Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
Tribunale , Trieste , 27/11/2023 , n. 1928
Sussiste il concorso degli imputati nel reato di violazione di domicilio e di furto in capo ai soggetti che si siano introdotti illegittimamente nell'abitazione della p.o., contro la sua volontà al fine di sottrarre la sostanza stupefacente da questi detenuta.
Cassazione penale , sez. V , 12/01/2023 , n. 8120
In tema di violazione di domicilio aggravato da violenza sulle cose, divenuto procedibile a querela a seguito delle modifiche di cui al d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150 , l'intervenuto decesso della persona offesa, non in conseguenza del reato commesso in suo danno, esclude l'applicabilità della disciplina transitoria di cui all' art. 85 del citato d.lg. , come modificato dall' art. 5-bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 , nonché la decorrenza del termine per l'esercizio postumo del diritto di querela, da intendersi estintosi con la morte del suo titolare, nel caso in cui la persona offesa non abbia manifestato, in alcun modo, la volontà che si procedesse nei confronti dell'imputato.
Corte appello , Taranto , 03/01/2023 , n. 807
È condotta idonea ad integrare il reato di violazione di domicilio 1quella dell'agente che spacciandosi per altro soggetto spinga il titolare dello ius excludendi alios a consentigli l'accesso presso la dimora o altro luogo equiparato, nel quale avrebbe certamente proibito l'ingresso alla persona malintenzionata qualora non avesse mascherato la propria identità.
Cassazione penale , sez. V , 12/12/2022 , n. 7219
Il reato previsto dall' art. 614 c.p. tutela non solo l'inviolabilità dell'abitazione e dei luoghi di privata dimora, ma anche le loro appartenenze, intendendosi per tali quei luoghi caratterizzati da uno stretto rapporto di funzionalità, servizio o accessorietà con l'abitazione, ancorché non costituenti con questa un corpo unico. Il pianerottolo antistante l'abitazione e sul quale si apre la soglia della stessa costituisce, quindi, appartenenza di essa, anche se al servizio di tutti i condomini: commette, pertanto il delitto di violazione di domicilio, e non il semplice tentativo, chi si introduce - invito domino - all'interno di un edificio condominiale sul pianerottolo e avanti alla soglia dell'abitazione di uno dei condomini avente - come gli altri - diritto di escludere l'intruso (confermata la condanna per violazione di domicilio nei confronti dell'imputato che si era piazzato all'ingresso dell'appartamento della madre, chiedendo insistentemente di entrare, e a seguito del rifiuto ricevuto aveva preso a calci la porta della casa con una violenza tale da riuscire a scardinarla).
Cassazione penale , sez. III , 23/09/2022 , n. 42612
Per quanto attiene al reato di violazione di domicilio, i dati di fatto da cui dipende la procedibilità dell'azione penale non devono essere necessariamente descritti nel capo di imputazione, con la conseguenza che la loro individuazione successiva o la loro variazione non determina una modifica dell'imputazione rilevante.
Tribunale , Frosinone , 20/10/2023 , n. 1588
Integra il reato di violazione di domicilio e violenza privata il prevenuto che, brandendo una mazza, forzi l'ingresso di casa della p.o. la aggredisca e minacci, distrugga beni presenti nell'immobile e costringe la p.o. a barricarsi in una delle stanze della casa per trovare riparo, dandosi alla fuga solo con l'intervento delle forze dell'ordine chiamate dalla p.o..
Cassazione penale , sez. V , 17/10/2023 , n. 45485
Ai fini della configurabilità del reato di violazione di domicilio, l'occupazione non coperta da valido titolo non esclude in capo all'occupante l'esercizio dello ius excludendi alios , quando le particolari modalità con cui si è svolto il rapporto con il titolare del diritto sull'immobile consentono di ritenere quel luogo come l'effettivo domicilio dell'occupante medesimo (fattispecie relativa alla condotta dell'imputato che utilizzava una porzione di cortile per spiare attraverso una finestra la persona che viveva in quella casa; decisiva la constatazione che lo spazio del cortile, pur essendo ancora di proprietà del condominio, era stato recintato ed era divenuto, difatti, di pertinenza della casa della persona spiata).
