1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali. (1)
2. Abrogato
3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130.