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Codice di procedura penale

Art. 602 c.p.p. - Dibattimento di appello

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 599, quando dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede in pubblica udienza. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.


1-bis. Abrogato


2. Abrogato


3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.


4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.

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