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Codice di procedura penale

Art. 82 c.p.p. Revoca della costituzione di parte civile

1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.


2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile.


3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.


4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.

Cassazione penale , sez. IV , 26/01/2023 , n. 11516
Nel caso di ricorso per cassazione ai soli effetti civili, il rinvio per la prosecuzione del giudizio alla sezione civile della Corte, ove non sia inammissibile il ricorso, ai sensi dell' art. 573, comma 1-bis, c.p.p. , introdotto dal d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150 , deve essere disposto per la sola decisione sulle questioni civili, non trovando applicazione detta disposizione nel caso in cui siano dedotte anche questioni processuali diverse che, ove fondate, determinino l'annullamento della sentenza ex art. 622 c.p.p. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dalle parti civili avverso la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, ritenendo erroneamente intervenuta la revoca della costituzione di parte civile ai sensi dell' art. 82 c.p.p. , in cui la Corte ha annullato la decisione con rinvio al giudice civile competente in grado di appello).

Cassazione penale , sez. III , 27/11/2020 , n. 16492
La parte civile non appellante avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, che non abbia rinunciato all'impugnazione né revocato la propria costituzione nei termini previsti dall' art. 82 c.p.p. , è legittimata a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia confermato l'assoluzione, ma può dedurre soltanto questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo o di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di ius superveniens o di modificazione della disposizione normativa di riferimento, anche in conseguenza di un intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale.

Cassazione penale , sez. III , 09/04/2019 , n. 30388
La revoca della costituzione di parte civile non può essere effettuata con dichiarazione resa in udienza dal sostituto processuale del difensore della parte civile, trattandosi di atto che, ai sensi dell' art. 82 c.p.p. , è riservato personalmente a quest'ultima o al suo procuratore speciale.

Cassazione penale , sez. II , 09/07/2015 , n. 38155
La revoca della costituzione di parte civile prevista dall'art. 82 c.p.p. deve essere intesa come conseguenza dell'inerzia della parte nel corso della progressione processuale conseguente alla costituzione; tale inerzia deve trovare fondamento nella assenza di precise indicazioni circa l'entità dei risarcimento e nel mancato sostegno della pretesa nella fase delle conclusioni nel corso del giudizio di primo grado o d'appello. Le conclusioni orali della parte civile, se non producono incertezza sui termini della pretesa integrano una violazione delle regole codicistiche cui non consegue la revoca della costituzione, ma configura una mera irregolarità.

Cassazione penale , sez. II , 15/11/2013 , n. 50062
Non integra gli estremi della revoca della costituzione di parte civile, ex art. 82, comma 2, c.p.p., la mancata presentazione di conclusioni scritte nel giudizio di appello, posto che, in virtù del principio di immanenza della costituzione di parte civile, le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo, con la conseguenza che deve escludersi, in forza della clausola di applicabilità enunciata dall'art. 598 c.p.p., l'operatività in appello della disposizione sanzionatoria, in chiave processuale, prevista dall'art. 82 c.p.p.

Cassazione penale , sez. V , 04/06/2013 , n. 39471
È legittima la statuizione – pronunciata in sede di appello – di condanna alle spese a favore della parte civile, ancorché quest'ultima non abbia presentato in tale sede le proprie conclusioni, stante il principio di immanenza della costituzione di parte civile, previsto dall'art. 76, comma 2, c.p.p., in virtù del quale la parte civile, una volte costituita deve ritenersi presente nel processo anche se non compaia e deve essere citata nei successivi gradi di giudizio ancorché non impugnante sicché l'immanenza viene meno solo nel caso di revoca espressa ovvero nei casi di revoca implicita che non possono essere estesi al di là di quelli tassativamente previsti dall'art. 82, comma 2, c.p.p.

Cassazione civile , sez. VI , 25/09/2012 , n. 16323
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, poiché la revoca della costituzione di parte civile fa venir meno la qualità di parte nel processo penale, ai sensi dell'art. 82 c.p.p., il termine di decadenza sancito dall'art. 4 della legge n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda inizia a decorrere, nei confronti della parte civile rinunciataria, sin dalla data della revoca della costituzione e non dalla successiva data della decisione che definisce il processo penale.

