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Codice di procedura penale

Art. 9 c.p.p. Regole suppletive

1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.


2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.


3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335.

La Relazione al codice
L'articolo 9 riproduce nel comma 1 la prima parte dell'art. 40 comma 1 c.p.p. Si è però operata una revisione e semplificazione dei criteri succedanei per la determinazione della competenza quando risulti inapplicabile il criterio dell'ultimo luogo in cui si è verificata una parte dell'azione o dell'omissione costituente il reato. Sono stati infatti soppressi i criteri del luogo in cui fu eseguito l'arresto, del giudice che ha emesso un mandato o un decreto di citazione a giudizio o che ha compiuto il primo atto del procedimento, in base alla considerazione che nella nuova disciplina processuale l'arresto può essere ordinato nel solo caso di flagranza e questa presuppone, per definizione, che sia noto il luogo dove il reato è stato commesso.

Nel comma 2 si è conservata, quale criterio subordinato di determinazione, la disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 40 c.p.p.

Nell'ultimo comma, alla designazione da parte del giudice superiore contenuta nella terza parte dell'art. 40 comma 1 c.p.p. e che implica una valutazione discrezionale risultante in evidente contrasto col principio del giudice naturale precostituito per legge, si è sostituito, quale estremo criterio, il principio secondo cui è competente il giudice "del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo all'iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335". Tale criterio suppletivo, ispirato alla direttiva 35, anche se non consente di superare ogni riserva in ordine alla possibilità del denunciante di scegliere il giudice competente, è sembrato tuttavia preferibile al criterio del "luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha acquisito per primo la notizia del reato", adottato nel Progetto del 1978, essendo l'iscrizione nel registro l'unico riscontro formale certo dell'acquisizione della notizia di reato.

Massime
Cassazione penale , sez. IV , 01/06/2023 , n. 31522
Ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, nel caso in cui tale luogo non sia identificato o non sia identificabile, la competenza deve essere individuata mediante ricorso ai criteri suppletivi previsti all' art. 9 c.p.p. (Fattispecie relativa ad accordo telefonico per l'acquisto di stupefacente in luogo non accertato, in cui la Corte ha ritenuto corretto il ricorso al criterio suppletivo dell'ultimo luogo di realizzazione della condotta, individuato in quello di prelievo della sostanza).

Cassazione penale , sez. II , 21/02/2023 , n. 10570
Il delitto di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on-line, in cui il pagamento da parte della persona offesa sia avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si perfeziona nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa, trovando, invece, applicazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, le regole suppletive di cui all' art. 9 c.p.p. laddove non sia determinabile il luogo di riscossione.

Cassazione penale , sez. VI , 30/11/2022 , n. 12078
In tema di divieto di subappalto o cottimo di opere riguardanti la pubblica amministrazione senza autorizzazione, il momento iniziale della condotta punibile, ai sensi dell' art. 21 l. 13 settembre 1982, n. 646 , va individuato nella concreta esecuzione delle opere, e non nella stipula dell'accordo. (Nella specie, le aziende che producevano i dispositivi di protezione individuali loro subappaltati dal consorzio di imprese avevano sede operativa in luoghi diversi, sicché, non essendo noto il luogo in cui la condotta aveva avuto inizio, il giudice competente andava individuato ai sensi dell' art. 10, comma 3, c.p.p. nei luoghi di cui all' art. 9 c.p.p. ).

Cassazione penale , sez. III , 18/11/2022 , n. 2351
Ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, rileva il luogo in cui è effettuata l'ultima utilizzazione del credito inesistente nell'anno interessato, mediante inoltro del modello F24, ovvero, se non è possibile la sua individuazione, il luogo di accertamento del reato ai sensi dell' art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , essendo tale disposizione prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall' art. 9 cod. proc. pen.

Cassazione penale , sez. I , 30/06/2022 , n. 46503
Ai fini della determinazione della competenza territoriale, l'individuazione del luogo del commesso reato non può essere effettuata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dall'imputato, salvo che esse siano sorrette dai necessari riscontri, anche indiziari, purché specifici. (Fattispecie relativa al reato di cui all' art. 455 c.p. , in cui la Corte, restando non conosciuto il luogo di inizio dalla detenzione a fini di spendita di banconote o monete false, ha individuato il giudice competente per territorio in relazione al luogo in cui è stata realizzata una parte della condotta, secondo i criteri suppletivi di cui all' art. 9 c.p.p. ).

Cassazione penale , sez. III , 22/06/2021 , n. 24884
La competenza territoriale per il reato di assunzione di sostanze dopanti di cui all' art. 586-bis c.p. si determina in relazione al luogo in cui è avvenuta l'assunzione, da accertarsi sulla base di elementi oggettivi, e, ove tale accertamento risulti impossibile, secondo i criteri suppletivi indicati dall' art. 9 c.p.p.

