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Codice Penale

Art. 624 c.p Furto

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.


Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.


Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).

 

Note

 

A) Le cose principali da sapere

Procedibilità: a querela (nei casi previsti dal primo e secondo comma), d’ufficio (nel caso previsto dal terzo comma)

Competenza: Tribunale monocratico

Prescrizione: 6 anni (7 anni e mezzo in caso di atto interruttivo)

Arresto: facoltativo

Fermo: non consentito

 

B) Spiegazione

Il furto è un reato contro il patrimonio, disciplinato dall'articolo 624 c.p. e si configura quando una persona si impossessa di un bene mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con l'intenzione di trarne un profitto per sé o per altri.

La condotta deve consistere nell'apprensione di una cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene (proprietario o possessore).

Il bene deve essere una cosa mobile altrui. Nella nozione di "cosa" rientrano non solo beni fisici, ma anche immateriali, pensiamo all'energia elettrica ed altre forme di energia con valore economico.

Per ciò che concerne il soggetto attivo, il furto è un reato comune, pertanto qualsiasi persona può commettere il reato di furto.

Venendo, invece, all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, ovvero l'intenzione di trarre un profitto (anche non necessariamente economico) per sé o per altri.

In sintesi, il reato di furto si configura quando:

  • una persona si impossessa di un bene mobile appartenente a un'altra persona;

  • la sottrazione avviene senza il consenso del proprietario.

  • l'azione è svolta con l'intenzione di trarne un profitto.

Esempi di Furto:

  1. Furto in un negozio (shoplifting):

    • Una persona entra in un negozio di abbigliamento, prende un capo di vestiario e lo nasconde nella propria borsa senza pagare, uscendo poi dal negozio senza essere notata. Questo è un classico esempio di furto.

  2. Furto di energia elettrica:

    • Una persona si collega illegalmente alla rete elettrica di un vicino di casa, utilizzando l'energia senza pagarla. Anche l'energia elettrica è considerata "cosa mobile" ai fini del reato di furto.

  3. Furto di auto:

    • Un individuo trova una macchina parcheggiata con le chiavi inserite, la avvia e la porta via. Appropriarsi di un veicolo altrui senza permesso configura il reato di furto.

  4. Furto in abitazione:

    • Una persona entra nell'abitazione di qualcun altro mentre questi sono assenti e porta via gioielli, denaro o altri oggetti di valore. La sottrazione di beni mobili dall'abitazione altrui costituisce furto.

  5. Furto di oggetti personali:

    • Durante un evento pubblico, una persona riesce a sottrarre il portafoglio dalla borsa di un'altra persona senza che questa se ne accorga. Appropriarsi di beni mobili personali come il portafoglio è furto.

Le circostanze aggravanti, elencate nell'articolo 625 c.p., possono aumentare la pena per il reato di furto.

Il furto si considera aggravo quando è commesso:

  • con violenza sulle cose o con scasso.

  • su cose esposte a pubblica fede.

  • esponendo le persone a un grave pericolo di vita o lesioni personali.

  • da tre o più persone riunite.

  • su cose destinate al culto o di beni di interesse storico-artistico.

Le circostanze attenuanti, previste dall'articolo 626 c.p., possono ridurre la pena.

Un esempio è il cosiddetto furto d'uso, dove la cosa sottratta viene immediatamente restituita dopo un uso momentaneo, senza che questa abbia subito apprezzabile deterioramento.

È importante distinguere il furto da altri reati contro il patrimonio, come ad esempio:

  • la rapina: si differenzia dal furto per l'utilizzoo della violenza o della minaccia.

  • l'appropriazione indebita: si distingue dal furto in quanto il soggetto ha già il possesso legittimo del bene altrui e se ne appropria in modo illecito.


 

C) Le sentenze sul reato di furto


1. Elemento oggettivo

Il controllo tramite GPS dei monopattini, o di qualsiasi altro veicolo dotato di tale sistema, non impedisce l'impossessamento definitivo del bene né implica una sorveglianza continua, quindi non si può considerare un tentato furto solo perché il veicolo è monitorato. Cassazione penale, sez. V, 20/03/2024, n. 18818


Il furto, secondo l'art. 624 c.p., si verifica quando qualcuno si appropria di un bene mobile altrui sottraendolo a chi lo detiene, completandosi quando l'autore ne acquisisce piena disponibilità. Fino a che il bene può essere recuperato dal possessore, si tratta solo di un tentativo di furto. Corte appello, Lecce, 06/02/2024, n. 1


In caso di furto, non si può applicare l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., relativa a beni destinati a pubblico servizio, se tale natura non è esplicitamente indicata nell'imputazione. L'aggravante richiede una valutazione giuridica sulla destinazione e il concetto di pubblico servizio, che varia secondo le decisioni legislative. Cassazione penale, sez. V, 22/01/2024, n. 3741


Per l'art. 624-bis c.p., l'azione penale è avviata correttamente dal pubblico ministero tramite citazione diretta a giudizio. Se il giudice dispone la trasmissione degli atti per la richiesta di rinvio a giudizio, si crea una stasi processuale risolvibile solo con l'intervento della Corte di legittimità, essendo un atto abnorme. Cassazione penale, sez. V, 17/01/2024, n. 8931


Ai fini della procedibilità del delitto di furto perpetrato all'interno di un supermercato, la cassiera di tale esercizio, pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, è legittimata a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio del commercio al suo interno. Cassazione penale , sez. IV , 20/12/2023 , n. 7193


