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Codice Penale

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Quando tre o piĆ¹ persone si associano allo scopo di commettere piĆ¹ delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciĆ² solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena ĆØ della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena ĆØ aumentata se il numero degli associati ĆØ di dieci o piĆ¹.

Se l'associazione ĆØ diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonchĆ© allā€™articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellā€™immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchĆ© agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1Ā° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione ĆØ diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto ĆØ commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto ĆØ commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

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