Cassazione penale , sez. I , 08/04/2021 , n. 24957
La competenza territoriale per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ai sensi dell' art. 12, comma 1, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 , si determina in relazione al luogo di commissione degli atti diretti a procurare l'ingresso illegale dei cittadini extracomunitari e non nel punto di ingresso dello straniero nel territorio nazionale, trattandosi di fattispecie criminosa avente natura di reato di pericolo a consumazione anticipata.

Cassazione penale , sez. III , 23/02/2021 , n. 35396
In tema di trasporto di sostanze stupefacenti, la competenza territoriale è determinata in base al luogo di accertamento del corpus del possesso, qualora quello di inizio della consumazione non sia stato individuato con certezza.

Cassazione penale , sez. II , 28/10/2020 , n. 37909
Il reato di insolvenza fraudolenta si consuma non nel momento in cui viene contratta l'obbligazione o in quello in cui viene a manifestarsi lo stato di insolvenza, bensì in quello dell'inadempimento, che costituisce l'ultima fase dell'iter criminoso, la cui data e luogo sono da accertarsi secondo la disciplina civilistica, sicché, nel caso in cui sia pattuita la modalità di pagamento a mezzo delle c.d. ricevute bancarie, la competenza territoriale deve essere comunque individuata nel domicilio del creditore, indipendentemente dal luogo in cui si trova lo sportello bancario del debitore, salvo che il creditore abbia espressamente rinunciato a ricevere il pagamento nel proprio domicilio.

Cassazione penale , sez. IV , 23/09/2020 , n. 27252
La competenza per territorio non può essere determinata sulla base delle sopravvenute prove assunte in dibattimento circa il luogo della commissione del reato, atteso che la legge processuale, stabilendo all' art. 21, comma 2, c.p.p. che l'incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all' art. 491, comma 1, c.p.p. , ed inserendo la trattazione e decisione delle relative problematiche tra le questioni preliminari, ha chiaramente inteso vincolare le statuizioni sul punto allo stato degli atti, precludendo qualsiasi previa istruzione od allegazione di prove a sostegno della proposta eccezione. (Conf. n. 5230/95, Rv. 203101).

Cassazione penale , sez. III , 12/12/2019 , n. 6529
Ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, atteso che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato, nella conseguente impossibilità di fare riferimento al luogo di consumazione di cui all' art. 8 c.p.p. , il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato di cui all' art. 18, comma 1, d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall' art. 9 c.p.p .

Cassazione penale , sez. II , 19/11/2019 , n. 679
Ai fini della determinazione della competenza per territorio, l'adempimento dell'iscrizione della notizia di reato richiamato dalla regola suppletiva di cui all' art. 9, comma 3, c.p.p. deve intendersi in senso rigorosamente formale, e deve pertanto essere apprezzato in relazione alla specifica ipotesi criminosa oggetto di iscrizione e non anche in relazione all'eventuale più ampio contenuto della denuncia pervenuta all'ufficio del pubblico ministero, dal momento che il pubblico ministero non ha l'obbligo di iscrivere quelle informazioni che prima facie non mettano in evidenza elementi indizianti, ma meri sospetti. (Fattispecie in cui, a seguito di furto avvenuto a giugno 2006, la Procura di Genova competente per territorio aveva iscritto immediatamente un fascicolo per furto a carico di ignoti e, successivamente nel gennaio 2007, un imputato per ricettazione, mentre la Procura di Torre Annunziata, già nel giugno 2006, aveva iscritto il medesimo imputato per ricettazione e la Cassazione ha ritenuto competente il Tribunale di Torre Annunziata, non essendo stato individuato il luogo in cui la ricettazione era stata consumata).

Cassazione penale , sez. III , 25/10/2019 , n. 48036
In tema di stupefacenti, la previsione dell' art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , configura un reato a fattispecie alternative, la cui realizzazione congiunta comporta, sotto il profilo sanzionatorio, l'assorbimento delle diverse condotte in un unico delitto, senza peraltro che le stesse perdano la propria autonoma rilevanza ai fini della determinazione del giudice competente per territorio, che, pertanto, va individuato in quello dell'ultimo luogo in cui è stata accertata una frazione della complessiva azione criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione con la quale era stata ritenuta la competenza territoriale del giudice del luogo in cui stava per avvenire la consegna al ricorrente di un ingente quantitativo di hashish, in precedenza introdotto in Italia in un luogo non determinato).

Cassazione penale , sez. I , 19/06/2019 , n. 35861
La competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma 1, cod. proc. pen. , il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall' art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen. .

Cassazione penale , sez. III , 10/05/2019 , n. 38009
In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, indipendentemente dalla coincidenza di tale luogo con quello di commissione dei reati-fine del sodalizio, che rileva solo se consente di individuare il luogo in cui si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione del gruppo nonché, in subordine, quando è impossibile accertare l'ubicazione di quest'ultimo, a norma dell' art. 9, comma 1, c.p.p. , come luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.

