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Codice di procedura penale

Art. 79 c.p.p. Termine per la costituzione di parte civile

1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 o dall'articolo 554-bis, comma 2.


2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza.


3. Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

Cassazione penale , sez. IV , 25/10/2018 , n. 54015
In tema di costituzione di parte civile nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la norma di cui all' art. 23 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 , secondo cui la costituzione deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso, opera nel solo caso in cui il processo sia stato introdotto con tale modalità; negli altri casi, mancando una specifica disciplina, trova applicazione l' art. 79 c.p.p. il quale consente la costituzione di parte civile fino alla fase introduttiva del dibattimento.

Cassazione penale , sez. VI , 24/02/2015 , n. 10958
Il termine ultimo per la costituzione di parte civile, stabilito a pena di decadenza, è rappresentato dal momento in cui vengono compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti, le cui formalità rituali impediscono il differimento del suddetto termine sino alla formale apertura del dibattimento, se non al prezzo di una interpretazione contraria alla lettera del dato normativo e tendente a sovrapporre due evenienze procedimentali, come l'accertamento della regolare costituzione delle parti e la dichiarazione di apertura del dibattimento, che il legislatore ha invece inteso mantenere distinte.

Cassazione penale , sez. III , 15/04/2010 , n. 21338
L'espressione la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare di cui all'art. 79 c.p.p. relativamente al termine di costituzione non significa che il danneggiato debba necessariamente attendere l'udienza preliminare per effettuare la costituzione di parte civile, sicché l'intervenuto annullamento della richiesta di rinvio a giudizio con regresso del processo alla fase delle indagini preliminari non priva di efficacia, ai fini della successiva udienza preliminare, la già effettuata costituzione.

Cassazione penale , sez. III , 15/04/2009 , n. 25133
La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, fino a che non siano compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti. (Fattispecie di ritenuta inammissibilità della costituzione effettuata dopo che, dichiarata la contumacia dell'imputato, il giudice aveva provveduto a rinviare il processo ad altra udienza senza aprire il dibattimento).

Cassazione penale , sez. V , 15/02/2007 , n. 15780
In tema di costituzione di parte civile nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la norma di cui all'art. 23 d.lg. n. 274 del 2000, secondo cui la costituzione deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso, opera nel solo caso in cui il processo sia stato introdotto con tale modalità. Negli altri casi, mancando una specifica disciplina, trova applicazione l'art. 79 c.p.p. il quale consente la costituzione di parte civile fino alla fase introduttiva del dibattimento.

Cassazione penale , sez. V , 18/02/2004 , n. 29233
Qualora la costituzione di parte civile non abbia avuto luogo entro il termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 79 c.p.p., essa non può più essere effettuata neppure a seguito della disposta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale dovuta al mutamento del giudice.

Tribunale , Busto Arsizio , 10/10/2002
La costituzione di parte civile deve considerarsi tardiva allorché avvenga oltre il termine previsto, a pena di decadenza, dall'art. 79 c.p.p., cioè dopo il compimento delle formalità di cui all'art. 484 c.p.p. ovvero dopo la verifica della regolare costituzione delle parti. La decadenza dalla costituzione deve essere però eccepita dalle parti interessate in quella stessa sede, pena la preclusione dell'eccezione a norma dell'art. 491 c.p.p.

Tribunale , Palermo , 11/06/1998
La costituzione di parte civile, a norma dell'art. 79 c.p.p., deve ritenersi consentita fino a che non sia stata verificata la regolare costituzione delle parti; ne consegue che è inammissibile, essendo intervenuta la causa di decadenza di cui all'art. 79, comma 2 c.p.p., la costituzione di parte civile che sia stata reiterata in udienza, nel corso della discussione sulle richieste di esclusione delle parti civili avanzate dai difensori, pur prima della formale declaratoria di apertura del dibattimento.

Cassazione penale , sez. VI , 01/07/1997 , n. 2853
Al privato danneggiato dal reato è assegnato un potenziale ruolo processuale, con facoltà di costituzione di parte civile, soltanto quando il procedimento sia pervenuto alla fase indicata dall'art. 79 c.p.p. e non nel corso delle indagini preliminari. Poiché la persona offesa dal delitto di falsa testimonianza va individuata esclusivamente nello Stato, titolare dell'interesse cui la norma è finalizzata, e non anche nel privato che si ritenga danneggiato dalla falsità, quest'ultimo non è destinatario della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, di cui all'art. 419 c.p.p., e non è perciò legittimato al ricorso per cassazione teso a denunciarne la violazione.