Per il reato di furto commesso sui capi di bestiame riuniti in gregge o in mandria di cui all' art. 625, n. 8, c.p. , la determinazione della sussistenza dei requisiti propri della mandria è rimessa all'apprezzamento del giudice, il quale deve tenere presente l'oggetto della tutela penale della norma, cioè la salvaguardia della economia e del patrimonio zootecnico. Cassazione penale , sez. IV , 26/10/2021 , n. 41140


Integra il reato di furto aggravato l'impossessamento di materiale inerte estratto dall'alveo di un fiume, non sussistendo alcun rapporto di specialità con l'illecito amministrativo previsto dall' art. 97, lett. m), r.d. 25 luglio 1904, n. 523 , che vieta l'estrazione di tali materiali in assenza di speciale autorizzazione, perché diversi le modalità dell'azione e l'oggetto giuridico. Cassazione penale , sez. V , 09/06/2021 , n. 27086


La sala d'attesa di uno studio medico non costituisce luogo di privata dimora, perché ordinariamente destinata ad accogliere una pluralità indeterminata di persone e non allo svolgimento, in maniera non occasionale, di attività della vita privata. Cassazione penale , sez. V , 06/04/2021 , n. 19366


Affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell'avente diritto di disfarsene definitivamente. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito, condannando gli imputati per il reato di furto aggravato, aveva escluso che costituissero res derelicta, ovvero cosa abbandonata con l'intenzione di disfarsene, quattro condotti ondulati in acciaio, del valore complessivo di euro cinquantamila, ordinatamente collocati su un terreno privato, non recintato e ben tenuto). Cassazione penale , sez. IV , 17/12/2020 , n. 3910


Non integra il reato di furto la condotta del proprietario di un bene dato in comodato che lo sottragga al comodatario contro la volontà di quest'ultimo, non sussistendo il necessario requisito dell'altruità della cosa. Cassazione penale , sez. II , 25/11/2020 , n. 37818


La fattispecie di furto punibile a querela dell'offeso, prevista dall' art. 626, comma 1, n. 3, c.p. - che consiste nel fatto di spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto - è configurabile quando siano state effettuate le operazioni di raccolta e ad esse siano sfuggiti residui suscettibili di apprensione da parte dell'avente diritto mediante ulteriore raccolta, sicché tale ipotesi non è configurabile quando le operazioni di raccolta non siano state compiute e, a maggior ragione, quando il ciclo di raccolta dei frutti non sia neppure iniziato, sussistendo, in tal caso, l'ipotesi di furto comune di cui all' art. 624 c.p.

Cassazione penale , sez. fer. , 02/09/2020 , n. 27537


Rientrano tra le cose mobili su cui può cadere la condotta appropriativa gli animali da compagnia o d'affezione, trattandosi di beni tutelati dalla l. 14 agosto 1991, n. 281 e dalla Convenzione Europea sul randagismo, stipulata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dalla l. 4 novembre 2010, n. 201 , e suscettibili di costituire oggetto di diritti reali e di rapporti negoziali. Cassazione penale , sez. V , 01/07/2019 , n. 40438


Integra il delitto di furto la condotta di colui che sottragga una cosa già rubata poiché essa, ancorché abbandonata dal ladro, non costituisce res derelicta suscettibile di appropriazione da parte di chiunque, atteso che non vi è abbandono senza una volontà in tal senso dell'avente diritto, tale non potendo essere considerato il ladro. Cassazione penale , sez. IV , 17/10/2018 , n. 2299


Il concetto di profitto va inteso in senso ampio, così da comprendervi non solo il vantaggio di natura puramente economica, ma anche quello di natura non patrimoniale, realizzabile con l'impossessamento della cosa mobile altrui commesso con coscienza e volontà in danno della persona offesa. (Fattispecie nella quale è stato riconosciuto il fine di profitto in relazione alla sottrazione di un'agendina telefonica dalle mani della vittima, finalizzata ad impedire a quest'ultima di fare una telefonata). Cassazione penale , sez. II , 09/10/2012 , n. 40631


2. Elemento psicologico del reato di furto?

Il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta. Cassazione penale , sez. IV , 06/10/2021 , n. 4144


In tema di furto, è rilevante, ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo del reato, potendo integrare un errore sul fatto, l'erronea interpretazione di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo, di contenuto equivoco e relativo all'autorizzazione all'impossessamento, non potendo tale atto equipararsi ad una legge diversa da quella penale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio, per vizio di motivazione, l'ordinanza del tribunale per il riesame che aveva confermato la misura cautelare personale applicata all'indagato in relazione al reato di furto, per l'impossessamento, dopo la scadenza del titolo abilitativo, di materiale estratto da una cava, nonostante l'equivocità in ordine all'autorizzazione o meno al prelievo di tale materiale di cui a un'ordinanza del Consiglio di Stato). Cassazione penale , sez. IV , 13/01/2021 , n. 2147


Il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico di rispondere, quindi, ad una finalità di vendetta, di ritorsione o di dispetto. Cassazione penale , sez. IV , 26/11/2019 , n. 13842


Il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, va interpretato in senso restrittivo, e cioè come finalità di incrementare la sfera patrimoniale dell'agente, sia pure in vista dell'ulteriore obiettivo, perseguito in via mediata, di realizzare un bisogno umano anche solo meramente spirituale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso potesse essere integrato il fine di profitto nella condotta degli imputati che, a soli fini dimostrativi, si erano appropriati di un rilevante numero di cani di razza per sottrarli al regime di segregazione di uno stabulario). Cassazione penale , sez. V , 01/07/2019 , n. 40438


