Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace.
La Relazione al codice
Nell'articolo 6, riguardante la competenza del tribunale, si e' osservato il criterio informatore del vigente art. 30 c.p.p.
In sede di coordinamento dovranno essere riconsiderate le disposizioni contenute nelle leggi speciali che attribuiscono particolari reati alla cognizione del tribunale, indipendentemente dalle norme previste dal nuovo codice.
Le massime della Cassazione
Cassazione penale , sez. VI , 13/01/2023 , n. 19335
In tema di delitto comune commesso all'estero dal cittadino italiano, la presenza del medesimo nel territorio dello Stato, la quale radica la giurisdizione italiana ai sensi dell' art. 9 c.p. , è condizione che deve preesistere all'esercizio dell'azione penale e, una volta avverata, non viene meno per effetto dell'eventuale allontanamento, non potendo una condizione di procedibilità essere rimessa alla libera scelta dell'imputato.
Cassazione penale , sez. III , 18/05/2021 , n. 34576
In tema di rapporti tra ordinamenti giurisdizionali, il cittadino soggetto anche alla giurisdizione ecclesiastica della Santa Sede e già giudicato in tale ambito per un fatto commesso nel territorio nazionale, può essere sottoposto a giudizio in Italia per lo stesso fatto, previsto come reato, non operando il divieto di bis in idem, compreso quello regolato dall' art. 4 del Prot. n. 7 Cedu , non applicabile nei casi di duplice procedimento, nei confronti della medesima persona e per il medesimo fatto, in due Stati diversi. (Fattispecie di violenza sessuale commessa da un sacerdote in danno di un minore, in cui la Corte ha precisato che le decisioni degli organi ecclesiastici sono espressione di un potere giurisdizionale assimilabile a quello di un'entità statuale ed ha, altresì, osservato che il divieto di bis in idem non costituisce principio generale del diritto internazionale ex art. 10 Cost. e che non esistono convenzioni cui la Santa Sede e l'Italia abbiano aderito che deroghino alla disciplina di cui all' art. 11 c.p. ).
Cassazione penale , sez. I , 10/02/2021 , n. 15084
Sussiste la giurisdizione dello Stato italiano per il delitto di procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra-comunitari quando i migranti, provenienti dall'estero a bordo di navi madre, siano abbandonati in acque internazionali, su natanti inadeguati a raggiungere le coste italiane, allo scopo di provocare l'intervento dei soccorritori che li condurranno in territorio italiano, poiché la condotta di questi ultimi, che operano sotto la copertura della scriminante dello stato di necessità, è riconducibile alla figura dell'autore mediato di cui all' art. 48 c.p. , in quanto conseguente allo stato di pericolo volutamente provocato dai trafficanti, e si lega senza soluzione di continuità alle azioni poste in essere in ambito extraterritoriale. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la giurisdizione italiana nonostante l'intervento dei soccorritori non fosse stato causato da un abbandono volontario in acque internazionali ma da un'avaria ampiamente prevedibile date le condizioni di trasporto del natante).
Cassazione penale , sez. II , 01/02/2017 , n. 14744
Ai fini della determinazione della competenza territoriale per il reato di truffa consumata all'estero, nell'ipotesi in cui anche uno solo degli eventi (artifici e raggiri, induzione in errore, atti di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto) si sia realizzato nel territorio dello Stato, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui si è verificato uno dei suddetti fatti, in applicazione degli artt. 6 e 9, comma 1, c.p.p. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato la competenza del tribunale del luogo in cui la parte offesa aveva effettuato il bonifico, destinato ad un conto corrente aperto su una banca estera).
