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Codice Penale

Art. 386 c.p. - Procurata evasione

Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato alla pena di morte o all'ergastolo.

La pena è aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente.

La pena è diminuita:

1)se il colpevole è un prossimo congiunto;

2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'autorità.

La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici.

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