In tema di concorso di persone nel reato, risponde ex art. 110 cod. pen. , a titolo di dolo indiretto (indeterminato, alternativo o eventuale), il soggetto che abbia indicato al correo l'abitazione da depredare e fornito, anche durante la fase esecutiva, informazioni specifiche circa l'ubicazione di oggetti di valore atteso che, trattandosi di luogo ordinariamente destinato al domicilio delle persone, deve ritenersi insita nella originaria programmazione criminale l'accettazione del rischio di trasformazione del reato inizialmente pianificato in quello più grave realizzato. Cassazione penale , sez. II , 30/05/2019 , n. 29641


Il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va interpretato in senso restrittivo e cioè come finalità di ricavare dalla cosa sottratta un'utilità apprezzabile in termini economici-patrimoniali. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto insussistente l'elemento soggettivo del reato in un caso nel quale l'imputato aveva asportato due fusibili dalla scatola di derivazione elettrica di una saracinesca del magazzino dell'azienda dove lavorava e svolgeva l'attività di rappresentante sindacale, al fine di consentire ai colleghi di uscir fuori per porre in essere atti di protesta contro il datore di lavoro) Cassazione penale , sez. V , 05/04/2019 , n. 25821


Il fine di profitto – nel quale si concreta il dolo specifico del reato – non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere quindi ad una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta. Cassazione penale , sez. V , 16/01/2019 , n. 11225


Il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, va interpretato in senso restrittivo, e cioè come possibilità di fare uso della cosa sottratta in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell'utilità intesa in senso economico/patrimoniale. (Nella fattispecie, la Corte non ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato di furto nella condotta dell'imputato che aveva sottratto la borsa alla persona offesa solo per finalità di dispetto, di reazione o come modalità per mantenere il contatto con lei). Cassazione penale , sez. V , 23/01/2018 , n. 30073


In tema di furto in abitazione, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato è sufficiente che il soggetto agente si rappresenti il luogo in cui si introduce, come privata dimora, ossia come luogo idoneo a consentire lo svolgimento di attività inerenti alla sfera privata di determinate persone, indipendentemente dalla presenza fisica delle persone stesse al suo interno e dalla consapevolezza di detta presenza. (Fattispecie relativa al furto in un ristorante durante l'orario di chiusura notturna).Cassazione penale , sez. II , 26/05/2015 , n. 24763


3. Circostanze aggravanti ed attenuanti del furto

Le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza “privilegiata”, senza tener conto delle stesse. (Fattispecie relativa alle circostanze aggravanti “privilegiate” di cui all' art. 625 c.p. ). Cassazione penale , sez. un. , 29/04/2021 , n. 42414


In tema di furto, le circostanze aggravanti dell'utilizzo del mezzo fraudolento e della esposizione del bene alla pubblica fede possono concorrere tra loro, non essendo ontologicamente incompatibili. (Fattispecie relativa al tentato furto di beni custoditi all'interno di un veicolo in sosta mediante utilizzo di telecomando per l'apertura centralizzata). (Conf., n.111 del 1976, dep.1977, Rv. 135062 - 01; n.5261 del 1976, Rv.133331 - 01; n.2464 del 1975, dep.1976, Rv.132489 - 01). Cassazione penale , sez. V , 09/12/2020 , n. 11397


In tema di furto, le circostanze aggravanti previste dall' art. 625, comma 1, n. 2 c.p. , della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento possono concorrere tra loro in ragione della diversa oggettività giuridica. (Fattispecie in tema di furto di energia elettrica). Cassazione penale , sez. IV , 11/02/2020 , n. 8860


3.1 Esposizione a pubblica fede

Commette furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede chi sottrae beni da un'attività commerciale in modalità self-service, nascondendoli in una borsa per trarne profitto. Tribunale, Campobasso, 25/01/2024, n. 750


In tema di reati contro il patrimonio, sussiste l'aggravante della commissione del fatto su cosa esposta per necessità alla pubblica fede nel caso di furto di una bicicletta posizionata sulla pubblica via per lo svolgimento del servizio di bike sharing, essendo necessario per l'espletamento di tale servizio che i mezzi di trasporto siano agevolmente prelevabili e utilizzabili dal pubblico e che altrettanto agevole ne sia la restituzione al termine del noleggio. Cassazione penale , sez. IV , 23/09/2021 , n. 36547


La circostanza aggravante del fatto commesso su cose esposte per necessità alla pubblica fede è configurabile in caso di furto avente ad oggetto la benzina contenuta nel serbatoio di un camion in sosta in un'area di servizio autostradale, trattandosi di dotazione e parte integrante del veicolo, per ciò stesso esposta, al pari di questo, alla pubblica fede, senza che possa valere ad escludere la predetta circostanza il fatto che, al momento del furto, il conducente stia dormendo all'interno del mezzo, non potendo lo stesso esercitare una forma attiva e diretta di vigilanza sul bene. Cassazione penale , sez. IV , 21/09/2021 , n. 37794


In tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all' art. 625, n. 7, c.p., non è necessaria la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, potendo tale esposizione derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dall'opera dell'uomo. (Fattispecie relativa alla sottrazione di materiale legnoso mediante taglio di alberi nati spontaneamente nel fondo altrui, in cui la Corte, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure la affermazione della sussistenza dell'aggravante). Cassazione penale , sez. IV , 06/04/2021 , n. 25042


In tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la circostanza aggravante di cui all' art. 625, comma 1, n. 7 c.p. , configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma. Cassazione penale , sez. V , 13/04/2021 , n. 26511


Integra il reato di furto aggravato ai sensi dell' art. 625, comma 1, n. 7, c.p. , la sottrazione di piante costituenti la dotazione di un bosco demaniale, in quanto determina un pregiudizio alla pubblica utilità che il bene pubblico assolve, in termini di benefici ecologici, idrografici e climatici, nei confronti della collettività. Cassazione penale , sez. V , 26/10/2021 , n. 694


