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Codice di procedura penale

Art. 713 c.p.p. - Misure di sicurezza applicate all'estradato

1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite, quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale.

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