Cassazione penale , sez. V , 02/02/2023 , n. 11242
Nell'ipotesi in cui, all'esito di una separazione di fatto, uno dei coniugi abbia abbandonato l'abitazione familiare trasferendosi altrove, l'unico titolare del diritto di esclusione di terzi va individuato nel coniuge rimasto nella abitazione familiare, anche se quello trasferito sia proprietario o comproprietario dell'immobile (fattispecie relativa all'accusa di violazione di domicilio rivolta ad un coniuge che, dopo la separazione, era entra nella casa assegnata alla moglie, anche se di sua proprietà).
Tribunale , Campobasso , 08/07/2023 , n. 285
Nella violazione di domicilio l'introduzione consiste nel varcare fisicamente i confini dei luoghi ricompresi nella nozione giuridica di domicilio, mentre il trattenimento si sostanzia nel permanere in un certo luogo contro la volontà di chi è titolare dellojus excludendi; dal punto di vista soggettivo volontà di colui che è titolare del diritto di esclusione deve essere apertamente manifestata in modo espresso o tacito ma non può essere presunta.
Tribunale , Taranto , sez. I , 04/07/2023 , n. 1887
Nella violazione di domicilio non rileva che l'abitazione sia chiusa a chiave o saltuariamente visitata e sorvegliata da chi ne abbia la disponibilità, poiché l'attualità dell'uso, cui è collegato il diritto alla tutela della libertà individuale, sotto il profilo della libertà domestica, non implica la sua continuità e non viene meno in ragione dell' assenza più o meno prolungata nel tempo, dell' avente diritto, la quale, qualora non sia accompagnata da indici rivelatori di un diverso divisamento, non comporta affatto, di per sé sola, la volontà di non tornare ad accedere all' abitazione e meno che mai di abbandonare definitivamente il domicilio.
Cassazione penale , sez. V , 05/05/2023 , n. 31700
Integra violazione di domicilio chi s'introduce, contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo, nel cortile dell'edificio condominiale, rientrando il cortile nel concetto di appartenenza dell'abitazione (la Corte ha ritenuto sussistente l'ipotesi di violazione di domicilio nella condotta dell'imputato che aveva occupato in maniera prolungata e illegittima lo spazio di parcheggio del condominio parcheggiandovi non solo la propria vettura ma anche le proprie moto).
Corte appello , Campobasso , 03/03/2022 , n. 48
Ai fini della configurabilità del reato di violazione di domicilio, l'occupazione dell'immobile non coperta da valido titolo non esclude in capo all'occupante l'esercizio dello ius excludendi, quando le particolari modalità con cui si è svolto il rapporto con il titolare del diritto sull'immobile consentono di ritenere quel luogo come l'effettivo domicilio dell'occupante medesimo.
Cassazione penale , sez. V , 16/09/2021 , n. 44627
In tema di violazione di domicilio, ai fini dell'applicabilità della scriminante putativa di cui all' art. 47 c.p. , non si può ritenere automaticamente sussistente, in virtù di una relazione sentimentale conflittuale, il consenso preventivo e indiscriminato all'ingresso nella abitazione del titolare dello ius excludendi.
Cassazione penale , sez. III , 02/10/2020 , n. 9069
Fra il delitto di atti persecutori e quello di violazione di domicilio non sussiste alcun rapporto di specialità, unilaterale o bilaterale, con la conseguenza che i due reati concorrono materialmente, fatta salva l'applicazione della clausola di riserva di cui all' art. 612-bis c.p. , in base alla quale il delitto di atti persecutori, quando commesso esclusivamente mediante più violazioni di domicilio aggravate, può essere assorbito nel reato di cui all' art. 614, ultimo comma, c.p. , se quest'ultimo è ritenuto in concreto più grave.
