top of page

Codice Penale

Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

 

Procedibilità: il reato è procedibile d'ufficio

Prescrizione: il reato si prescrive in 7 anni e 6 mesi

Competenza: tribunale in composizione monocratica

Arresto: è facoltativo nelle ipotesi descritte dal primo e secondo comma. Non è consentito nell'ipotesi prevista dal comma terzo.

Misure cautelari: consentite (primo e secondo comma)

bottom of page