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Codice di procedura penale

Art. 96 c.p.p. Difensore di fiducia

1. L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.


2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.


3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.

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