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Codice di procedura penale

Art. 540 c.p.p. - Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

1. La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi.


2. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.

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