Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.
Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.
Note
1. Articolo modificato ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 13, L. 8 ottobre 1997, n. 352, dall'art. 3-bis, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, con L. 4 aprile 2007, n. 41 e dall'art. 3, comma 2, lett. a) e b), L. 15 luglio 2009, n. 94. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016. Vedi, anche, l'art. 1, L. 25 marzo 1985, n. 107 e l'art. 71, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
2. Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 15 giugno 2019.
3. Comma inserito dall'art. 7, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 15 giugno 2019. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, L. 22 gennaio 2024, n. 6, a decorrere dall'8 febbraio 2024.
4. Numero così modificato dall'art. 5, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022.
5. Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, a decorrere dal 4 aprile 2024.
6. Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. d), n. 3), D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 15 giugno 2019.
Competenza: Tribunale in composizione monocratica
Udienza preliminare: solo nel caso previsto dal terzo comma
Prescrizione: sei anni (sette anni e sei mesi in caso di atto interruttivo)
Procedibilità: d'ufficio; a querela di parte (comma 1)
Fermo: non consentito
Arresto: facoltativo
Misure cautelari: consentite
Il danneggiamento è un reato previsto dall'art. 635 del codice penale e punisce chi arreca dolosamente danno a cose mobili o immobili altrui.
La norma mira a tutelare la proprietà privata e pubblica da atti di vandalismo e danneggiamento intenzionale.
Il reato di danneggiamento, come si evince dalla lettura dell'art. 635 c.p., prevede diverse tipologie di azioni:
"distruggere", ossia annientare l'essenza specifica della cosa (si pensi alla frantumazione di un vetro);
"disperdere", cioè far uscire dalla disponibilità del detentore la cosa, così da renderne difficile il recupero (si pensi alla condotta di chi libera in mare aperto i pesci contenuti in un acquario);
"deteriorare", cioè alterare una cosa, di modo che ne sia ridotto il valore o la capacità di soddisfare i bisogni umani o l'idoneità al rispetto della sua naturale destinazione con conseguente compromissione della sua funzionalità, e che per il ripristino sia necessaria un'attività non agevole (rientra nel danneggiamento lo sfregio, mediante uso di una chiave, della carrozzeria di un'autovettura, siccome costituente non una semplice alterazione estetica, facilmente rimuovibile con una ripulitura, ma una lesione non temporanea o superficiale dell'integrità del veicolo, in quanto idonea a diminuire immediatamente la protezione del medesimo dai fenomeni atmosferici e di ossidazione);
"rendere inservibile", ossia modificare la cosa in modo da renderla inidonea, anche solo temporaneamente, all'uso cui era destinata.
Si tratta, dunque, di un unico reato con una pluralità di fattispecie tra loro equivalenti.
Ai fini della sua configurabilità, il danneggiamento si realizza, in via generale, ogni volta che si verifichi una diminuzione della funzione, strumentale o strutturale, di un bene, sia esso mobile o immobile.
In altri termini, sussiste il reato di danneggiamento quando la condotta criminosa determina una perdita del valore o del livello di utilizzabilità del bene, risultandone impedito, anche parzialmente, l'uso, da parte del titolare del bene ovvero dei soggetti che, a diverso titolo, ne usufruivano.
Al riguardo è bene precisare che secondo la giurisprudenza, l'elemento oggettivo del reato "non è rappresentato da una semplice modificazione estetica del bene, in quanto ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce l'uso da parte del proprietario, rendendo necessario un intervento di ripristino" (Cass. Pen. n. 48615/2019)
L'elemento oggettivo del reato di danneggiamento consiste, pertanto, in una modificazione funzionale o strutturale della cosa, di talché, quando il danno prodotto è talmente esiguo da risultare irrilevante, va esclusa la sussistenza dell'illecito penale (cfr. Cass. Pen., Sez. II, 02.12.2011, n. 4481, Rv. 251805 - 01, fattispecie in cui è stato escluso che integri danneggiamento il conficcare due perni di metallo in un lastrico solare; Cass. Pen., Sez, II, 28.05.2008, n. 25882, Rv. 240619 - 01, fattispecie in cui la Corte ha escluso il reato poiché la recinzione di alcuni alberi con filo spinato per favorire il passaggio di animali non aveva creato alle piante alcuna modifica strutturale o funzionale).
Per ciò che concerne l'elemento soggettivo, il reato di danneggiamento richiede il dolo generico, rappresentato dalla mera coscienza e volontà di danneggiare, non rilevando ai fini della configurabilità del reato il fine specifico di nuocere.
Con il decreto legislativo n. 7/2016, il legislatore ha avviato un'importante opera di depenalizzazione riguardante vari reati, tra cui il danneggiamento semplice.
Il danneggiamento è semplice quando non sussiste una delle ipotesi aggravanti previste dall'art. 635 c.p., a seguito della depenalizzazione, tali condotte non hanno più rilevanza penale e sono considerate illeciti amministrativi.
