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Codice Penale

Art. 331 c.p. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516 .

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.


Spiegazione

Il bene giuridico tutelato dal reato previsto dall'art. 331 c.p. è rappresentato dall'interesse alla continuità e regolarità dell'esercizio dei pubblici servizi e dei servizi di pubblica utilità.

La norma, a ben vedere, però tutela anche i diritti fondamentali della persona che possono subire un pregiudizio in caso di interruzione del pubblico servizio.

Il reato rientra nella categoria dei reati propri ed infatti può essere commesso solo da chi eserciti una impresa di servizi pubblici o di pubblica utilità: in altri termini, un imprenditore inteso in senso civilistico.

La norma mira a punire la cd. "serrata", ovvero, l'interruzione dell'attività lavorativa da parte del datore di lavoro, nell'esercizio delle libertà sindacali costituzionalmente riconosciute.

Una delle condizioni di configurabilità del delitto è rappresentata dalla circostanza che l'impresa abbia alle proprie dipendenze dei lavoratori.

Non sarà penalmente rilevante, infatti, l'interruzione nel caso in cui l'imprenditore gestisca personalmente l'azienda, senza avvalersi di dipendenti.


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