Cassazione penale , sez. IV , 06/12/2016 , n. 3315
In caso di reato commesso nel territorio nazionale da un cittadino appartenente ad uno Stato con cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina di cui all'art. 11 c.p., il processo celebrato in quello Stato non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per i medesimi fatti, non essendo quello del ne bis in idem principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno. (Fattispecie relativa ad imputato cittadino albanese, in cui la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso l'applicabilità del principio del ne bis in idem, non avendo la l. 4 giugno 2011, n. 97, di ratifica dell'Accordo fra l'Italia e l'Albania in materia di assistenza giudiziaria, codificato il principio del “ne bis in idem” sostanziale)
Cassazione penale , sez. IV , 26/11/2015 , n. 9559
In tema di lesioni personali occorse durante una competizione agonistica fra squadre iscritte ad campionato dilettantistico, deve escludersi l'infortunio sul lavoro e, quindi, la competenza del giudice del Tribunale, essendo invece competente il giudice di pace, in quanto gli artt. 28 e 29 delle norme organizzative interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) attribuiscono la qualifica di calciatori professionisti soltanto a coloro che militano nelle serie A, B e C, mentre i calciatori militanti nelle categorie inferiori devono reputarsi dilettanti senza che possa rilevare la diversa regolamentazione voluta dalle parti.
Cassazione penale , sez. I , 23/07/2015 , n. 36336
Ai fini della determinazione della competenza funzionale, deve aversi riguardo esclusivamente alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a nulla rilevando eventuali valutazioni in via prognostica, anticipatorie del merito della decisione. (In applicazione del principio, la S.C., risolvendo un conflitto negativo di competenza concernente il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., ha disatteso il rilievo del Tribunale secondo cui la fattispecie, così come contestata, appariva di competenza del giudice di pace).
Cassazione penale , sez. V , 26/06/2014 , n. 30535
Avverso il provvedimento con il quale il giudice di pace, ai sensi dell'art. 35 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274, abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno, la parte civile non è facoltizzata a proporre ricorso per cassazione né ai fini penali (salvo che il procedimento sia stato instaurato con ricorso immediato, per cui si renda operativo il disposto di cui all'art. 38, comma 1, del citato d.lg. n. 274 del 2000), né a quelli civili, attesa l'inidoneità del provvedimento in questione a produrre effetti pregiudizievoli nell'eventuale giudizio civile che venga intrapreso dalla persona offesa per ottenere il risarcimento del danno nella misura ritenuta congrua.
Cassazione penale , sez. I , 01/12/1993
L'art. 11 d.l. 8 giugno 1992 n. 306 conv. nella l. 7 agosto 1992 n. 356, che ha elevato da tre a sei anni di reclusione la pena massima per il reato di falsa testimonianza previsto dall'art. 372 c.p., è una norma di natura sostanziale. Conseguentemente, nei suoi confronti trova applicazione il principio dell'irretroattività della legge penale previsto dall'art. 2 c.p. e coperto dalla garanzia costituzionale di cui all'art. 25 cost. Non trovano, invece, applicazione gli immediati riflessi processuali in tema di spostamento di competenza, ai sensi dell'art. 6 c.p.p., in quanto gli effetti sulla competenza si verificano solo come conseguenza della maggiore pena prevista dalla nuova legge; e quindi solamente quando tale maggiore pena sia in concreto applicabile; mentre i reati di falsa testimonianza commessi prima dell'entrata in vigore della nuova legge continuano ad essere puniti con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e, quindi, restano di competenza del pretore, a norma dell'art. 7 comma 1 c.p.p.
Cassazione penale , sez. VI , 25/06/1993
In materia di reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, l'art. 19 della l. 26 aprile 1990, n. 86, integrando l'art. 6 c.p.p., attribuisce al tribunale la competenza di delitti previsti dal capo I del tit. II del lb. II del c.p., con le esclusioni espressamente indicate. La legge, entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, avvenuta il 28 aprile 1990, non contiene una disciplina transitoria (nè può applicarsi l'art. 259 comma 1, d.lg. 28 luglio 1989, che si riferisce alle modifiche della competenza apportate dal nuovo c.p.p.), sicché essa è di immediata applicazione nei riguardi dei processi pendenti, non ancora definiti in primo grado, in ossequio al principio tempus regit actum che regola la successione nel tempo delle norme processuali. (Fattispecie in tema di abuso di ufficio, previsto dall'art. 323 c.p.).
Pretura , Palermo , 07/12/1991
La competenza a conoscere del reato di cui all'art. 328 c.p. laddove si tratti di fatto commesso anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 86 del 1990, è del pretore, in forza di un'interpretazione logico-sistematica degli art. 6 c.p.p., 19 legge n. 86 del 1990 e 259 norme trans. c.p.p. che porta a ritenere operante la modifica della competenza in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a. esclusivamente per i fatti successivi.