Il danneggiamento aggravato, viceversa, continua a rientrare nell'ambito penale, anche dopo la recente riforma.
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 635, comma 2, c.p., per quanto riguarda l'elemento oggettivo, è necessaria una modificazione strutturale e funzionale della cosa (distruggere, disperdere, deteriorare e rendere inservibile la cosa), non essendo, invece, richiesta la completa distruzione del bene. In relazione all'elemento soggettivo del reato, è richiesto il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di danneggiare beni altrui, con la consapevolezza dell'altruità del bene, a nulla rilevando i moventi dell'agire ed in particolare il fine specifico di nuocere. Tribunale di Bari, sez. I, 20/02/2024, n. 846
È integrato il reato di danneggiamento, di cui all'art. 635 c.p., dall'imputato che abbia sottratto alla vittima con violenza lo smartphone e lo abbia fatto cadere a terra, scagliandolo violentemente, determinandone la rottura dello schermo e l'inutilizzabilità dello stesso, costringendo la persona offesa alla sostituzione. Tribunale di Ferrara, 20/11/2023, n. 1319
Il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) richiede, quale elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile il reato in questione, ma eventualmente il semplice danneggiamento, nell'ipotesi che il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali da non far sorgere detto pericolo. In questo caso, ovvero nel caso in cui colui che, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui, al solo scopo di danneggiarla, raggiunga l'intento senza causare né un incendio né tantomeno il pericolo di un incendio, sussiste il reato di danneggiamento previsto e punito dall'art. 635 c.p. Se, per contro, detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, e trovano applicazione rispettivamente gli articoli 424 e 423 c.p. Corte d'Appello di Lecce, 27/10/2023, n. 1594
Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all' art. 635, comma 2, n. 1, c.p. , assume rilievo la destinazione del bene danneggiato all'esercizio di un pubblico servizio e, quindi, la connotazione pubblicistica dell'attività cui lo stesso è destinato, essendo, invece, ininfluente che la proprietà appartenga a un soggetto di natura privatistica, che operi in regime di appalto o di concessione. Cassazione penale , sez. II , 15/06/2023 , n. 29538
Non integra il delitto di danneggiamento aggravato ex art. 635, comma 2, n. 1, c.p., in relazione all'ipotesi di cui all' art. 625, comma 1, n. 7, c.p. , la condotta di chi infrange la vetrina di un esercizio commerciale, al cui interno si trova il personale addetto che ha la diretta percezione di cosa avviene all'esterno, posto che la diretta e continua vigilanza da parte del possessore del bene non consente di ritenere che esso sia esposto alla pubblica fede. Cassazione penale , sez. II , 12/04/2023 , n. 27050
Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all' art. 635, comma 2, n. 1, c.p. , che fa richiamo all' art. 625, comma 1, n. 7, c.p. , va inteso come stabilimento pubblico un complesso di opere ed attrezzature attualmente destinato all'estrinsecazione di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità, sia essa espletata direttamente ovvero indirettamente, attraverso l'avvalimento di soggetti privati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistere l'aggravante con riferimento al danneggiamento degli arredi di un appartamento di proprietà comunale, assegnato al progetto Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, gestito da una cooperativa privata). Cassazione penale , sez. II , 07/10/2022 , n. 45258
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 635, comma 2, n. 1, c.p., ciò che rileva è la destinazione del bene all'esercizio di un pubblico servizio, cioè la connotazione prettamente pubblicistica dell'attività cui è destinato il bene, essendo ininfluente la circostanza per cui l'ente proprietario del mezzo sia un soggetto di diritto privato, che opera in regime di appalto o concessione. È stata confermata l'aggravante per l'imputato che aveva danneggiato un mezzo privato ma funzionale allo svolgimento del pubblico servizio costituito dalla raccolta dei rifiuti. Cassazione penale, sez. II, 15/06/2023, n. 29538
Il danneggiamento aggravato ai sensi dell'articolo 635, comma 2, n. 1, c.p. in relazione all'articolo 625, n. 7, c.p. può avere per oggetto non solo cose mobili come nel reato di furto, ma anche cose immobili, dovendosi avere riguardo non alla natura mobiliare o immobiliare del bene danneggiato, ma alla sua destinazione pubblica, meritevole di maggior tutela. Tribunale di Nola, 13/01/2023, n. 44
In tema di reato di cui all'art. 635 c.p., integra l'elemento oggettivo l'avvenuto danneggiamento, evidentemente volontario, dell'autovettura della persona offesa, l'elemento soggettivo del reato è integrato, invece, dalla volontà del responsabile di compiere il disegno criminoso, recandosi presso l'abitazione della vittima per poi procedere al danneggiamento di un bene a quest'ultima appartenente. Tribunale di Pescara, 10/01/2023, n. 2236