Cassazione penale , sez. V , 30/06/2020 , n. 22043
La pronunzia assolutoria per il reato di cui all' art. 612-bis c.p. passata in giudicato non preclude la celebrazione del giudizio per il reato di cui all' art. 614 c.p. quando gli atti persecutori si siano sostanziati, oltre che nell'intrusione nell'abitazione della vittima, anche in ulteriori comportamenti invasivi determinanti uno o più degli eventi tipici dello stalking, non sussistendo identità del fatto storico rilevante per la violazione del divieto di bis in idem, secondo l'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016 .
Cassazione penale , sez. V , 04/11/2019 , n. 50192
In tema di violazione di domicilio, nel concetto di privata dimora rientra non solo l'abitazione, ma anche ogni luogo non pubblico, che serva all'esplicazione della vita professionale, culturale e politica. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto luogo di privata dimora i locali di un'agenzia in cui l'utilizzatore svolgeva attività professionale). (Conf. Sez. 5, n. 6010/1985, Rv. 169790-01; Sez. 1, n. 556/1973, Rv. 124672).
Cassazione penale , sez. V , 04/07/2019 , n. 37875
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall' art. 614 c.p. , integra la nozione di privata dimora l'immobile adibito a casa di vacanza abitato soltanto in determinati periodi dell'anno. (In motivazione, la Corte ha chiarito che non è necessaria ad integrare la nozione in parola la permanenza continuativa nell'immobile dell'avente diritto, essendo sufficiente un suo utilizzo stabilmente ricorrente per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata al riparo da intrusioni esterne).
Cassazione penale , sez. V , 12/04/2019 , n. 30742
Integra il reato di violazione di domicilio la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, deve ritenersi implicita la volontà contraria del titolare dello ius excludendi, non assumendo rilievo, invece, la mancanza di clandestinità nell'agente o l'assenza di violenza sulle cose.
Cassazione penale , sez. V , 03/04/2019 , n. 32840
Integra il reato di violazione di domicilio, aggravato dalla violenza sulle cose, l'introduzione del coniuge divorziato nell'abitazione assegnata all'altro coniuge con provvedimento presidenziale, ancorché privo di formale esecutività, mediante manomissione della serratura, modificata in esecuzione di detto provvedimento.
Cassazione penale , sez. V , 08/03/2019 , n. 30726
Integra il reato di violazione di domicilio la condotta del coniuge separato che, non avendovi più stabile dimora, si introduca nella casa familiare contro la volontà del coniuge assegnatario.
Cassazione penale , sez. V , 19/12/2018 , n. 3998
Integra il reato di violazione di domicilio aggravata, ai sensi dell' art. 614, commi 1 e 4, c.p. , la condotta di colui che, essendo stato escluso dall'abitazione a seguito dell'interruzione del rapporto di convivenza, vi si introduca, con violenza sulle cose ed alla persona, contro l'espressa volontà contraria della ex convivente more uxorio, unica titolare dello ius excludendi.
Cassazione penale , sez. V , 11/10/2018 , n. 53200
Non costituisce luogo di privata dimora la stanza di degenza di un ospedale, con la conseguenza che il furto di un oggetto in danno di un paziente ivi ricoverato integra la fattispecie di cui all' art. 624 c.p. e non quella di cui all' art. 624-bis c.p.
Cassazione penale , sez. IV , 20/06/2018 , n. 32245
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall' art. 624-bis c.p. , rientrano nella nozione di “privata dimora” i luoghi che hanno le caratteristiche proprie dell'abitazione o nei quali si svolgono atti della vita privata in modo riservato e con preclusione dell'accesso a terzi, non essendo sufficiente che si tratti soltanto di luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata che aveva ravvisato il reato di cui all' art. 624-bis c.p. in relazione ad un furto commesso in un circolo sportivo) .