La circostanza aggravante di cui all' art. 625, comma 1, n. 7-bis, c.p., della destinazione all'erogazione di un servizio pubblico del materiale sottratto ad infrastrutture, può concorrere con quella della esposizione del bene alla pubblica fede non ricorrendo un rapporto di necessaria implicazione tra le due fattispecie, ma non con la diversa ipotesi prevista dall' art. 625, comma 1, n. 7, c.p. , della destinazione del bene a pubblico servizio o pubblica utilità, rispetto alla quale si pone in rapporto di specialità. (Fattispecie relativa al furto di componenti metalliche della balaustra messa a protezione di una pista ciclabile, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva ritenuto il concorso tra le due circostanze). Cassazione penale , sez. V , 13/01/2021 , n. 8002


L'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento. (Nella specie la Corte ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante nel caso di furto del portafogli di un bagnante, allontanatosi momentaneamente, in una spiaggia soggetta a servizio di osservazione discontinuo e a distanza della polizia). Cassazione penale , sez. V , 08/01/2021 , n. 6351


In tema di furto, la sottrazione di oggetti e indumenti personali lasciati nel camerino di prova da parte degli utenti di un negozio integra il reato di furto aggravato, ai sensi dell' art. 625, comma 1, n. 7, c.p. , dall'esposizione per consuetudine alla pubblica fede, rientrando nelle abitudini sociali e nella pratica di fatto lasciare incustoditi tali oggetti per procedere alla valutazione del bene da acquistare, non escludendo l'aggravante una sorveglianza meramente saltuaria o eventuale da parte del soggetto che abbia la disponibilità dei beni, attesa la ratio della norma che è quella di tutelare l'affidamento del presumibile rispetto dei terzi verso l'altrui proprietà. Cassazione penale , sez. IV , 26/02/2020 , n. 26131


In tema di furto, l'aggravante della esposizione alla pubblica fede è configurabile anche quando l'area in cui si trovi il bene sia privata ma liberamente accessibile e, non potendo essere assicurata dal proprietario una custodia continua, si determini un affidamento del bene alla altrui buona fede. Cassazione penale , sez. IV , 12/11/2020 , n. 5778


In tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per necessità richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la “res” furtiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato la sussistenza dell'aggravante nella sottrazione di merce lasciata in stazionamento su un'area commerciale in attesa delle operazioni di registrazione e di scarico). Cassazione penale , sez. V , 28/01/2020 , n. 15395


3.2 Destrezza

La circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta destra investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico. (Nella specie l'agente, approfittando della circostanza che la persona offesa era girata di spalle a conversare, con un gesto rapido e repentino, si impossessava del suo giubbotto appoggiato sul sellino della moto in sosta). Cassazione penale , sez. V , 15/07/2020 , n. 23549


La circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l'aggravante della destrezza in relazione a un furto perpetrato mediante una manovra di avvicinamento della vittima, c.d. tecnica dell'abbraccio, che aveva consentito il contatto fisico necessario per impossessarsi dei valori portati indosso dalla persona offesa). Cassazione penale , sez. IV , 18/12/2019 , n. 139


3.3 Particolare tenuità

L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto. Cassazione penale , sez. V , 26/11/2021 , n. 344


Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità in tema di furto, il valore intrinseco ed economico del bene sottratto - che deve avere valore pressoché irrilevante - può essere fornito con qualunque prova, anche testimoniale, non essendo necessari documenti o valutazioni peritali. Cassazione penale , sez. III , 19/03/2021 , n. 18386


In caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti. Cassazione penale , sez. IV , 21/09/2021 , n. 37795


3.4 Minorata difesa

In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all' art. 625, comma 1, n. 8-bis, c.p. , sussiste anche nel caso in cui la persona offesa sia in procinto di salire (o scendere) da un mezzo di pubblico trasporto, poiché, anche in tal caso, ricorre la ratio di maggior tutela dell'utente che vede minorate le sue capacità di difesa e di vigilanza dalla pressione degli altri viaggiatori e dal limitato periodo di apertura delle porte del veicolo.(Fattispecie relativa al furto di un telefono cellulare prelevato dalla tasca della vittima mentre si accingeva a salire su un autobus). Cassazione penale , sez. V , 16/02/2021 , n. 8951


La circostanza aggravante della minorata difesa si fonda su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa, sicché non vale ad integrare automaticamente la stessa la sola situazione astratta del tempo di notte. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva riconosciuto l'aggravante nel caso di furto commesso prima del sorgere del sole, in una villa isolata, disabitata di notte in quanto adibita a sede di uffici, con scarsissima illuminazione e fitta vegetazione, protetta da un impianto di videosorveglianza e da un sistema di allarme inidonei a costituire effettivo presidio difensivo). Cassazione penale , sez. V , 14/01/2021 , n. 12051


Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, se il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo invece sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento dell'aggravante in relazione ad un furto perpetrato in orario notturno, nei pressi di una fermata dei bus, in una zona a ridotto passaggio di persone, brandendo una spranga). Cassazione penale , sez. IV , 25/11/2020 , n. 34357

3.5 Partecipazione di minima importanza

Non può riconoscersi l'attenuante della partecipazione di minima importanza a colui che, nella commissione di un furto, abbia svolto la funzione di palo, in quanto il suo contributo, anche se di importanza minore rispetto a quella dei correi, facilita la realizzazione dell'attività criminosa, rafforzando l'efficienza dell'opera degli esecutori materiali e garantendo loro l'impunità. Cassazione penale , sez. V , 25/02/2021 , n. 21469


