1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente.
2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente.
3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater , il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54-ter.
4. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.
5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.
Cassazione penale , sez. III , 16/05/2023 , n. 32130
In tema di sequestro probatorio, non rileva l'incompetenza del pubblico ministero in quanto la competenza dell'organo requirente in fase di indagini preliminari costituisce un mero criterio di organizzazione del lavoro investigativo, che assume rilievo giuridico soltanto nei rapporti tra uffici del pubblico ministero. Infatti, nel sistema del codice di rito, la competenza è riferita al giudice e le questioni relative alle attribuzioni dei singoli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini, possono essere fatte valere a norma dell' art. 54-quater c.p.p. , ossia con istanza diretta al procuratore della Repubblica procedente, ovvero, in caso di mancato accoglimento, con richiesta al procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione. Nello stesso senso, inoltre, dispone la disciplina di cui all' art. 27 c.p.p. in materia di misure cautelari disposte da giudice dichiaratosi incompetente, che non si estende al sequestro probatorio, non avendo esso natura di misura cautelare ma soltanto di mezzo di ricerca della prova.
Cassazione penale , sez. VI , 07/05/2013 , n. 23853
Il provvedimento del procuratore generale presso la Corte di cassazione emesso ex art. 54 quater c.p.p. su richiesta di persona sottoposta ad indagine non spiega alcun effetto sulla posizione processuale di altri soggetti anche se indagati nel medesimo procedimento.
Cassazione penale , sez. IV , 06/03/2006 , n. 15127
L'individuazione, a norma dell'art. 54-quater c.p.p., di un ufficio del p.m. competente a procedere, diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene meno solo in caso di dichiarata incompetenza del giudice che le abbia disposte.
Cassazione penale , sez. IV , 04/07/2002 , n. 32648
L'individuazione, a norma dell'art. 54 quater c.p.p., di un ufficio del p.m. competente a procedere, diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene meno solo in caso di dichiarata incompetenza del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare; e ciò perché, sino a quando non venga investito del procedimento -con ordinanza di un giudice suscettibile di dar luogo a conflitto a norma dell'art. 28 c.p.p. - un altro organo di giurisdizione, i provvedimenti, di natura organizzatoria, emessi dalla parte pubblica (trasmissione degli atti da altro ufficio del p.m. e decreto del Procuratore generale risolutivo di contrasti di competenza tra organi dell'accusa), non hanno attitudine ad invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli art. 54 ss. c.p.p., altro g.i.p. possa essere investito in seguito del procedimento.
Cassazione penale , sez. II , 05/02/2001 , n. 14787
L'individuazione, a norma dell'art. 54 quater c.p.p., di un ufficio del p.m. competente a procedere, diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene meno solo in caso di dichiarata incompetenza del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare; e ciò perché, sino a quando non venga investito del procedimento con ordinanza di un giudice suscettibile di dar luogo a conflitto a norma dell'art. 28 c.p.p., cioè da un altro organo di giurisdizione, i provvedimenti di natura organizzatoria, emessi da una parte, sia pure non privata (trasmissione degli atti da uno ad altro ufficio del p.m., decreto del procuratore generale risolutivo di contrasti di competenza tra organi dell'accusa), non hanno attitudine ad invalidare un atto giurisdizionale a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli art. 54 ss. c.p.p., altro g.i.p. possa essere investito in seguito del procedimento.
Cassazione penale , sez. II , 05/02/2001 , n. 14787
Il provvedimento con il quale il procuratore generale, ai sensi dell'art. 54 quater c.p.p., abbia designato per la conduzione del procedimento un ufficio del p.m. diverso da quello che originariamente procedeva, non è in alcun modo assimilabile ad una dichiarazione giurisdizionale d'incompetenza e non può dar luogo, quindi, nell'eventualità che sia stata emessa un'ordinanza applicativa di misura cautelare, alla necessità che questa venga rinnovata, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., da parte del giudice presso il quale è costituito l'ufficio del p.m. designato. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli art. 3, 24 comma 2, e 25 comma 1, cost.
Cassazione penale , sez. II , 05/02/2001 , n. 14787
L'individuazione, a norma dell'art. 54 quater c.p.p., di un ufficio del p.m. competente a procedere, diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene meno solo in caso di dichiarata incompetenza del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare; e ciò perché, sino a quando non venga investito del procedimento - con ordinanza di un giudice suscettibile di dar luogo a conflitto a norma dell'art. 28 c.p.p. - un altro organo di giurisdizione, i provvedimenti, di natura organizzatoria, emessi da una parte, sia pure non privata (trasmissione degli atti da uno ad altro ufficio del p.m., decreto del Procuratore Generale risolutivo di contrasti di competenza tra organi dell'accusa), non hanno attitudine ad invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli art. 54 ss. c.p.p., altro g.i.p. possa essere investito in seguito del procedimento.
Cassazione penale , sez. I , 13/11/2000 , n. 3824
Il provvedimento con il quale il procuratore generale presso la Corte di cassazione determina, a norma dell'art. 54 quater c.p.p., l'ufficio del p.m. competente a procedere alle indagini preliminari, è inoppugnabile in quanto non ha natura giurisdizionale e, come tale, non è suscettibile di incidere direttamente sull'ordine delle competenze fissato dalla legge processuale con riferimento alla posizione del giudice e, quindi, di pregiudicare il diritto delle parti di sollevare, nelle sedi di giurisdizione, eccezioni di incompetenza negli stessi termini disattesi dal procuratore generale presso la cassazione.