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Codice di procedura penale

Art. 61 c.p.p. Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato

1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.


2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.

Cassazione penale , sez. VI , 09/10/2014 , n. 42767
Il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria previsto dall'art. 374 bis c.p. si configura quando l'attività di documentazione di circostanze non rispondenti al vero è destinata all'autorità giudiziaria, senza che sia necessaria la effettiva presentazione e il conseguimento dello scopo, e sempre che si tratti di scritti i quali, ancorché non provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, abbiano efficacia dichiarativa di determinati fatti rilevanti nell'ambito del procedimento penale, e si riferiscano a condizioni o qualità personali delle figure soggettive ivi indicate, tra le quali, in assenza di una diversa e specifica disposizione normativa di segno contrario, deve ricomprendersi anche quella dell’indagato, avuto riguardo alla chiara formulazione letterale dell’art. 61 c.p.p.

Consiglio di Stato , sez. VI , 29/07/2008 , n. 3777
Dall'art. 61 c.p.p. in base al quale « i diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito », si ricava un principio di carattere ordinamentale che parifica i diritti e le garanzie dell'inquisito quale sia la fase del procedimento penale in cui esso sia coinvolto. Detto principio esplica, quindi, effetto anche in ordine al diritto dell'indagato di veder subordinata, secondo quanto stabilito dall'art. 653 c.p.p., la definizione del giudizio disciplinare all'esito del giudizio penale, per ciò che attiene all'insussistenza del fatto addebitato e alla mancata commissione dello stesso.

Tribunale , Milano , sez. XI , 01/12/2006
Secondo l'art. 39 d.lg. n. 231 dell'8 giugno 2001, l'ente responsabile partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi risulti imputato del reato da cui dipende l'illecito. La “ratio” di tale limite va individuata nella necessità di evitare situazioni di conflitto di interesse, che possono presentarsi anche durante la fase di indagine preliminare. Inoltre l'art. 61 c.p.p. estende all'indagato ogni disposizione relativa all'imputato, salvo sia diversamente stabilito. Si deve pertanto ritenere che il limite alla partecipazione dell'ente per il tramite del legale rappresentante di cui all'art. 39 d.lg. n. 231 dell'8 giugno 2001, valga anche nel caso in cui il legale rappresentante sia, allo stato, solo indagato.

Cassazione penale , sez. I , 14/10/2005 , n. 41443
In tema di giudizio immediato, l'interrogatorio svolto in sede di udienza di convalida del fermo secondo le prescrizioni contenute negli artt. 60 e 61 c.p.p., costituisce atto idoneo a supplire all'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 453 c.p.p. (che disciplina i casi e i modi di giudizio immediato) e, quindi, atto equipollente a quest'ultimo, in virtù del fatto che coinvolge aspetti della prova sul reato in contestazione.

Tribunale , Messina , 11/07/2005
La persona originariamente indagata, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di archiviazione, può essere sentita in qualità di teste, essendo l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, di cui all'art. 197 c.p.p., limitata all'imputato e, in base all'art. 61 c.p.p., alla persona in atto sottoposta ad indagine, e non essendo tale incompatibilità suscettibile di interpretazione analogica.

Tribunale , Torino , 11/06/2004
La parificazione operata dal legislatore nel d.lg. n. 231 del 2001 tra l'imputato o la persona sottoposta ad indagini (giusta l'estensione operata dall'art. 61 c.p.p. all'indagato) e l'Ente, lungi dall'essere soltanto una norma di chiusura del sotto - sistema, dettata dalla preoccupazione del legislatore di colmare possibili lacune in grado di pregiudicare l'operatività della disciplina, esprime la volontà legislativa di apprestare, anche in questa materia, un sistema di garanzie analogo a quello delineato dal codice di rito per l'accertamento del reato. Conseguentemente, ancorché non espressamente previsto, deve ritenersi che questo sistema di garanzie non possa prescindere dall'avviso all'ente della conclusione delle indagini, qualora il p.m. non intenda procedere all'archiviazione del procedimento, come previsto dall'art. 415 bis c.p.p. per l'indagato.

Cassazione penale , sez. III , 13/02/2003 , n. 13057
La notifica nei casi di urgenza a mezzo telegramma è prevista dall'art. 149 c.p.p. solo nei confronti di persone diverse dall'imputato e poiché l'art. 61 c.p.p. estende all'indagato i diritti e le garanzie dell'imputato, non può essere utilizzata neppure nei confronti della persona sottoposta alle indagini.

Tribunale , Milano , 24/01/2003
La dichiarazione di domicilio è atto del processo penale in quanto comporta la comprensione di avvisi previsti specificamente dall'art. 161 c.p.p. e rilevanti conseguenze in tema di notifica e dunque delle modalità della eventuale vocatio in ius. Pertanto, ove risulti la mancata conoscenza della lingua italiana, in tale atto l'indagato - cui si estendono le garanzie dell'imputato ex art. 61 c.p.p. e dunque anche l'art. 143 c.p.p. - deve essere assistito a pena di nullità dall'interprete. Ne consegue che, laddove a seguito dell'inidoneità del domicilio dichiarato nel verbale di identificazione - nullo ex art. 178 c.p.p. per tale parte -, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare sia stato notificato al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. e non ex art. 157 (ed eventualmente 159) c.p.p., la citazione per l'udienza preliminare deve ritenersi viziata da nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., con conseguente nullità dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio.

T.A.R. , Venezia , sez. I , 15/01/2003 , n. 392
La sottoposizione a indagini preliminari di un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato non impone all'Amministrazione di sospendere il procedimento disciplinare nei suoi confronti ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 (fattispecie relativa alla destituzione di un agente della Polizia di Stato in seguito a procedimento disciplinare promosso per il coinvolgimento del ricorrente in fatti, oggetto di indagine penale, connessi all'uso e al traffico di stupefacenti: il Tar ha osservato tra l'altro che la posizione (dell'incolpato), rimasta, quantomeno sino alla conclusione del procedimento disciplinare, quella di persona sottoposta alle indagini preliminari (cfr. art. 61, c.p.p.), non era ostativa all'esercizio della azione disciplinare, e che l'evento che impone la sospensione del procedimento disciplinare deve essere individuato nel momento propriamente processuale, che principia con l'esercizio della azione penale e con la conseguente assunzione della qualità di imputato da parte del soggetto al quale è attribuito il reato).

Cassazione penale , sez. III , 02/12/1999 , n. 3868
In tema di giudizio immediato, quando il g.i.p. abbia proceduto all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, secondo le prescrizioni di cui agli art. 60 e 61 c.p.p., coinvolgendo aspetti della prova sul reato in contestazione, tale atto è idoneo a supplire l'interrogatorio di cui all'art. 453 c.p.p. ad opera del p.m.

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