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Codice di procedura penale

Art. 80 c.p.p. Richiesta di esclusione della parte civile

1. Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.


2. Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la richiesta è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento.


3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta è proposta oralmente a norma dell'articolo 491 comma 1.


4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.


5. L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.

Tribunale , Milano , 29/06/1998
La richiesta di esclusione della parte civile non può essere avanzata da un'altra parte civile presente nel processo, poiché l'art. 80 c.p.p. attribuisce tale facoltà soltanto al pubblico ministero, all'imputato e al responsabile civile.

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