top of page

Codice di procedura penale

Art. 78 c.p.p. Formalita della costituzione di parte civile

1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;

b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;

c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili;

e) la sottoscrizione del difensore.


1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione.


2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.


3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile.


 

Commento

La norma disciplina la forma e le formalità necessarie per la valida costituzione di parte civile nel processo penale. L'inosservanza delle prescrizioni comporta l’inammissibilità dell’atto.


1. Modalità di presentazione

Sono previste due modalità:

  • Deposito in cancelleria, con successiva notificazione alle altre parti private (Cass. IV, n. 5270/1997; Cass. IV, n. 3797/2014).

  • Presentazione in udienza, personalmente o a mezzo del difensore munito di procura speciale.

In caso di deposito fuori udienza, la notificazione riguarda l’imputato e il responsabile civile, non il pubblico ministero né il difensore dell’imputato.

Dal momento della notificazione decorrono tutti gli effetti connessi alla costituzione, inclusa la facoltà di presentare liste testimoniali (Cass. IV, n. 4372/2011) e di chiedere il sequestro conservativo ex art. 316, comma 2 c.p.p. (Cass. II, n. 14164/2018).

Se l’atto è depositato da un difensore non legittimato (sospeso, cancellato dall’albo), la costituzione è invalida se la parte non è presente personalmente (Cass. V, n. 13432/2022).

Con la riforma Cartabia (art. 5 d.lgs. 150/2022), è ammesso il deposito da parte del sostituto processuale con atto scritto del difensore, salvo volontà contraria espressa in procura.


2. Contenuto dell'atto

L’atto di costituzione deve contenere:

2.1. Generalità del soggetto che si costituisce parte civile

È richiesta la completa identificazione della parte civile:

  • Per le persone fisiche: generalità anagrafiche.

  • Per gli enti: generalità del legale rappresentante.

Per il difensore è sufficiente nome e cognome e indicazione della procura (Cass. I, n. 43723/2008).

2.2. Generalità dell'imputato

La norma richiede l’identificazione dell’imputato, anche mediante indicazioni personali diverse dalle generalità formali (Cass. II, n. 34147/2015).

2.3. Causa petendi

Va indicata la ragione del risarcimento richiesta in relazione al fatto reato. È sufficiente il riferimento al capo di imputazione, salvo ipotesi particolari che richiedano una specificazione più ampia (Cass. II, n. 13815/1999; Cass. V, n. 12599/1998; Cass. V, n. 22034/2013).

2.4. Sottoscrizione del difensore

È necessaria la sottoscrizione del difensore. La firma può essere unica se contestualmente autentica la firma della parte e sottoscrive l'atto di costituzione (Cass. I, n. 24018/2002; Cass. V, n. 273/1993).


3. Inammissibilità

L’omissione o l’errore di una formalità rende l'atto inammissibile. L’inammissibilità è dichiarata con ordinanza inoppugnabile ed immodificabile.

L’ordinanza può essere censurata solo unitamente alla sentenza di merito (Cass. IV, n. 6633/2009).

Il giudice di merito può sempre verificare la legittimità della costituzione nel merito del processo.


4. Casistica

  • Diritto di partecipazione: Senza costituzione, il danneggiato non ha diritto ad essere avvisato dell'udienza preliminare (Cass. III, ord. n. 21439/2005).

  • Sottoscrizione mancante: L’omissione determina inammissibilità, insanabile anche con successiva sottoscrizione (Cass. IV, n. 11357/1993).

  • Consulenza tecnica: La dichiarata inammissibilità della parte civile non pregiudica l’utilizzabilità della consulenza tecnica da essa richiesta (Cass. IV, n. 11357/1993).

  • Firma autentica: La sottoscrizione del difensore che autentica quella della parte può supplire alla mancata firma formale dell’atto (Cass. IV, n. 388/1993).

  • Identificazione generica dell’imputato: È inammissibile la costituzione contro imputati non compiutamente individuati (Cass. IV, n. 6225/2009).


Bibliografia

  • Conso-Illuminati, Commentario breve al Codice di procedura penale, Padova, 2015.

  • Cudemo, È ammissibile il deposito della lista testi da parte della persona offesa, in Dir. pen. e proc., 2011, p. 1471.

  • Potetti, Modifica dell'imputazione e costituzione di parte civile, in Cass. pen., 1996, p. 2483.

bottom of page