Cassazione penale , sez. II , 28/03/2018 , n. 17147
La commissione di una rapina in edificio o altro luogo destinato a privata dimora configura, dopo l'introduzione del n. 3-bis del comma 3 dell' art. 628 c.p. , un “reato complesso”, nel quale resta assorbito il delitto di violazione di domicilio, che costituisce reato-mezzo, legato da nesso di strumentalità a quello di rapina.
Cassazione penale , sez. V , 19/02/2018 , n. 23579
In tema di violazione di domicilio, perché possa ritenersi sussistente l'aggravante della violenza sulle cose, che comporta la procedibilità di ufficio, occorre non solo che l'azione sia esercitata direttamente sulla res, ma anche che essa abbia determinato la forzatura, la rottura, il danneggiamento della stessa o ne abbia comunque alterato l'aspetto e/o la funzione. (Nella specie è stata ritenuta sussistente l'aggravante in relazione alla condotta dell'imputato che, pur non avendo operato la forzatura della serratura della porta di ingresso dell'appartamento, aveva però effettuato la sua sostituzione, così alterandone la consistenza).
Tribunale , Lecce , sez. I , 31/03/2022 , n. 820
Ai fini del reato di violazione di domicilio, per abitazione deve intendersi il luogo adibito ad uso domestico e tale uso deve essere attuale, ma non necessariamente continuativo.
Cassazione penale , sez. VI , 19/01/2018 , n. 9084
Ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'ultimo comma dell' art. 614 cod. pen. (fatto commesso con violenza su persone o cose o da soggetto armato) non è sufficiente un rapporto occasionale tra gli atti di violenza e la violazione di domicilio, ma occorre un nesso teleologico tra le due azioni. Ne consegue che se la violenza è usata non per entrare o intrattenersi nell'altrui abitazione, ma per commettere un altro reato, la violazione è aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 2 stesso codice e il reato è procedibile a querela (Nella fattispecie la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante con riferimento alla condotta del ricorrente che, dopo essersi introdotto nell'abitazione dell'ex coniuge, strattonava la donna, le strappava dalle mani il telefono cellulare e colpiva con dei calci la porta di ingresso, rilevando che dette azioni erano espressive di uno scatto d'ira ovvero del tentativo di impossessarsi del telefono con cui la donna intendeva chiamare le forze dell'ordine).
Cassazione penale , sez. V , 16/01/2018 , n. 10498
Non è configurabile il reato di violazione di domicilio, qualora, nel corso di una manifestazione di protesta, taluni soggetti, interrompendo l'attività didattica, accedano nella sede di un istituto scolastico, poichè tale luogo non è riconducibile alla nozione di privata dimora, nell'ambito della quale rientrano esclusivamente i luoghi non aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare e nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata.
Cassazione penale , sez. V , 11/10/2017 , n. 52749
Non è configurabile il reato di violazione di domicilio nella condotta del locatario che, pur avendo subìto un provvedimento di sfratto emesso dal giudice civile, si introduce nell'immobile prima che il locatore venga reimmesso effettivamente nel possesso, spontaneamente o in seguito ad un procedimento di esecuzione forzata per rilascio. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, in tal caso, non risulta ancora attuale e, pertanto, meritevole di tutela, il diritto del proprietario-locatore di svolgere nell'immobile attività della propria vita privata).
Cassazione penale , sez. V , 19/11/2014 , n. 5592
In tema di violazione di domicilio, la legittimazione a sporgere querela spetta sia al proprietario che al soggetto avente la materiale disponibilità dell'immobile.
Cassazione penale , sez. V , 19/03/2014 , n. 26546
Ai fini della configurabilità di una pluralità di fatti di violazione di domicilio, non è sufficiente la pluralità delle persone offese, ma è anche necessaria la sussistenza di uno specifico atteggiamento psicologico dell'agente diretto a realizzare l'evento tipico previsto dalla norma incriminatrice nei confronti, distintamente, di ciascuna delle persone offese.