La condotta materiale nel reato di cui all'art. 635 c.p. si esplica nel distruggere, disperdere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibile un determinato bene immobile o mobile. Il danno non è rappresentato da una semplice modificazione estetica del bene, ma ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce l'uso da parte del proprietario, rendendo necessario un intervento di ripristino. Tribunale di Ascoli Piceno, 25/10/2022, n. 430
Nonostante l'imputazione di stalking, quando l'istruttoria dibattimentale ha rivelato che le condotte di minacce e di danneggiamento sono state effettivamente poste in essere dall'imputato e sono state, comunque, allo stesso contestate, sia pure quali segmenti della condotta di atti persecutori, la condotta dell'imputato va riqualificata alla stregua dei reati di cui agli artt. 612 c.p. e 635 c.p. Tribunale di Trieste, 28/06/2022, n. 683
Per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all' art. 635, comma 2, n. 3, c.p. occorre la concorrenza di due requisiti: la natura fruttifera delle piante danneggiate e la pluralità delle stesse, ricorrendo altrimenti la fattispecie del danneggiamento semplice. Cassazione penale , sez. II , 27/01/2022 , n. 10316
L'art. 635 c.p. contempla diverse tipologie di azioni di danneggiamento: distruggere, ossia annientare l'essenza specifica della cosa; disperdere, cioè far uscire dalla disponibilità del detentore la cosa, così da renderne difficile il recupero; deteriorare, cioè alterare una cosa, di modo che ne sia ridotto il valore o la capacità di soddisfare i bisogni umani o l'idoneità al rispetto della sua naturale destinazione, con conseguente compromissione della sua funzionalità richiedendosi, per il ripristino, un'attività non agevole. L'elemento oggettivo del reato di danneggiamento consiste, pertanto, in una modificazione funzionale o strutturale della cosa, di talché, quando il danno prodotto è talmente esiguo da risultare irrilevante, va esclusa la sussistenza dell'illecito penale. Tribunale di Taranto, sez. I, 08/06/2022, n. 1582
Integra il reato di danneggiamento chi, senza autorizzazione, si introduce nella proprietà altrui, delimitata da recinzioni, al fine di abbattere alberi di ulivo, nella piena consapevolezza di star abbattendo un albero fruttifero. Tribunale di Ascoli Piceno, 09/01/2023, n. 6
Integra il reato di danneggiamento di beni esposti alla pubblica fede il prevenuto che abbia distrutto in più punti un Ducato parcheggiato nella piazza della città. Ricorre l'aggravante della pubblica fede essendo il bene danneggiato esposto in quanto parcheggiato in pubblica piazza. Tribunale di Frosinone, 06/10/2022, n. 1800
Può essere pronunciata sentenza di assoluzione per non punibilità per tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., al reato di danneggiamento che sia consistito nell'aver forato lo pneumatico dell'autovettura della persona offesa. Tribunale di Potenza, 13/09/2022, n. 1120
L'elemento psicologico del delitto di danneggiamento si ravvisa nella coscienza e volontà di danneggiare e a nulla rilevano il movente o le finalità per le quali il fatto sia commesso. Il reato sussiste anche quando l'azione sia posta in essere non al diretto scopo di provocare danno, ma per conseguire uno scopo ulteriore e diverso. Tribunale di Udine, 01/07/2022, n. 1278
È integrato il reato di danneggiamento aggravato, di cui all'art. 635, comma 2, c.p., dalla condotta del detenuto che, con una condotta cosciente e volontaria, abbia distrutto dei beni mobili presenti nella cella detentiva della casa circondariale e pertanto aventi natura di cosa pubblica. Tribunale di Lecce, sez. I, 09/05/2022, n. 1306
Non è sussistente la responsabilità per il reato di danneggiamento di beni del coniuge non legalmente separato, ai sensi dell'art. 649 c.p., anche nel caso in cui il danneggiamento sia avvenuto in pendenza di trattative per addivenire alla separazione dei coniugi, essendo ancora sussistente in tale situazione il vincolo matrimoniale. Tribunale di Udine, 11/03/2022, n. 393
In relazione alla realizzazione di un gesto intimidatorio posto in essere mediante dei colpi di pistola esplosi da un'autovettura in corsa, deve ritenersi che tutti gli occupanti del mezzo utilizzato fossero ben consapevoli che l'azione delittuosa sarebbe stata commessa e pertanto concorrenti nella commissione dello stesso, avendo staccato la targa dall'autovettura prima di partire e avendo colloquiato lungamente. Corte d'Appello di Taranto, 14/12/2021, n. 893