Cassazione penale , sez. II , 21/03/2019 , n. 26106
Poiché il reato di ricettazione ha carattere istantaneo, ai fini della determinazione della competenza per territorio non può essere attribuito alcun rilievo al luogo in cui è stata accertata la detenzione della cosa, ma occorre, invece, verificare l'esistenza di dati indicativi del luogo in cui la cosa può essere venuta in possesso del reo.

Cassazione penale , sez. III , 10/01/2019 , n. 17060
In tema di delitto di omesso versamento dell'Iva, ai fini della individuazione della competenza per territorio, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell' art. 8 cod. proc. pen. ; ne consegue che, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, considerato che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato, previsto dall' art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 , prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall' art. 9 cod. proc. pen.

Cassazione penale , sez. VII , 19/10/2017 , n. 2851
In caso di reato permanente, quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l'azione criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, utilizzando i criteri residuali di cui all' art. 9 cod. proc. pen. (Nella specie, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva determinato la competenza per territorio in relazione al luogo in cui l'imputato era stato sorpreso in possesso della sostanza, ed escluso la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria del luogo indicato dall'imputato come luogo di acquisto del possesso dello stupefacente, non ritenendo accertato il luogo di inizio della condotta illecita, in ragione dell'inaffidabilità e della reticenza delle dichiarazioni dell'imputato).

Cassazione penale , sez. II , 20/06/2018 , n. 41012
In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio. (Fattispecie di associazione finalizzata alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche in cui la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione del giudice competente per territorio con riferimento al luogo in cui il capo dell'associazione procurava le adesioni e gestiva le operazioni di finanziamento al fine di ottenere erogazioni non dovute).

Cassazione penale , sez. II , 01/02/2017 , n. 14744
Ai fini della determinazione della competenza territoriale per il reato di truffa consumata all'estero, nell'ipotesi in cui anche uno solo degli eventi (artifici e raggiri, induzione in errore, atti di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto) si sia realizzato nel territorio dello Stato, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui si è verificato uno dei suddetti fatti, in applicazione degli artt. 6 e 9, comma 1, c.p.p. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato la competenza del tribunale del luogo in cui la parte offesa aveva effettuato il bonifico, destinato ad un conto corrente aperto su una banca estera).

Cassazione penale , sez. II , 02/11/2016 , n. 51986
In tema di applicazione delle regole suppletive per la determinazione della competenza territoriale, nel concetto di “dimora” dell'imputato, cui si riferisce l'art. 9, comma 2, c.p.p., va compreso anche il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, in quanto ad integrare la dimora è sufficiente una presenza pur transitoria, ma dotata di un minimo di stabilità, dell'interessato in un dato luogo. (Fattispecie relativa ad una comunità terapeutica che ospitava l'imputato in regime di arresti domiciliari.

Cassazione penale , sez. II , 20/10/2016 , n. 48027
Nell'ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on line, in cui il pagamento da parte della parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, il reato si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa; qualora, invece, non sia determinabile il luogo di riscossione, si applicano – per la determinazione della competenza territoriale – le regole suppletive previste dall'art. 9 c.p.p.

Cassazione penale , sez. III , 18/05/2016 , n. 37166
In tema di competenza per territorio in ordine a reati permanenti commessi in parte all'estero, si applica il criterio dettato dall'art. 8, comma terzo, cod. proc. pen. quando la condotta criminosa ha avuto inizio in una individuata località nel territorio nazionale, proseguendo poi all'estero; qualora, invece, la consumazione abbia avuto inizio all'estero e sia proseguita nel territorio nazionale, la competenza va determinata in base alle regole suppletive stabilite dall'art. 9 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della competenza per territorio ai sensi dell'art. 9, comma terzo, cod. proc. pen. in relazione ad un sodalizio criminoso costituito in Svizzera e radicatosi successivamente in territorio italiano).

Cassazione penale , sez. III , 21/04/2016 , n. 35578
Ai fini della determinazione della competenza per territorio nei reati associativi, la consumazione deve ritenersi avvenuta nel luogo in cui si realizza un minimum di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato, coincidente con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività dell'associazione, ovvero in quello nel quale si esteriorizza l'associazione attraverso l'esecuzione dei delitti programmati, in tal modo manifestandosi e realizzandosi, secondo un criterio di effettività, l'operativa della società criminosa.

Cassazione penale , sez. III , 22/09/2015 , n. 49643
Ai fini della determinazione della competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi di pari gravità, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione di uno di essi, mentre sia certo quello dell'altro, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite nell'art. 9 cod. proc. pen., che si riferisce a procedimenti con reato singolo, ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato residuo.

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