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Codice di procedura penale

Art. 535 c.p.p. - Condanna alle spese

1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali. (1)


2. Abrogato


3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.


4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130.

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