L'aver versato del liquido infiammabile sullo pneumatico dell'autovettura della persona offesa non fa insorgere, di per sé, il pericolo di incendio nel momento in cui non vi sia stato un concreto innesco da parte dell'imputato né sussistessero condizioni esterne tali da poter portare allo sviluppo delle fiamme. Tuttavia, la predetta condotta è riconducibile nell'ambito del tentativo di danneggiamento di un bene esposto alla pubblica fede. Tribunale di Taranto, sez. I, 10/08/2021, n. 1025
È responsabile del reato di danneggiamento il prevenuto che, in evidente stato di ebbrezza, dopo aver tenuto una condotta aggressiva e molesta all'interno di un locale, si sia recato all'esterno dello stesso e mediante l'utilizzo di bottiglie e altri oggetti abbia danneggiato una vetrina e l'insegna del locale, dal momento che tali beni, per loro natura, non possono ritenersi sotto il costante controllo del titolare di un locale. Tribunale di Nocera Inferiore, 19/07/2021, n. 1050
Integra il reato di danneggiamento tutte le volte in cui una cosa venga resa inservibile anche solo temporaneamente, all'uso cui è destinata, non rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la possibilità di reversione del danno, anche se tale reversione avvenga non per opera dell'uomo, ma per la capacità della cosa di riacquistare la sua funzionalità nel tempo. Tribunale di Nocera Inferiore, 15/07/2021, n. 1086
Le manovre effettuate nel tentativo di uscire da un parcheggio nel quale l'imputato, al fine di impedirne la fuga con il mezzo in possesso, era stato stretto non avendo margine di manovra, non sono riconducibili alla condotta propria del reato di danneggiamento, dal momento che il ristrettissimo margine di manovra a disposizione non ha consentito di causare alcun danno concreto agli altri mezzi. Tribunale di Udine, 18/06/2021, n. 642
Integra il reato di danneggiamento di edificio di mano pubblica o destinato ad un uso pubblico la condotta di chi abbia danneggiato gli apparati di ripresa posti a presidio di un immobile con destinazione abitativa, culturale e sociale per gli studenti universitari. Tribunale di Trieste, 23/04/2021, n. 121
Integra il reato di danneggiamento un imbrattamento esteso ed oscurante dei finestrini di un treno, atteso che la condotta, ostacolando la piena visibilità esterna, impedisce l'utilizzo del mezzo, stante il pericolo per la sicurezza del trasporto (Cassazione penale , sez. II , 06/10/2020 , n. 37876).
Si configura una posizione di garanzia a condizione che:
(a) un bene giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo;
(b) una fonte giuridica – anche negoziale – abbia la finalità di tutelarlo;
(c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; (d) queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità degli imputati, preposti rispettivamente all'area e all'unità “business”, deputata alla logistica della materia prima, di una centrale termoelettrica a carbone, in ordine ai reati di cui agli artt. 635 e 674 c.p., per non aver impedito la sistematica emissione di polveri di carbone dallo stabilimento, con conseguente sedimentazione sui terreni circostanti, senza spiegare in forza di quale specifica disposizione – regolamentare o di delega – i medesimi fossero obbligati, con corrispondenti poteri di spesa, a compiere un intervento strutturale assai costoso, come quello, poi realizzato, di copertura del carbonile - Cassazione penale sez. II, 01/10/2020, n.4633).
È consentito l'arresto facoltativo in flagranza di reato, ai sensi dell' art. 381, comma 2, lett. h), c.p.p. per il reato di danneggiamento nelle ipotesi previste dal comma secondo dell' art. 635 c.p. , come modificato dal d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7 , sussistendo continuità normativa tra la nuova disposizione e le previgenti fattispecie aggravate di cui al citato art. 635 c.p. , in quanto dette aggravanti, pur essendo ora elementi costitutivi del reato, rientrano nel modello legale del tipo di illecito con riferimento sia alla precedente che all'attuale formulazione normativa (Cassazione penale , sez. II , 12/11/2020 , n. 37417).
Il reato di danneggiamento può essere realizzato anche mediante una condotta omissiva, a condizione che dal mancato compimento dell'azione doverosa scaturiscano le condizioni di fatto in grado di danneggiare il bene altrui e che l'agente consapevolmente ometta l'adozione delle iniziative doverose, rappresentandosi, altresì, che da ciò possano conseguire gli eventi tipici del delitto di cui all' art. 635 c.p. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di appello che aveva escluso il dolo del reato - contestato al sindaco di un comune ed al responsabile del procedimento per mancata adozione delle misure idonee a garantire il regolare funzionamento di un depuratore, con conseguente danneggiamento dei fondi delle parti civili – in considerazione delle plurime iniziative adottate dagli imputati, cui non poteva farsi carico di valutare l'adeguatezza e la concreta idoneità degli interventi sul piano tecnico, ascrivibili al terzo esecutore dei lavori - Cassazione penale , sez. II , 15/05/2019 , n. 25171).
