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Codice di procedura penale

Art. 93 c.p.p. Intervento degli enti o delle associazioni

1. Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91 l'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità:


a) le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;


b) l'indicazione del procedimento;


c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;


d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento;


e) la sottoscrizione del difensore.


2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1.


3. Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione.


4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.

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