1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.
Cassazione penale , sez. III , 18/02/2020 , n. 15768
La parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, mediante il deposito della dichiarazione in udienza o con la notificazione della stessa alle altre parti ai sensi dell' art. 78 c.p.p. , senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice, fatta salva la possibilità di provvedere all'esclusione della stessa d'ufficio o su richiesta delle altre parti ex artt. 80 e 81 c.p.p.
Cassazione penale , sez. III , 18/02/2020 , n. 15768
La parte civile, ove non si sia costituita nell'udienza preliminare o sia stata esclusa dal giudice ai sensi dell' art. 81 c.p.p. , può costituirsi, nel corso degli atti introduttivi al dibattimento, prima che si concludano gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti prevista dall' art. 484 c.p.p. e non successivamente, quando sia iniziata la fase della discussione delle questioni preliminari di cui all' art. 491, comma 1, c.p.p. , la quale, facendo riferimento anche a quelle concernenti la costituzione di parte civile, presuppone che, in tale momento processuale, detta costituzione sia già avvenuta.
Cassazione penale , sez. V , 25/06/2014 , n. 474
La parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice, fatta salva la possibilità di provvedere all'esclusione della stessa d'ufficio o su richiesta delle altre parti ex art. 80 e 81 c.p.p.
Cassazione penale , sez. V , 17/07/2013 , n. 44247
In tema di esclusione della parte civile, l'indicazione del termine previsto dall'art. 81 c.p.p. non preclude il controllo, anche successivo, da parte del giudice sui presupposti di legittimità formale e sostanziale per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, sicché l'inammissibilità della domanda può essere dichiarata anche con la sentenza che definisce il giudizio.
Cassazione penale , sez. III , 23/03/2011 , n. 25051
Rivestono contenuto decisorio solo quei provvedimenti giurisdizionali che decidono, con possibilità di passaggio in giudicato, sul diritto sostanziale dedotto in giudizio, incidendo così definitivamente sul merito della re indicartela. Per contro, non hanno tale natura quei provvedimenti meramente ordinatori o processuali che decidono soltanto sul diritto potestativo di ottenere una pronuncia giurisdizionale in una determinata fase processuale o attraverso determinati riti processuali e, dì conseguenza, non incidono sul merito. L'ordinanza ex art. 81 c.p.p., di esclusione della parte civile (nella specie: associazione ambientalista) dal processo non ha carattere decisorio nel senso sopra precisato, in quanto non incide in via definitiva sul diritto sostanziale della parte al risarcimento del danno, ma decide esclusivamente sull'esercizio di una facoltà processuale, che resta preclusa soltanto nell'ambito del giudizio penale senza pregiudizio dell'azione risarcitoria in altra sede.
Cassazione penale , sez. III , 09/07/2009 , n. 39321
L'ordinanza di esclusione della parte civile, non rientrante tra i provvedimenti soggetti ad impugnazione, è tuttavia suscettibile di ricorso per cassazione ove affetta da abnormità, in quanto caratterizzata da un contenuto di tale assoluta singolarità da porsi in posizione extra-vagante rispetto al sistema ordinamentale ed al diritto positivo. (Nella specie la Corte ha ritenuto abnorme l'ordinanza di esclusione dal dibattimento di numerose parti civili fondata su ragioni di economia processuale come tali estranee ai parametri dell'art. 81 c.p.p.).
Cassazione penale , sez. V , 16/03/2005 , n. 14575
Ai sensi dell'art. 81 c.p.p. la parte civile può essere esclusa con ordinanza solo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ma, giacché il termine ivi previsto non preclude alcuna delle possibili pronunce sull'azione civile, l'inammissibilità della domanda proposta dalla parte civile, a seguito dell'accertata inesistenza di un danno risarcibile, può essere dichiarata anche con la sentenza che definisce il giudizio.
Tribunale , Torre Annunziata , 18/11/2003
Il giudice dell'esecuzione, a seguito dell'applicazione dell'art. 81 c.p.p., non è totalmente svincolato rispetto alle decisioni di giudici che hanno pronunciato le condanne da esso unificate, giacché è costretto nell'impossibilità di infliggere una pena unitaria superiore alla somma di quelle distintamente inflitte (art. 671 comma 2 c.p.p.) ed anche nel dover considerare in ogni caso come violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave (187 disp. att. c.p.p.).
Cassazione penale , sez. I , 10/05/1989
Secondo l'art. 81 c.p.p., l'impossibilità di identificare l'imputato con il suo vero nome e cognome e con le altre generalità non ritarda nè sospende l'istruzione, il giudizio (qualunque sia il rito) e l'esecuzione, quando è certa l'identità fisica della persona. Ne consegue che è illegittima la sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo per accertamenti circa le generalità dell'imputato, potendosi configurare una conversione del dibattimento in istruzione formale solo quando l'atto da compiere si riveli per la sua complessità in contrasto con la natura della istruzione dibattimentale.