In tema di danneggiamento, la locuzione in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico - che condiziona la perdurante rilevanza penale della condotta a seguito della modifica dell' art. 635 c.p. ad opera dell' art. 2, comma 1, lett. l), d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7 – si riferisce ad un nesso di derivazione tra la condotta di danneggiamento e la manifestazione che non si esaurisce nella rilevazione di una contiguità logistica fra il luogo di consumazione del reato e quello in cui si svolge la manifestazione, ma che è tale da rendere penalmente rilevanti tutte le condotte di danneggiamento che non si sarebbero verificate se la manifestazione non vi fosse stata. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato il reato in relazione a condotte realizzate nel luogo ove si stavano svolgendo i lavori prodromici alla realizzazione di un'opera pubblica contestata, diverso da quello in cui si era sviluppata la manifestazione - Cassazione penale , sez. II , 04/04/2019 , n. 29588).
Nel caso di danneggiamento di parti di un'autovettura compiuto alla presenza del proprietario, che a bordo del veicolo ne esercita la custodia, non si configura l'aggravante di cui all' art. 625, comma 1, n. 7, c.p. e il fatto non è punibile non essendo previsto dalla legge come reato (Cassazione penale , sez. II , 15/01/2019 , n. 5251).
In tema di danneggiamento, non sussiste continuità normativa tra le previgenti fattispecie aggravate di cui all' art. 635, comma secondo, cod. pen. , e la nuova fattispecie di danneggiamento posto in essere in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, in precedenza non ricompresa tra quelle penalmente sanzionate. (In applicazione del principio, la Corte ha precisato che nel caso in cui, prima della modifica dell' art. 635 cod. pen. , vi sia stato un danneggiamento semplice compiuto in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, il giudice di merito è tenuto a verificare la regolare presentazione di querela da parte del soggetto titolato - Cassazione penale , sez. VI , 06/06/2018 , n. 39919).
Non è configurabile il tentativo nel delitto di danneggiamento seguito da incendio, previsto dall'art. 424 cod. pen., trattandosi di fattispecie di pericolo per la cui punibilità è necessario che sia sorto quanto meno il pericolo di un incendio, condizione quest'ultima sufficiente per integrare la consumazione del delitto, in assenza della quale, invece, il fatto è qualificabile come danneggiamento, nella forma consumata o tentata (Cassazione penale , sez. II , 08/03/2017 , n. 17558).
Ai fini della configurabilità del reato di danneggiamento di dati informatici, previsto dall'art. 635 bis cod. pen., è necessario che tali dati abbiano il carattere dell'altruità rispetto all'autore della condotta, sicché il reato non sussiste nel caso in cui il titolare di una casella di posta elettronica protetta da password, riservatagli dal datore di lavoro, cancelli le e-mail ivi contenute, benché ricevute in ragione del rapporto di lavoro, poiché queste ultime appartengono al dipendente, che ha il potere di esclusiva sulla casella di posta elettronica (Cassazione penale , sez. II , 29/04/2016 , n. 38331).
Il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia, nel testo riformulato dall'art. 2, lett. l), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, è configurabile anche nel caso in cui non sussiste un nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento, posto che la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nella esecuzione del reato (Cassazione penale , sez. VI , 15/03/2016 , n. 16563).
In tema di danneggiamento, integra il reato di cui all'art. 635 c.p. la forzatura di una serratura, in quanto arreca alla cosa un danno di natura irreversibile - sebbene riparabile ad opera dell'uomo - e una modificazione funzionale e strutturale, non irrilevante neppure sotto il profilo economico (Cassazione penale , sez. II , 23/10/2014 , n. 47705).
Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli art. 423 e 424 c.p. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto gli imputati responsabili del reato di cui all'art. 424 c.p., avendo accettato il rischio di provocare l'incendio di una sala da bowling, avuto riguardo ai mezzi impiegati e all'entità dei danni verificatisi - Cassazione penale , sez. II , 17/10/2014 , n. 47415).
Integra il reato di danneggiamento non solo il pregiudizio alla funzionalità del bene, ma anche quello inferto alla sua dimensione strutturale. (Fattispecie relativa alla introflessione di una porta in metallo ed alla rottura di una piastrella - Cassazione penale , sez. V , 19/06/2014 , n. 41052).
In tema di inquinamento, integra il reato di danneggiamento lo smaltimento di fusti contenenti rifiuti pericolosi, se compiuto con modalità tali da determinare lo sversamento sul terreno delle sostanze contenute nei recipienti, con infiltrazione delle stesse negli strati superficiali del sottosuolo e conseguente rischio di contaminazione delle falde acquifere, anche quando tale attività determina non il deterioramento di un'area in buone condizioni ambientali, bensì un aggravamento ulteriore delle precedenti condizioni di degrado della stessa (Cassazione penale , sez. III , 30/05/2014 , n. 27478).
Il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p. si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 c.p., in quanto il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, dando così luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa mentre il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della res aliena, il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile. (Fattispecie di alterazione dello stato dei luoghi in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di danneggiamento - Cassazione penale , sez. V , 21/05/2014 , n. 38574).
