top of page

Codice Penale

Art. 257 c.p. - Spionaggio politico o militare

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Si applica la pena di morte:

1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;

2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

bottom of page