In tema di furto di alberi, l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall' art. 625, comma 1, n. 2, c.p. è configurabile in caso di abbattimento o recisione dei rami di alberi infissi al suolo, ovvero di sezionamento di tronchi interi, tale da renderli inidonei all'utilizzo programmato, ma non nel taglio effettuato per rendere trasportabile un albero già divelto destinato alla produzione di legna da ardere, non realizzandosi in tal caso alcuna trasformazione o mutamento di destinazione del bene. Cassazione penale , sez. V , 16/12/2020 , n. 3788


3.6 Mezzo fraudolento

In tema di furto, si configura la circostanza aggravante del mezzo fraudolento di cui all' art. 625, comma 1, n. 2, c.p. qualora l'agente si appropri della merce sottratta gettandola da una finestra di un esercizio commerciale nel cortile interno sottostante, per poi recuperarla all'uscita eludendo i controlli ai varchi di accesso, in ragione dell'utilizzo distonico dell'elemento architettonico rispetto alla sua funzionale destinazione. Cassazione penale , sez. V , 19/10/2020 , n. 3005

3.7 Violenza

In tema di furto, l'aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all' art. 625, n. 2, c.p., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di appello che aveva riconosciuto l'aggravante in un caso di effrazione di un nastro di nylon che impediva l'accesso ad un locale, senza però verificare se esso fosse stato strappato o semplicemente sollevato). Cassazione penale , sez. V , 29/11/2019 , n. 11720


In tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose anche qualora l'energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla ”res” oggetto dell'azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione, purché sia stata prodotta una qualche conseguenza su di esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ravvisato l'aggravante nella condotta dell'imputato che aveva colpito con calci il portone d'ingresso di un'abitazione, senza accertare le conseguenze di questa azione sul bene). Cassazione penale , sez. V , 17/01/2018 , n. 20476

4. Furto di energia elettrica

La manomissione di un misuratore elettrico mediante la rottura dei sigilli e la manipolazione dei circuiti amperometrici interni, con l'intento di registrare un consumo di energia inferiore a quello effettivo, costituisce il reato di furto di energia elettrica. Tribunale, Taranto, sez. I, 08/01/2024, n. 3530


Per il reato di furto di energia elettrica, non importa chi ha fisicamente manomesso il contatore, ma chi ha beneficiato dell'energia rubata. È il beneficiario dell'erogazione illecita a essere responsabile. Tribunale, Frosinone, 14/02/2024, n. 249


In tema di furto di energia elettrica aggravato dall'uso fraudolento, divenuto procedibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia), la contestazione dell'aggravante della destinazione a pubblico servizio, che rende il delitto procedibile d'ufficio, non rileva qualora la stessa sia stata formulata dopo la scadenza del termine per la presentazione della querela da parte della persona offesa. Cassazione penale , sez. V , 24/01/2024 , n. 13776


In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150 , ove sia decorso il termine previsto dall' art. 85 d.lg. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 c.p.p. , a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 c.p.p. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di improcedibilità fondata sul rilievo che il contestato furto con violenza sulle cose era divenuto procedibile a querela). Cassazione penale , sez. V , 22/01/2024 , n. 3741


In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all' art. 625, comma 1, n. 7, c.p. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta. Cassazione penale , sez. V , 03/11/2021 , n. 1094


L'attività di verifica dello stato dei luoghi effettuata, in occasione di accertamenti per furto di energia elettrica, dal personale dell'ente erogatore, non costituisce atto irripetibile cui debbano applicarsi le garanzie difensive di cui all' art. 360 c.p.p. Cassazione penale , sez. V , 27/10/2021 , n. 45253


Risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi. Cassazione penale , sez. V , 30/04/2021 , n. 24592


In tema di furto di energia elettrica, la collocazione di un magnete sul misuratore dei consumi, al fine di alterarne la registrazione, integra la circostanza aggravante del mezzo fraudolento, in quanto espediente o malizioso accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione predisposta dall'ente fornitore, mentre non è configurabile l'aggravante della violenza sulle cose, trattandosi di strumento che agisce dall'esterno ed in maniera transitoria sulla sola funzionalità del misuratore, senza implicarne rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino. Cassazione penale , sez. V , 15/04/2021 , n. 19937


In tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall' art. 625, comma 1, n. 2), c.p. – è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo. Cassazione penale , sez. IV , 05/02/2020 , n. 5973


In tema di furto, l'aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all' art. 625, n. 2, c.p. , si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di appello che aveva riconosciuto l'aggravante in un caso di effrazione di un nastro di nylon che impediva l'accesso ad un locale, senza però verificare se esso fosse stato strappato o semplicemente sollevato). Cassazione penale , sez. V , 29/11/2019 , n. 11720


È configurabile il tentativo di furto aggravato di energia elettrica nel caso di manomissione della cassetta porta-contatore e dei cavi di alimentazione, trattandosi di atti che, valutati ex ante, risultano oggettivamente idonei all'impossessamento dell'energia elettrica e univocamente diretti, in assenza di altre spiegazioni plausibili, a evitare la registrazione dei consumi dell'agente. Cassazione penale , sez. V , 17/10/2019 , n. 392


Lo stato di flagranza che consente l'arresto non presuppone che l'autore del furto sia sorpreso nell'atto di manomettere il contatore o di effettuare l'allacciamento abusivo, essendo sufficiente che la captazione di energia elettrica sia in corso e che la condotta integrante l'aggravante di cui all' art. 625, n. 2) c.p. sia stata preventivamente posta in essere per consentire l'impossessamento. Cassazione penale , sez. IV , 10/10/2019 , n. 43693