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il reato di danneggiamento è integrato anche da un danno meramente temporaneo al sistema superficiale delle acque, prodotto dall'azione dell'uomo senza ricorrere a sostanze inquinanti, essendo sufficiente l'esistenza di alterazioni che richiedano un intervento ripristinatorio. (Fattispecie in cui la modifica apportata al sistema fluviale è stata dedotta dal deposito di materiali sul fondo, dalle trasformazioni delle sponde, dall'intorbidamento delle acque e dalla moria di pesci - Cassazione penale , sez. III , 18/03/2013 , n. 32797).
La condotta consistente nell'imbrattare cose di interesse storico ed artistico mediante affissione di manifesti è penalmente rilevante sebbene non inquadrabile nella fattispecie criminosa di cui all'art. 635 c.p. (danneggiamento) bensì in quella sussidiaria prevista dall'art. 639 c.p., essendo possibile ripristinare, senza particolari difficoltà, l'aspetto e il valore originario del bene. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrata la condotta di imbrattamento con l'affissione di manifesti, mediante uso di colla, sulla Porta Rudiae di Lecce - Cassazione penale , sez. II , 19/12/2012 , n. 845).
Il dolo del delitto di danneggiamento richiede la mera coscienza e volontà di danneggiare, senza essere qualificato dal fine specifico di nuocere (Cassazione penale , sez. VI , 18/09/2012 , n. 35898).
Il reato di danneggiamento mediante deterioramento è configurabile soltanto quando la cosa che ne costituisce oggetto sia ridotta in uno stato tale da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole. (Fattispecie nella quale è stata esclusa tale condizione con riguardo all'ingombro del pavimento di un esercizio commerciale con alcune scatole chiuse di cibo per animali, agevolmente rimuovibili - Cassazione penale , sez. II , 22/02/2012 , n. 20930).
L'elemento oggettivo del reato di danneggiamento consiste in una modificazione funzionale o strutturale della cosa, di talché, quando il danno prodotto è talmente esiguo da risultare irrilevante, va esclusa la sussistenza dell'illecito penale. (Nella specie, è stato escluso che integri danneggiamento il conficcare due perni di metallo in un lastrico solare - Cassazione penale , sez. II , 02/12/2011 , n. 4481).
Il reato di danneggiamento di dati informatici previsto dall'art. 635 bis cod. pen. deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione dell'ambiente di lavoro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in un caso in cui era stato cancellato, mediante l'apposito comando e dunque senza determinare la definitiva rimozione dei dati, un rilevante numero di file, poi recuperati grazie all'intervento di un tecnico informatico specializzato - Cassazione penale , sez. V , 18/11/2011 , n. 8555).
In tema di danneggiamento, non è configurabile l'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede nel caso in cui il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari distrugga il c.d. braccialetto elettronico che gli è stato applicato in funzione del suo continuativo monitoraggio, in quanto tale strumento di controllo a distanza è affidato all'esclusiva custodia della persona cui è apposto (Cassazione penale , sez. VI , 07/06/2022 , n. 24040).
In tema di danneggiamento, sussiste l'aggravante di cui all' art. 625, comma 1, n. 7 c.p. qualora l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinaria impossibilità del titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, senza che rilevi l'accidentale presenza del medesimo al momento della commissione del fatto. (In motivazione la Corte ha precisato che l'esposizione alla fede pubblica non è ravvisabile solo qualora la presenza del titolare sia rivelatrice della possibilità di esercitare in modo costante la vigilanza sul bene - Cassazione penale , sez. II , 25/03/2021 , n. 15604).
La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che invocava la predetta circostanza attenuante in una fattispecie di più danneggiamenti di specchietti di autovetture posti in essere in continuazione, sottolineando l'irrilevanza del fatto che uno dei danneggiati avesse provveduto in proprio alla riparazione - Cassazione penale , sez. II , 22/12/2020 , n. 5049).
In tema di aggravante di cui al n. 7 dell' art. 625 c.p., la ratio dell'aggravamento della pena non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la cosa, ma alla condizione di esposizione di essa alla pubblica fede, che ricorre anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere. (Fattispecie di danneggiamento aggravato nella quale la Corte ha escluso la ricorrenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, atteso che il parcheggio in cui si trovava l'autovettura era sottoposto a continua sorveglianza ed accessibile solo a soggetti detentori di pass, sottoposti a controllo all'ingresso da parte di personale di guardia - Cassazione penale , sez. II , 08/09/2020 , n. 29171).
Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è necessario che il titolare del diritto di proprietà sulla cosa oggetto dell'azione delittuosa non possa esercitare una vigilanza continua sul bene. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto l'aggravante in un caso di danneggiamento di un un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via mentre il proprietario si trovava all'interno di un cortile antistante alla stessa - Cassazione penale , sez. II , 19/06/2019 , n. 42023).
Integra un'ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura della porta di ingresso di un'abitazione affacciata sulla pubblica via, a nulla rilevando che all'interno sia presente il proprietario, giacché questi non può esercitare alcuna vigilanza sulla porta stessa, costantemente affidata all'altrui senso di rispetto (Cassazione penale , sez. I , 24/01/2018 , n. 8634).
Integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura di un cancello di accesso ad un box/garage, poichè al suo interno non è presente il titolare, considerato che la ratio della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori della sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all'altrui senso di onestà e rispetto (Cassazione penale , sez. II , 20/10/2017 , n. 51438).
Non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635, comma secondo, n. 1, in relazione all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), la forzatura della porta di ingresso di un locale pubblico all'interno del quale sia presente il titolare, considerato che la ratio della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori dalla sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all'altrui senso di onestà e di rispetto (Cassazione penale , sez. II , 17/02/2017 , n. 26857).
In tema di danneggiamento, la circostanza aggravante di cui all'art. 635, n. 3, cod. pen., formulata mediante richiamo all'art. 625, n. 7, cod. pen., può avere per oggetto anche beni immobili, in quanto il legislatore, nel prevedere tale aggravante, ha avuto riguardo non alla natura mobiliare o immobiliare del bene, ma alla sua destinazione pubblica, meritevole di maggior tutela. (Fattispecie di danneggiamento di area demaniale mediante sbancamento di dune - Cassazione penale , sez. II , 17/11/2016 , n. 51294).
Non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635 n. 3 cod. pen. in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), la forzatura della porta di ingresso di un'abitazione, posta all'interno di un condominio (Cassazione penale , sez. II , 11/10/2016 , n. 44953).
In tema di danneggiamento, ai fini della sussistenza dell'aggravante del fatto commesso su edificio pubblico, deve ritenersi tale il garage di pertinenza della Casa Comunale (Cassazione penale , sez. II , 20/03/2015 , n. 16758).
Integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635, comma secondo, n. 3, in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), l'effrazione di una vetrina di un locale pubblico affacciata sul marciapiede, in quanto essa non può ritenersi affidata alla custodia diretta e continua del proprietario, che, trovandosi all'interno dell'esercizio impegnato con la clientela, non ha la possibilità di evitare eventi dannosi, neanche usando tutti gli accorgimenti e la diligenza del caso (Cassazione penale , sez. VI , 17/03/2015 , n. 23282).
Per la configurabilità dell'aggravante speciale del delitto di danneggiamento ex art. 635 comma 2 n. 1 c.p., costituita dal fatto commesso con violenza o minaccia, non è necessario che queste ultime rappresentino un mezzo per vincere l'altrui resistenza, ma è sufficiente che siano contestuali al fatto produttivo del danneggiamento, nel senso che il danneggiamento deve essere stato compiuto quando è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del danneggiamento mediante l'intimidazione esercitata nei confronti del soggetto passivo, con la conseguenza che, in questa ipotesi, il reato di minaccia è assorbito in quello di danneggiamento aggravato (Cassazione penale , sez. II , 12/12/2014 , n. 1377).
In tema di danneggiamento, la circostanza aggravante del fatto commesso con violenza alla persona è configurabile solo se vi sia un nesso strumentale che ricolleghi l'azione di danneggiamento e la condotta violenta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non sufficiente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 635 comma 2 n. 1 c.p. la mera contestazione del reato di lesioni personali come commesso nelle medesime circostanze di cui al capo che precede - Cassazione penale , sez. V , 09/05/2014 , n. 29578).
Integra il delitto di cui all'art. 635, comma 2 n. 3, c.p. (in relazione all'art. 625, comma 1 n. 7, c.p.) il danneggiamento di un'antenna radar posta all'interno di una base militare, trattandosi di cosa destinata a pubblica difesa (Cassazione penale , sez. VI , 14/01/2014 , n. 4404).
Non integra il reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 635 comma 2 n. 3 c.p., la manomissione del contatore di energia elettrica posto che quest'ultimo, destinato a misurare l'effettivo consumo di energia nell'interesse esclusivo della compagnia elettrica e dell'utente, non può essere considerato una cosa destinata al pubblico servizio o alla pubblica utilità, non soddisfacendo un'esigenza generale della collettività (Cassazione penale , sez. V , 17/04/2013 , n. 19371).
Per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art 635, secondo comma, n. 5, cod. pen. occorre la concorrenza di due requisiti: la natura fruttifera delle piante danneggiate e la pluralità delle stesse, ricorrendo altrimenti la fattispecie del danneggiamento semplice (Cassazione penale , sez. II , 25/10/2011 , n. 2713).
In caso di impugnazione di sentenza di condanna relativa ad una delle fattispecie criminose abrogate dal D.lgs. 15 gennaio 2016, n.7, il giudice, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve comunque decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. (Fattispecie in tema di danneggiamento non aggravato - Cassazione penale , sez. II , 23/03/2016 , n. 14529).
