verificato l'assenza o la presenza dell'imputato (artt. 420-bis e seguenti) ed esaminato le questioni preliminari (art. 491 c.p.p.), dichiara aperto il dibattimento.
Questa dichiarazione non necessita di una formula sacramentale: l'apertura può essere considerata avvenuta anche implicitamente, una volta esaurite tutte le formalità introduttive. La giurisprudenza (Cass. I, n. 1581/1988) ha infatti chiarito che il momento di apertura coincide con la conclusione degli adempimenti preliminari ed è seguita dalla lettura dell'imputazione da parte dell'ausiliario che assiste il giudice.
La lettura dell'imputazione serve a rendere noto all'imputato il contenuto dell'accusa, completando così l'editio actionis già avviata con il decreto che dispone il giudizio. Sebbene nella prassi il giudice accompagni spesso la lettura con chiarimenti volti a favorire la comprensione dell'imputazione, tali spiegazioni devono rimanere neutrali, senza anticipare alcun giudizio di merito, pena la violazione del principio di imparzialità sancito dall'art. 37 c.p.p.
L'omessa dichiarazione formale di apertura o la mancata lettura dell'imputazione, pur essendo irregolarità, non determinano alcuna nullità, in forza del principio di tassatività delle nullità (Cass. I, n. 10107/1998; Cass. III, n. 9372/2020). Nonostante tali omissioni, le attività compiute rimangono pienamente valide e utilizzabili.
Dal punto di vista processuale, la dichiarazione di apertura segna anche il termine oltre il quale non possono più essere proposte alcune istanze o sollevate certe eccezioni: ad esempio, non è più possibile formulare richieste di rito alternativo (patteggiamento, giudizio abbreviato, oblazione) salvo limitate eccezioni (art. 555, comma 2 c.p.p.), né presentare nuove questioni preliminari o dichiarare la ricusazione del giudice (Cass. II, n. 40524/2005; Cass. III, n. 30009/2011).
Sul piano sostanziale, l'apertura del dibattimento preclude la possibilità per l'imputato di beneficiare dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p., legata alla riparazione del danno, così come impedisce l'estinzione del reato per condotte riparatorie previste dall'art. 162-ter c.p. (Cass. III, n. 18937/2016).
In definitiva, l'art. 492 c.p.p. non si limita a segnare un passaggio formale: esso incide profondamente sulla struttura e sulle dinamiche del processo, introducendo una serie di preclusioni e consolidando l'assetto definitivo delle parti e delle imputazioni, in vista della celebrazione del dibattimento nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.
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