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Codice di procedura penale

Art. 56 c.p.p. Servizi e sezioni di polizia giudiziaria

1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria:


a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;


b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria;


c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.

Tribunale , Roma , sez. II , 23/01/2018 , n. 1609
La legge n. 117 del 1998, e successive modificazioni, quale disciplina speciale rispetto alla generale regola espressa dall'art. 2043 c.c., contempla la responsabilità civile risarcitoria di chi non abbia correttamente e legittimamente esercitato la funzione giurisdizionale anche in relazione alla direzione e coordinamento di attività di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 109 Cost. e degli artt. 55 e 56 c.p.p. Lo svolgimento, la conduzione e il coordinamento delle indagini attengono a funzione giurisdizionale che rientra nell'ambito di applicazione della citata l. n. 117/1998. Tale normativa prevede espressamente che legittimato passivo rispetto alla domanda di responsabilità e di condanna al risarcimento dei danni è esclusivamente lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri - non già il Ministero della Giustizia, né il Ministero della Difesa - disponendo un tipizzato procedimento processuale, con termini temporali e condizioni per la proposizione della domanda.

T.A.R. , Milano , sez. II , 04/12/2012 , n. 2892
Gli eventuali danni derivati dall'attività di polizia giudiziaria (sempre se effettivamente sussistenti e provati), non possono essere imputati al Comune, quale Amministrazione di appartenenza degli agenti di Polizia Locale, visto che questi ultimi hanno agito nelle funzioni di cui agli artt. 55 e 56 c.p.p.

Cassazione penale , sez. II , 22/05/1997 , n. 3513
In tema di garanzie di libertà del difensore, la disposizione di cui all'art. 103 comma 4 c.p.p., secondo cui all'attività di ispezione, perquisizione e sequestro da compiersi presso gli studi professionali legali deve procedere personalmente il giudice ovvero il p.m., non può essere interpretata nel senso che le relative operazioni debbano essere materialmente e fisicamente effettuate dall'autorità giudiziaria; la ratio della norma, infatti, non è quella di precludere alla polizia giudiziaria l'accesso alle carte ed ai documenti dei difensori, come se per ciò stesso si verificasse la compromissione del segreto professionale, bensì quella, assai diversa, di assicurare la presenza agli atti de quibus del magistrato che, anche in virtù della sua preparazione tecnica, sappia individuare con precisione i limiti che l'art. 103 c.p.p., al 1 ed al 2 comma, pone all'attività di ispezione, ricerca ed apprensione.

Cassazione penale , sez. VI , 06/05/1994
Considerati la subordinazione della p.g. al p.m., quale emerge dagli artt. 55 e 56 c.p.p. ed il potere di ordinare l'arresto nell'ipotesi prevista dall'art. 476 c.p.p., deve riconoscersi, in via generale, al p.m. la facoltà di ordinare alla p.g. di procedere all'arresto in ogni caso di flagranza o quasi flagranza di reati per i quali sia consentito (fattispecie in tema di false informazioni al p.m.).

Cassazione penale , sez. VI , 06/05/1994
Attesa la subordinazione della P.G. al p.m., quale delineata negli art. 55 e 56 c.p.p., e considerato che il p.m., ai sensi dell'art. 476 c.p.p., è anche legittimato a ordinare l'arresto in flagranza per i reati commessi in udienza, deve ritenersi che spetti allo stesso p.m., in generale, la facoltà di ordinare alla P.G. di procedere all'arresto in ogni caso di flagranza o quasi flagranza di reati per i quali l'arresto sia consentito (principio affermato con riferimento al reato di cui all'art. 371 bis c.p.).

Cassazione penale , sez. VI , 09/10/1992
In tema di sequestro probatorio, nel conferire all'autorità giudiziaria la facoltà di delegare un ufficiale di polizia giudiziaria per la esecuzione del sequestro, l'art. 253 comma 3 c.p.p. non ha inteso stabilire un rapporto fiduciario con singolo ufficiale, caratterizzato da una valutazione di capacità o affidabilità personale, ma semplicemente voluto consentire al magistrato di non eseguire personalmente il sequestro e di delegare un ufficiale della polizia giudiziaria in quanto istituzionalmente destinata ad assolvere a tale attività alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità (art. 56 c.p.p.). Ne consegue la ammissibilità della subdelega da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria.

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