Le sanzioni previste dall' art. 59 d.lg. 26 ottobre 1995, n. 504, hanno natura amministrativa ed assolvono ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, da individuare nella sottrazione del consumo all'imposta, e non hanno finalità punitive, in quanto producono effetti sul soggetto obbligato all'adempimento fiscale, indipendentemente dall'essere o meno quest'ultimo l'autore dell'abusivo prelievo, sicché la loro irrogazione non comporta la violazione del principio del ne bis in idem convenzionale, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. II, 4 marzo 2014 n. 18640/10. Cassazione penale , sez. V , 06/06/2019 , n. 38717


Il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre dall'ultima delle plurime captazioni di energia, che costituiscono i singoli atti di un'unica azione furtiva a consumazione prolungata. Cassazione penale , sez. IV , 15/11/2018 , n. 53456


In tema di furto, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod.pen., in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia di altri utenti. Cassazione penale , sez. IV , 07/01/2016 , n. 1850


In tema di furto di energia elettrica, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma 1 n. 2 c.p. anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale si limita solo a fare uso dell'allaccio altrui. Cassazione penale , sez. V , 19/02/2014 , n. 32025

5. Furto in abitazione

Secondo l'art. 624-bis c.p., un immobile viene considerato come privata dimora anche se non è abitato in quel momento, purché non sia abbandonato. Cassazione penale, sez. V, 04/04/2024, n. 17038


Nel caso di furto nelle pertinenze di un'abitazione, la legge protegge sia la sicurezza delle persone sia i beni. Le pertinenze, come definite dall'art. 817 c.c., sono parte integrante del bene principale e servono alle necessità domestiche del proprietario. La necessità di punire severamente chi commette furto entrando in aree residenziali vale anche se il reato avviene in pertinenze strettamente legate all'abitazione. Cassazione penale, sez. V, 04/04/2024, n. 17038

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall' art. 624-bis c.p. , rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro in cui si compiano atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ravvisato l'ipotesi prevista dall' art. 624-bis c.p. in relazione ad un furto commesso all'interno di una stanza adibita a spogliatoio riservato agli operai che stavano effettuando lavori di ristrutturazione di un edificio). Cassazione penale , sez. IV , 21/09/2021 , n. 37795


In tema di furto in abitazione, qualora più circostanze aggravanti ed attenuanti soggette a giudizio di comparazione concorrano con la circostanza aggravante privilegiata di cui agli artt. 624-bis, comma 3, e 625 c.p., sulla pena determinata in ragione dell'aumento applicato per questa, sottratta al giudizio di comparazione, deve essere calcolata la diminuzione per le eventuali attenuanti riconosciute, ancorché queste siano state separatamente assorbite con giudizio di equivalenza nel bilanciamento con altre aggravanti non privilegiate. Cassazione penale , sez. V , 26/02/2020 , n. 19083


È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 624-bis, comma 4, c.p. , in relazione agli artt. 3, 25, comma 2, e 27 Cost. , in quanto l'esclusione del bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti si fonda sul legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, che si estrinseca in una tutela rafforzata del patrimonio nell'ambito dei luoghi di privata dimora, senza violare il principio rieducativo della sanzione penale, per la disponibilità di una gamma di opzioni sanzionatorie idonee a garantire la personalizzazione della pena, non irragionevoli e, comunque, proporzionate alla maggiore gravità del furto commesso in tali luoghi. Cassazione penale , sez. V , 18/02/2020 , n. 17954


Non integra il delitto previsto dall' art. 624-bis c.p. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all'interno della segreteria di un circolo sportivo, trattandosi di un luogo destinato ad attività, quali il pagamento delle quote sociali e l'adesione a manifestazioni da parte dei soci iscritti, non riconducibili a comportamenti inerenti alla vita privata. Cassazione penale , sez. V , 06/02/2020 , n. 11744


Integra il reato previsto dall' art. 624-bis c.p. la condotta di chi si impossessa dei portoni posti all'ingresso di un edificio condominiale, poiché trattasi di beni pertinenziali a servizio e protezione delle private dimore in esso ubicate e posti in un luogo di appartenenza di queste ultime, sicchè rientrano pienamente nella tutela apprestata dalla norma. Cassazione penale , sez. V , 16/12/2019 , n. 8421


6. Le misure cautelari

La misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in assenza di una espressa previsione normativa che ne limiti la portata, è applicabile anche ai reati contro il patrimonio, ove sussista la necessità di tutela non solo della res, ma anche della incolumità della persona che ne è titolare. Cassazione penale , sez. IV , 25/11/2021 , n. 443


In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall' art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. (Fattispecie in tema di furto aggravato in cui la Corte ha ritenuto che la valutazione del tempo intercorso tra i fatti e la misura cautelare non poteva essere disgiunta da quella della gravità delle condotte evidenziata dalle modalità di commissione del reato e dalla professionalità dimostrata dagli imputati nel gestire l'attività di rivendita dei pezzi dei veicoli rubati). Cassazione penale , sez. V , 11/11/2021 , n. 1154


7.Il tentativo nel reato di furto

Ai fini della qualificazione del reato come tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose o come tentativo di danneggiamento, poiché i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per la finalità della condotta, occorre valutare le modalità dell'azione, i mezzi impiegati per realizzarla nonché le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabilire se l'intenzione dell'agente fosse diretta all'impossessamento della cosa mobile o, invece, al mero deterioramento della stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la qualificazione, come tentativo di furto aggravato, della condotta del ricorrente consistita nel frantumare, con una violenta gomitata, il finestrino di un'autovettura parcheggiata in un'area di sosta sita sul greto di un fiume, per poi allontanarsi rapidamente a bordo della propria auto, non appena sopraggiunta altra autovettura). Cassazione penale , sez. IV , 09/06/2021 , n. 37532


