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Codice Penale

Art. 270-quater.1 c.p. - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

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