top of page

Codice Penale

Art. 29 c.p. - Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici

La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

bottom of page