Cassazione penale , sez. IV , 19/01/2011 , n. 10653
Non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice di pace rigetti - in ragione dell'assenza all'udienza del difensore che aveva sottoscritto l'atto e della parte offesa - l'istanza di costituzione di parte civile, in quanto, in tal caso, il giudice adotta il predetto provvedimento - ancorché in violazione dell'art. 82 c.p.p., che prevede la revoca della costituzione di parte civile solo nel caso di mancata presentazione delle conclusioni nel dibattimento di primo grado, ex art. 523 c.p.p., e non già di semplice mancata comparizione all'udienza - nell'esercizio del potere spettantegli in ordine alla verifica della ritualità della costituzione ed immanenza della parte civile. Ne deriva che detto provvedimento non è strutturalmente e funzionalmente abnorme, mancando di contenuto decisorio e non pregiudicando l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile.

Cassazione penale , sez. V , 04/05/2010 , n. 35096
Nel giudizio di cassazione, la mancata comparizione in udienza della parte civile non comporta la revoca della sua costituzione. (In motivazione, la S.C. ha affermato che la disposizione di cui all'art. 82, comma 2, c.p.p., vale solo per il giudizio di primo grado).

Cassazione penale , sez. IV , 28/05/2008 , n. 24360
Deve ritenersi ancora presente nel giudizio penale la parte civile che, dopo essersi costituita ed aver partecipato al giudizio di primo grado ed a quello d'appello, non abbia precisato le proprie conclusioni all'esito di quest'ultimo, e, pur regolarmente citata, non sia comparsa nel giudizio di legittimità, poiché la cosiddetta immanenza della costituzione di parte civile viene meno soltanto in presenza della revoca espressa ovvero nei casi di revoca implicita previsti dall'art. 82, comma 2, c.p.p., che non possono essere estesi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma.

Cassazione penale , sez. IV , 27/06/2007 , n. 39595
Non si configura l'ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusioni (art. 523 c.p.p.), allorché la parte si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le richieste relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese.

Cassazione penale , sez. V , 27/10/2006 , n. 38942
La mancata presentazione delle conclusioni scritte e della nota spese nel giudizio di appello non comporta la revoca implicita della costituzione di parte civile qualora la domanda di rifusione delle spese sia stata, ancorché genericamente e oralmente, proposta, in quanto l'art. 153 disp. att. c.p.p. non prevede alcuna sanzione al riguardo.

Cassazione penale , sez. V , 08/02/2006 , n. 12959
Non integra gli estremi della revoca della costituzione di parte civile, ex art. 82 comma 2 c.p.p., la mancata presentazione di conclusioni scritte nel giudizio di appello, posto che, in virtù del principio di immanenza della costituzione di parte civile, le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo, con la conseguenza che deve escludersi, in forza della clausola di applicabilità enunciata dall'art. 598 c.p.p., l'operatività in appello della disposizione sanzionatoria, in chiave processuale, prevista dall'art. 82 c.p.p.

Cassazione civile , sez. III , 30/06/2005 , n. 13946
L'inserimento di un'azione civile nel processo penale trova fondamento nel principio della sostanziale unità della giurisdizione statuale e nell'esigenza di evitare giudicati contraddittori, così realizzandosi, tramite una misura processuale preventiva, una pluralità di rapporti processuali in un solo processo, senza che l'azione civile perda la sua originaria connotazione, come desumibile anche dall'art. 622 c.p.p., che in caso di annullamento, da parte della S.C., dei capi che riguardano l'azione civile prevede il rinvio al giudice civile. Pertanto l'art. 75 c.p.p. del 1988 va interpretato nel senso che l'esercizio, mediante la costituzione di P.C., della facoltà di trasferire nel processo penale l'azione civile proposta davanti al giudice civile, comporta l'estinzione del processo civile ipso facto per rinuncia agli atti, effetto che si produce con la rituale proposizione dell'atto di costituzione nei modi e nelle forme di cui all'art. 79, mentre l'azione civile prosegue, a seguito della translatio iudicii, dinanzi al giudice penale, senza che sia quindi configurabile alcuna ipotesi di litispendenza

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