Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.
Cassazione penale , sez. I , 30/01/2020 , n. 8320
L'esclusione del vincolo di solidarietà conseguente all'abrogazione dell' art. 535, comma 2, c.p.p. , non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente in tal senso e passate in giudicato, e ciò non per la natura processuale della suddetta disposizione abrogatrice, cui va invece riconosciuta natura di norma sostanziale, bensì in forza della preclusione di cui all'ultimo inciso del comma quarto dell' art. 2 c.p.
Cassazione penale , sez. V , 09/10/2019 , n. 3019
In tema di atti persecutori, il regime di irrevocabilità della querela previsto dall' art. 612-bis, comma 4, ult. parte, c.p. introdotto dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93 , conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013 n. 119 , non si applica ai fatti preesistenti, la cui perseguibilità e punibilità erano rimesse alla volontà della persona offesa dal reato. (In motivazione la Corte ha affermato che il mutamento nel tempo del regime di procedibilità va positivamente risolto, ai sensi dell' art. 2 c.p. , alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto della querela, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità).
Cassazione penale , sez. II , 28/03/2019 , n. 19157
In base al principio del favor rei di cui all' art. 2 c.p. , in caso di depenalizzazione di un reato in illecito amministrativo, con obbligo di trasmissione degli atti all'autorità competente, il giudice deve dichiararne l'estinzione per prescrizione anche quando la causa estintiva sia maturata dopo la depenalizzazione. (Fattispecie relativa al reato di immissione in commercio di giocattoli privi di marchio CE, già previsto dall' art. 11 d.lg. 27 settembre 1991, n. 313 , norma successivamente abrogata dall' art. 33 d.lg. 11 aprile 2011, n. 54 , che ha introdotto, all' art. 31 , commi 4 e 7, una corrispondente figura di illecito amministrativo).
Cassazione penale , sez. I , 15/09/2016 , n. 46567
Il giudice dell'esecuzione non può applicare retroattivamente la disciplina di favore della particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis c.p., poiché trattandosi di causa di non punibilità che non esclude la sussistenza del reato, non può applicarsi la disciplina in materia di successione delle leggi penali di cui all'art. 2 c.p.
Cassazione penale , sez. III , 14/03/2023 , n. 17214
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, non è manifestamente irragionevole la mancata previsione, all' art. 90 d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150 , della possibilità di accedere all'istituto nei processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione relativi ai reati inseriti nel catalogo di cui all' art. 550, comma 2, c.p.p. dall' art. 32, comma 1, lett. a), del citato decreto , essendo inapplicabile nel giudizio di legittimità il previsto iter alternativo alla celebrazione del processo, non essendovi sul punto una specifica norma transitoria e non trovando applicazione il principio di retroattività della lex mitior di cui all' art. 2 c.p. , in ragione della natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto.
Cassazione penale , sez. I , 02/02/2017 , n. 32401
In tema di guida senza patente, l'abrogazione dell'art. 116, comma 15, d.lg. n.285 del 1992, disposta dall'articolo 1, comma 1, d.lg. 15 gennaio 2016, n. 8, integra un'ipotesi di abolitio criminis disciplinata dall'art. 2, comma 2, c.p., con la conseguenza che, se vi è stata condanna, ne cessano esecuzione ed effetti penali e, il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., può revocare la relativa sentenza e dichiarare ineseguibile la pena inflitta.
Cassazione penale , sez. III , 20/02/2018 , n. 14598
In tema di successione di leggi penali nel tempo, il principio di irretroattività della legge penale opera con riguardo alle norme incriminatrici e non anche alle misure di sicurezza, sicché le prescrizioni di cui all' art. 609-nonies, comma 3, c.p. , introdotte dall' art. 4 della l. 1° ottobre 2012, n. 172 , trovano applicazione anche retroattivamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della suddetta legge. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che la natura di misura di sicurezza delle predette prescrizioni si ricava sia dalla “littera legis” sia dal fatto che la loro applicazione dopo l'esecuzione della pena ne esclude la natura afflittiva, tipica di quest'ultima, evidenziandone la funzione tipicamente cautelare ricollegata alla condizione di procedibilità del condannato per uno dei reati indicati dalla medesima norma).