Cassazione penale , sez. V , 27/09/2013 , n. 8383
L'assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si verifica solo quando l'esercizio del preteso diritto si concreta nel semplice ingresso e nella sola permanenza invito domino nell'altrui abitazione, ovvero negli altri luoghi indicati nell'art. 614 c.p., mentre se l'agente vi si introduce con violenza sulle cose o sulle persone, e contro la volontà del titolare del diritto di esclusione, al fine di asportare cose su cui egli vanta un diritto, viola entrambe le ipotesi delittuose su menzionate.
Cassazione penale , sez. fer. , 27/08/2013 , n. 41646
Ai fini della configurazione del reato di violazione di domicilio, il concetto di privata dimora è più ampio di quello di casa d'abitazione, comprendendo ogni altro luogo che, pur non essendo destinato a casa di abitazione, venga usato, anche in modo transitorio e contingente, per lo svolgimento di una attività personale rientrante nella larga accezione di libertà domestica.
Cassazione penale , sez. V , 27/03/2013 , n. 19546
Integra il reato di violazione di domicilio la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, deve ritenersi implicita la volontà contraria del titolare dello ius excludendi, non assumendo rilievo, invece, la mancanza di clandestinità nell'agente o l'assenza di violenza sulle cose.
Cassazione penale , sez. V , 21/09/2012 , n. 47500
In tema di delitto di violazione di domicilio, nella ipotesi in cui, all'esito di una separazione di fatto, uno dei coniugi abbia abbandonato l'abitazione familiare trasferendosi altrove, l'unico titolare del diritto di esclusione di terzi va individuato nel coniuge rimasto nella abitazione familiare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la condanna dell'imputata, suocera della titolare del diritto di abitazione, essendo quest'ultima contraria alla permanenza della donna nell'appartamento in cui abitava il figlio separato).
Cassazione penale , sez. I , 28/02/2012 , n. 11746
Nel delitto di violazione di domicilio, l'aggravante della violenza sulle persone presuppone che la violenza si manifesti in uno qualsiasi dei diversi momenti nei quali si estrinseca la fase esecutiva del reato e, pertanto, ricorre anche quando essa non sia usata inizialmente per l'illecita introduzione, ma successivamente per intrattenersi nel domicilio contro la volontà dell'avente diritto.
Cassazione penale , sez. V , 06/10/2011 , n. 48528
Integra il delitto di violazione di domicilio la condotta del soggetto che si introduca, contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, in un locale di pertinenza di un'abitazione, regolarmente chiuso a chiave e saltuariamente visitato e sorvegliato da chi ne abbia la disponibilità, in quanto l'attualità dell'uso non implica la sua continuità e non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto.
Cassazione penale , sez. I , 27/05/2010 , n. 27542
Ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'ultimo comma dell'art. 614 c.p. (fatto commesso con violenza su persone o cose o da soggetto armato) non è sufficiente un rapporto occasionale tra gli atti di violenza e la violazione di domicilio, ma occorre un nesso teleologico tra le due azioni. Ne consegue che se la violenza è usata non per entrare o intrattenersi nell'altrui abitazione, ma per commettere un altro reato, la violazione è aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 2 stesso codice e il reato è procedibile a querela.
Cassazione penale , sez. II , 24/02/2010 , n. 11989
Il reato di violazione di domicilio può concorrere formalmente con quello di truffa, poiché incriminano condotte diverse, caratterizzate da eventi diversi (nella violazione di domicilio la condotta ingannatoria è strumentale all'evento-introduzione nell'altrui dimora; la truffa incrimina la condotta decettiva in quanto strumentale al conseguimento dell'evento-ingiusto profitto con altrui danno), e tutelano beni giuridici diversi (In motivazione, la Corte ha peraltro osservato che il riferimento al bene giuridico tutelato non è decisivo ai fini dell'individuazione della stessa materia, potendo ingenerare dubbi nel caso dei reati plurioffensivi). (Vedi sezione un. n. 23427 del 2001, in motivazione).