Cassazione penale , sez. IV , 24/09/1996 , n. 9113
In tema di costituzione di parte civile, deve ritenersi consentita l'impugnazione quanto meno dell'ordinanza che ammetta la detta costituzione, nonostante l'intervenuta scadenza del termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 79 c.p.p. e costituito dal compimento degli adempimenti di cui all'art. 484 c.p.p.; compimento da considerare coincidente con la dichiarazione di apertura del dibattimento che consegue, ai sensi dell'art. 492 c.p.p., all'esaurimento di tutte le attività indicate negli art. 484 ss. c.p.p., fra le quali sono comprese quelle concernenti la trattazione e decisione delle questioni preliminari di cui all'art. 491 e, quindi, anche sulle questioni riguardanti la costituzione di parte civile.

Corte Costituzionale , 03/04/1996 , n. 98
È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 79 e 519 c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3 comma 1 e 24 commi 1 e 2 Cost., nella parte in cui non prevedono che, a seguito di contestazione suppletiva, relativa ad un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio della azione penale, sia consentita alla persona offesa citata ex art. 519 c.p.p. la costituzione di parte civile anche oltre il termine fissato dall'art. 79 c.p.p. (la Corte ha osservato che il termine stabilito dall'art. 79 c.p.p. può essere inteso come vincolante solo in relazione alle imputazioni contestate, così che se nel procedimento penale si introduce la contestazione di un nuovo fatto-reato, in relazione ad essa la parte offesa deve essere messa in grado di valutare se esercitare l'azione civile nella sede penale, prima che sullo stesso fatto-reato si apra l'istruzione dibattimentale).

Cassazione penale , sez. VI , 25/09/1995 , n. 10714
L'inosservanza del termine per la costituzione di parte civile, stabilito a pena di decadenza dall'art. 79 c.p.p., comporta l'inammissibilità di detta costituzione, da rilevare anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche oltre il termine fissato dall'art. 491, comma 1, c.p.p., riguardando il detto termine soltanto le eventuali nullità attinenti alle formalità della costituzione, le quali in tanto possono rilevare in quanto questa ultima sia stata tempestiva ed abbia quindi consentito la valida instaurazione del rapporto processuale.

Cassazione penale , sez. VI , 22/05/1995 , n. 1998
Al privato danneggiato dal reato il codice di procedura penale assegna un potenziale ruolo processuale, con la possibilità di costituzione di parte civile, soltanto quando il procedimento sia pervenuto alla fase indicata dall'art. 79 c.p.p., mentre alla parte offesa sono riconosciute facoltà e diritti sin dalla fase delle indagini preliminari. Soltanto alla parte offesa, pertanto, e non anche alla persona solamente danneggiata dal reato, spetta ex art. 419 c.p.p. l'avviso di fissazione dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. Ne consegue che è inammissibile, per mancanza di legittimazione, il ricorso per cassazione del privato danneggiato, diverso dalla persona offesa, volto a denunciare violazione dell'art. 419 c.p.p., nell'ipotesi di procedimento per falsa testimonianza (art. 372 c.p.), reato previsto tra quelli contro l'amministrazione della giustizia, nei quali parte offesa va considerata soltanto lo Stato, titolare dell'interesse tutelato dalla norma, e non anche il privato che si ritenga processualmente danneggiato dalla falsa testimonianza.

Cassazione penale , sez. I , 19/11/1992
L'espressione la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare dettata dall'art. 79 c.p.p. relativamente al termine di costituzione, non significa che il danneggiato debba necessariamente attendere l'udienza preliminare per effettuare la costituzione di parte civile. Essa designa, invece, il termine finale entro il quale deve avvenire la costituzione di parte civile a pena di decadenza, mentre nessuna sanzione processuale è prevista per il mancato rispetto del termine iniziale.

Cassazione penale , sez. I , 19/11/1992
L'espressione la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare dettata dall'art. 79 c.p.p. relativamente al termine di costituzione, non significa che il danneggiato debba necessariamente attendere l'udienza preliminare per effettuare la costituzione di parte civile. Essa designa, invece, il termine finale entro il quale deve avvenire la costituzione di parte civile a pena di decadenza, mentre nessuna sanzione processuale è prevista per il mancato rispetto del termine iniziale.

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