In tema di danneggiamento, il fatto già previsto come reato dall'art. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen., in quanto commesso sulle cose indicate dall'art. 625 n. 7, conserva rilevanza penale anche nella vigenza del nuovo testo, introdotto dall'art. 2, comma primo, lett. i) D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in quanto tra il nuovo ed il previgente testo della norma sussiste un nesso di continuità e di omogeneità, non avendo il D.Lgs. n. 7 del 2016 prodotto una generalizzata abolitio criminis della fattispecie, bensì solo la successione di una norma incriminatrice che ha escluso la rilevanza penale di alcune ipotesi, conservandola rispetto ad altre (Cassazione penale , sez. VII , 16/02/2016 , n. 20635).
Il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose non concorre con il delitto di danneggiamento delle medesime cose, ma lo assorbe nel caso in cui la violenza si trovi in rapporto funzionale con l'esecuzione della condotta di furto. (Fattispecie in cui la violenza era consistita nella forzatura della portiera di un'auto al fine di potersi impossessare di una lampada-torcia custodita all'interno - Cassazione penale , sez. V , 28/02/2022 , n. 25953).
Nel caso in cui un reato autonomamente contestato sia erroneamente ritenuto assorbito in una circostanza aggravante di altro reato contestato (nella specie il delitto di minaccia in quello di danneggiamento commesso con minaccia), in difetto di impugnazione deve ritenersi formato il giudicato sulla non punibilità per il reato ritenuto assorbito, con la conseguenza che il proscioglimento dal reato “complesso”, impedisce la automatica sussistenza del reato assorbito, in applicazione del principio del divieto di reformatio in peius . (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, nell'ipotesi di assorbimento conseguente ad una progressione criminosa, che presuppone comunque l'accertamento del reato meno grave della “progressione criminosa”, anche in difetto di impugnazione non si verifica la formazione del giudicato sulla non punibilità del reato assorbito - Cassazione penale , sez. II , 14/04/2021 , n. 23766).
Ai fini della qualificazione del reato come tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose o come tentativo di danneggiamento, poiché i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per la finalità della condotta, occorre valutare le modalità dell'azione, i mezzi impiegati per realizzarla nonchè le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabilire se l'intenzione dell'agente fosse diretta all'impossessamento della cosa mobile o, invece, al mero deterioramento della stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la qualificazione come tentativo di furto aggravato dell'azione del ricorrente, consistita nel tentare lo sradicamento di una colonnina telefonica dal marciapiede sul quale era infissa, trainandola con un cavo ancorato alla parte posteriore di un'autovettura ivi parcheggiata - Cassazione penale , sez. V , 13/12/2018 , n. 7559).
Il reato di frode informatica si differenzia da quello di danneggiamento di dati informatici, di cui agli artt. 635 bis e ss. cod. pen., perché, nel primo, il sistema informatico continua a funzionare, benché in modo alterato rispetto a quello programmato, mentre nel secondo l'elemento materiale è costituito dal mero danneggiamento del sistema informatico o telematico, e, quindi, da una condotta finalizzata ad impedire che il sistema funzioni (Cassazione penale , sez. II , 01/12/2016 , n. 54715).
Il delitto di atti persecutori può concorrere con quello di danneggiamento anche quando la condotta dannosa costituisce la modalità esclusiva di consumazione degli atti persecutori, trattandosi di reati che tutelano differenti beni giuridici. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la qualificazione come atti persecutori della reiterazione di cinquantuno atti di danneggiamento realizzati dall'imputato tramite la foratura delle gomme dell'auto della persona offesa, a seguito dei quali la stessa aveva riportato uno stato d'ansia ed aveva mutato le sue abitudini di vita, ritenendo tali atti idonei a configurare sia la molestia, per i ripetuti danni in sé, sia la minaccia, in relazione alla probabilità di analoghi atti dannosi desumibile dalle precedenti condotte - Cassazione penale , sez. V , 23/09/2016 , n. 52616).
Il delitto di danneggiamento aggravato dall'essere il fatto commesso con violenza alla persona è assorbito in quello di lesioni personali aggravate quando il danneggiamento costituisce parte della progressione degli atti finalizzati a provocare le lesioni alla persona offesa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto assorbito il delitto di cui all'art. 635, comma secondo n. 1, cod. pen. in quello di tentate lesioni personali, aggravate dall'uso di un oggetto atto ad offendere, in relazione alla condotta di un'imputata che, gettando una torcia illuminata accesa in direzione della persona offesa, era riuscita a colpire la vittima sul petto, danneggiandole la giacca - Cassazione penale, sez. V , 03/11/2015 , n. 19447).
La violenza privata e il danneggiamento non danno luogo a un'ipotesi di reato complesso (danneggiamento con violenza alla persona), bensì a concorso di reati autonomi, in quanto la strumentalità della violenza, che nel primo reato è volta al fine di costringere altri a fare o ad omettere qualcosa, fuoriesce dallo schema tipico del secondo reato, in cui è sufficiente che la violenza sia fine a se stessa o tutt'al più che sia compiuta al fine di danneggiare (Cassazione penale , sez. V , 24/02/2015 , n. 13550).