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Codice di procedura penale

Art. 493-bis c.p.p. - Trascrizione delle intercettazioni

Abrogato

[1. Il giudice dispone, su richiesta delle parti, la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite.


2. Per le operazioni di trascrizione e stampa si osservano le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie.


3. Delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe le parti possono estrarre copia.]

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