È configurabile il tentativo di furto aggravato di energia elettrica nel caso di manomissione della cassetta porta-contatore e dei cavi di alimentazione, trattandosi di atti che, valutati ex ante, risultano oggettivamente idonei all'impossessamento dell'energia elettrica e univocamente diretti, in assenza di altre spiegazioni plausibili, a evitare la registrazione dei consumi dell'agente. Cassazione penale , sez. V , 17/10/2019 , n. 392


Ai fini della qualificazione del reato come tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose o come tentativo di danneggiamento, poiché i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per la finalità della condotta, occorre valutare le modalità dell'azione, i mezzi impiegati per realizzarla nonchè le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabilire se l'intenzione dell'agente fosse diretta all'impossessamento della cosa mobile o, invece, al mero deterioramento della stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la qualificazione come tentativo di furto aggravato dell'azione del ricorrente, consistita nel tentare lo sradicamento di una colonnina telefonica dal marciapiede sul quale era infissa, trainandola con un cavo ancorato alla parte posteriore di un'autovettura ivi parcheggiata). Cassazione penale , sez. V , 13/12/2018 , n. 7559


Risponde del delitto di furto in abitazione consumato, e non tentato, colui che abbia conseguito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti, uscendo dall'abitazione, sebbene sia stato poi fermato dalle forze dell'ordine prima di uscire dall'area condominiale. Cassazione penale , sez. IV , 27/11/2018 , n. 11683


In tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa. (Fattispecie di tentato furto ai danni di una tabaccheria, nella quale la Suprema Corte ha escluso la configurabilità della desistenza volontaria nella condotta degli imputati che dopo aver compiuto atti idonei e diretti a commettere il furto si allontanavano scoraggiati dalla presenza di una lastra di metallo che impediva lo sfondamento del muro e dal sopraggiungere degli agenti di polizia). Cassazione penale , sez. IV , 13/02/2018 , n. 12240


Integra il delitto di tentato furto aggravato la condotta di colui che venga sorpreso a sottrarre i beni in dotazione ai servizi igienici presenti nelle aree di sosta autostradale, non trattandosi di res derelicta ma di beni destinati ad un consumo da effettuarsi rigorosamente sul posto e non suscettibili di accaparramento indiscriminato. Cassazione penale , sez. V , 07/04/2017 , n. 33869


Integra il reato di furto con destrezza nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. (In motivazione la S.C. ha precisato che l'osservazione a distanza da parte degli agenti non aveva rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata, in quanto tale studio non solo non era avvenuto ad opera della persona offesa - che di nulla si era accorta, allontanandosi dal posto - ma, neppure, gli aveva impedito di far sua la borsa della vittima, prima di essere arrestato). Cassazione penale , sez. V , 11/04/2016 , n. 26749


Integra il tentativo di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la tentata sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di capi di abbigliamento dotati di placche antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non consente il controllo del percorso della merce dal banco di esposizione alla cassa e, quindi, non comporta il controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede. Cassazione penale , sez. V , 31/10/2014 , n. 10535

8. Sequestro

È legittima la confisca di un'autovettura utilizzata dall'autore del furto per raggiungere il luogo di esecuzione del reato e, successivamente alla sua consumazione, per nascondere e trasportare altrove la refurtiva, ancorchè l'impiego della stessa non possa ritenersi indispensabile. Cassazione penale , sez. IV , 28/10/2020 , n. 33872


Il soggetto che richiede la restituzione della cosa sequestrata e non confiscata deve fornire la prova rigorosa della esistenza di un suo diritto legittimo su di essa, non potendosi prescindere, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, dall'accertamento dello ius possidendi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che ha escluso la restituzione di una somma di denaro, rinvenuta in una busta e sequestrata nei confronti di ignoti per il reato di cui all'art. 624 bis c.p., in favore di un soggetto che aveva denunciato lo stesso giorno del sequestro il furto dalla propria abitazione di una somma di poco inferiore a quella trovata, assumendo di averla vinta al lotto). Cassazione penale , sez. V , 15/10/2014 , n. 9284

9. I rapporti con gli altri reati

Integra il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita la condotta del condomino che, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune. Cassazione penale , sez. V , 07/10/2021 , n. 115


Integra il delitto di furto – e non quello di appropriazione indebita – la condotta del dipendente di una società di trasporti che si impossessi del carburante eccedente quello necessario per il viaggio prelevandolo dall'automezzo affidatogli, non avendo questi alcun autonomo potere dispositivo o di gestione dei beni in dotazione nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato. Cassazione penale , sez. V , 21/06/2021 , n. 37419


In tema di reati contro il patrimonio, la differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, cosicché integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto aggravato, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, avendo esibito un assegno provento di furto all'atto del pagamento, richiesto di giustificare la propria identità per completare la transazione, si impossessava della merce dandosi alla fuga).Cassazione penale , sez. V , 23/10/2020 , n. 36864


Il delitto di furto in abitazione avente ad oggetto una carta bancomat concorre con quello di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, in ragione dell'eterogeneità delle condotte sotto l'aspetto fenomenico, verificandosi la seconda quando la prima è ormai esaurita e non trovando, l'uso indebito, un presupposto necessario ed indefettibile nell'impossessamento illegittimo. Cassazione penale , sez. IV , 21/01/2020 , n. 13492


