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Codice Penale

Art. 168 c.p. - Revoca della sospensione

Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena ĆØ revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1. commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;

2. riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravitĆ  del reato, puĆ² revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.

La sospensione condizionale della pena ĆØ altresƬ revocata quando ĆØ stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca ĆØ disposta anche se la sospensione ĆØ stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

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