Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dĆ rifugio o fornisce vitto, ospitalitĆ , mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, ĆØ punito con la reclusione fino a due anni.
La pena ĆØ aumentata se l'assistenza ĆØ prestata continuatamente.
Non ĆØ punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorchƩ sia morto il coniuge e non vi sia prole.