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Codice Penale

Art. 577 c.p. - Altre circostanze aggravanti. Ergastolo

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 ĆØ commesso:

1. contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;

2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

3. con premeditazione;

4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.

La pena ĆØ della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto ĆØ commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (2).

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

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