Cassazione penale , sez. II , 01/02/2022 , n. 4800
Il regime di procedibilità d'ufficio previsto dall' art. 649-bis c.p. , introdotto dal d.lg. 10 aprile 2018, n. 36 (modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3 ), non si applica, ostandovi l' art. 2 c.p. , ai fatti anteriormente commessi, che continuano a essere punibili, in conformità alla disciplina all'epoca vigente, soltanto a querela della persona offesa. (Fattispecie in tema di truffa commessa nel 2015, ritenuta procedibile a querela, ancorché aggravata dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale).
Cassazione penale , sez. II , 30/06/2021 , n. 32775
La ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7 , del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell' art. 2 c.p. , dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa .
Cassazione penale , sez. VI , 03/03/2020 , n. 13708
In tema di successione di leggi penali nel tempo, il trasferimento della competenza per materia dal giudice di pace al tribunale monocratico comporta una modifica “in peius” del trattamento sanzionatorio, ove determini l'applicazione delle sanzioni detentive in luogo delle più favorevoli sanzioni pecuniarie previste dall' art. 52 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 , che non può operare retroattivamente. (Fattispecie in tema di reato di percosse ai danni del coniuge divorziato, del convivente o di uno dei soggetti indicati dall' art. 577, comma 2, c.p. , al quale continuano ad applicarsi le sanzioni previste per il processo innanzi al giudice di pace, qualora il fatto sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della l. 15 ottobre 2013, n. 119 , che ha riassegnato la competenza al Tribunale).
Cassazione penale , sez. VI , 10/05/2023 , n. 33027
In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell' art. 95 d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all' art. 20-bis c.p. , è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello.
Cassazione penale , sez. I , 02/05/2023 , n. 30515
La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all' art. 131-bis c.p. , nella formulazione novellata dall' art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150 , è applicabile anche ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, laddove consente al giudice di tenere conto della condotta del reo successiva alla commissione del reato.
Cassazione penale , sez. V , 21/04/2023 , n. 22641
In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150 , la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il giudice, in forza dell' art. 2, comma 4, c.p. , deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. (Fattispecie in tema di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dal nesso teleologico in cui la Corte ha riconosciuto la sussistenza della causa di improcedibilità non vertendosi in un'ipotesi di ricorso inammissibile).
Cassazione penale , sez. II , 04/04/2023 , n. 33454
In tema di giudizio abbreviato, l' art. 442, comma 2, c.p.p. , come novellato dalla l. 23 maggio 2017, n. 103 , nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina, costituisce norma penale di favore e impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo.
Cassazione penale , sez. I , 30/03/2023 , n. 28203
In tema di recidiva, non assume rilievo la condanna per una fattispecie di reato tipizzata oggetto di abolitio criminis , in quanto l'abrogazione del reato, così come la depenalizzazione, determina l'eliminazione di ogni effetto penale connesso alla condanna medesima.
Cassazione penale , sez. I , 24/03/2023 , n. 29877
In tema di esecuzione, non è suscettibile di applicazione analogica la previsione di cui all' art. 671, comma 3, c.p.p. nel caso in cui le pene ostative alla concessione della sospensione condizionale sono state dichiarate estinte per indulto, posto che la concessione di tale beneficio, pur estinguendo la pena e facendone cessare l'espiazione, non elimina gli altri effetti penali scaturenti ope legis dalla condanna.
Cassazione penale , sez. IV , 16/03/2023 , n. 17190
La disposizione di cui all' art. 131-bis c.p. , come modificata dall' art. 1, comma 1, lett. c) n. 1, d.lg. 30 ottobre 2022, n. 150 , che ha introdotto più ampi parametri legali di applicabilità della causa estintiva del reato, si applica anche ai fatti reato commessi prima della entrata in vigore del citato decreto.
Cassazione penale , sez. III , 14/03/2023 , n. 17214
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, non è manifestamente irragionevole la mancata previsione, all' art. 90 d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150 , della possibilità di accedere all'istituto nei processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione relativi ai reati inseriti nel catalogo di cui all' art. 550, comma 2, c.p.p. dall' art. 32, comma 1, lett. a), del citato decreto , essendo inapplicabile nel giudizio di legittimità il previsto iter alternativo alla celebrazione del processo, non essendovi sul punto una specifica norma transitoria e non trovando applicazione il principio di retroattività della lex mitior di cui all' art. 2 c.p. , in ragione della natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto.
Cassazione penale , sez. VI , 12/12/2022 , n. 11342
Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all' art. 346, comma 2, c.p. , abrogato dall' art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3 , e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis c.p. , in quanto, in quest'ultima fattispecie, non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo, comunque, remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all' art. 640, comma 1, c.p.