Art. 329 c.p. - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.