Risponde del reato di furto aggravato, e non di appropriazione indebita, la dipendente di una società, incaricata di provvedere ai pagamenti in nome della stessa, che si impossessi di somme di denaro sottraendole dal conto corrente aziendale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso che l'imputata avesse la disponibilità del denaro sottratto solo perché disponeva della “password” per operare sul conto corrente della società, rilevando che la facoltà dell'imputata di effettuare pagamenti non le conferiva una signoria autonoma sui conti correnti, trattandosi di facoltà vincolata alle istruzioni e alle direttive impartitele dai vertici societari, e che la provvista depositata sui conti correnti era sempre rimasta nella piena disponibilità dell'ente titolare). Cassazione penale , sez. IV , 31/01/2019 , n. 8128


Integra il delitto di furto e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'appropriazione della cosa mobile altrui se finalizzata non solo alla tutela del possesso ma a trarre profitto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di furto nella condotta di un avvocato che, dopo aver comunicato la propria volontà di recedere da uno studio associato, si era impossessato di alcuni files, cancellandoli dal “server” dello studio e di alcuni fascicoli processuali in ordine ai quali aveva ricevuto in via esclusiva dai clienti il mandato difensivo, al fine di impedire agli altri colleghi dello studio un effettivo controllo sulle reciproche spettanze). Cassazione penale , sez. V , 19/02/2015 , n. 32383


Integra il delitto di appropriazione indebita la sottrazione definitiva di “dati informatici” o “file” mediante copiatura da un “personal computer” aziendale, affidato all'agente per motivi di lavoro e restituito con “hard disk” “formattato”, in quanto i “dati informatici”, per fisicità strutturale, possibilità di misurarne le dimensioni e trasferibilità da un luogo all'altro, sono qualificabili come cose mobili ai sensi della legge penale. Cassazione penale , sez. II , 07/11/2019 , n. 11959


In tema di reati contro il patrimonio, ove l'agente abbia la detenzione della cosa, in mancanza di un autonomo potere dispositivo del bene è configurabile il reato di furto e non quello di appropriazione indebita. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva qualificato come furto l'impossessamento di diversi elementi di un immobile – quali le porte, i radiatori e un armadio a muro – oggetto di vendita all'incanto, operato dai precedenti proprietari nel periodo in cui, dopo la vendita, erano stati autorizzati dall'acquirente a ritardarne il rilascio). Cassazione penale , sez. IV , 25/10/2018 , n. 54014


Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta dell'intestatario fiduciario di quote societarie che non ottemperi all'obbligo di ritrasferirle al fiduciante alla scadenza convenuta, in quanto il fiduciario ha la proprietà effettiva dei beni e non la mera detenzione ed inoltre le quote societarie, in quanto beni immateriali, non rientrano nella nozione penalistica di cosa mobile, così come definita dall' art. 624, comma secondo, cod. pen. Cassazione penale , sez. II , 09/10/2018 , n. 53373


Risponde del reato di peculato e non di furto aggravato il cassiere dell'ufficio postale che, mediante l'utilizzo indebito dei codici di accesso al servizio on-line, si appropri del denaro versato sul libretto di deposito. (In motivazione la Corte ha precisato che la proprietà delle somme depositate dal titolare del libretto spetta all'istituto di credito, ai sensi dell' art.1834 cod.civ. , mentre il depositante ha solo il diritto alla restituzione). Cassazione penale , sez. VI , 02/10/2018 , n. 52662


Integra il delitto di furto ( art. 624 cod. pen. ) - e non quello di appropriazione indebita ( art. 646 cod. pen. ) - la condotta del dipendente di un vettore che si impossessi della cosa mobile affidatagli per il trasporto, in quanto, pur detenendola materialmente nomine alieno, non ha alcuna disponibilità autonoma della cosa stessa. Cassazione penale , sez. V , 05/03/2018 , n. 31993


Integra il reato di appropriazione di cose smarrite e non quello di furto l'impossessamento di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, in quanto il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio identifica la cosa, ma non la proprietà del bene. Cassazione penale , sez. II , 11/10/2016 , n. 2148


Integra il reato di furto - e non quello di appropriazione di cosa smarrita, depenalizzato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - la condotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possessore altrui e, in particolare, il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio. Cassazione penale , sez. V , 06/10/2016 , n. 1710


Integra il delitto di furto e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'appropriazione della cosa mobile altrui se finalizzata non solo alla tutela del possesso ma a trarre profitto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva configurato il delitto di furto, rilevando che il diritto ipotizzato dalla difesa come presupposto legittimante della restituzione del bene era stato escluso in sede giudiziale civile, con decisione non impugnata). Cassazione penale , sez. V , 26/09/2016 , n. 55026


Risponde del reato di furto aggravato, e non di appropriazione indebita, il cassiere dell'ufficio postale che, nel consegnare al titolare del libretto di risparmio la somma richiesta, trascriva sullo stesso un importo maggiore, appropriandosi della differenza. (In motivazione la Corte ha precisato che, sebbene la società Poste Italiane s.p.a. abbia la proprietà delle somme depositate dai clienti, ai sensi dell'art. 1834 cod. civ., il cassiere non ha alcuna disponibilità autonoma, neanche provvisoria, della provvista dei libretti postali e, pertanto, deve limitarsi ad eseguire l'operazione richiesta dal titolare del libretto che rimane in ogni momento possessore e dominus della gestione del suo conto). Cassazione penale , sez. II , 05/05/2016 , n. 43132


Integra il reato di furto e non di appropriazione indebita l'impossessamento, mediante copia delle chiavi che il responsabile si era illecitamente procurato, di una autovettura di cui il proprietario aveva rifiutato l'utilizzo, in quanto non è configurabile un potere di fatto sulla cosa autorizzato dal titolare al di fuori della sua sfera di sorveglianza, che costituisce il presupposto necessario del reato di cui all'art. 646 c.p. Cassazione penale , sez. V , 17/12/2014 , n. 7304

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