top of page

Codice Penale

Art. 388-ter c.p. - Mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie

Chiunque per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

bottom of page