Codice Penale
Art. 648 bis c.p. Riciclaggio
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Note
1. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 3, del D.L. 21 marzo 1978, n. 59 è stato poi sostituito, prima dall'art. 23, della l. 19 marzo 1990 n. 55 e successivamente dall'art. 4, della l. 09 agosto 1993, n. 328.
2. Il comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.
A) Le cose principali da sapere
Procedibilità: il reato di riciclaggio è procedibile d'ufficio.
Prescrizione: il reato di riciclaggio si prescrive in dodici anni (per l'ipotesi prevista dal primo comma), in sei anni (per l'ipotesi prevista dal secondo comma).
Competenza: per il reato di riciclaggio è competente il tribunale collegiale nell'ipotesi prevista nel primo comma, il tribunale monocratico nell'ipotesi descritta dal secondo comma.
Udienza preliminare: per il reato di riciclaggio è sempre prevista l'udienza preliminare.
Arresto: per il reato di riciclaggio l'arresto è facoltativo.
Fermo: per il reato di riciclaggio il fermo è consentito solo nell'ipotesi descritta nel primo comma.
Custodia cautelare in carcere: per il reato di riciclaggio la custodia cautelare in carcere è consentita, tranne per l'ipotesi prevista dal quarto comma.
B) Spiegazione
Indice:
1. Che cos'è e come è punito il riciclaggio?
2. Quando si configura il reato di riciclaggio
3. Differenza tra riciclaggio e ricettazione
4. Elemento psicologico del reato di riciclaggio
5. Competenza e consumazione del reato di riciclaggio
6. Il tentativo nel reato di riciclaggio
7. La confisca nel reato di riciclaggio
1. Che cos'è e come è punito il riciclaggio?
Il riciclaggio è un reato previsto dall'articolo 648 bis del codice penale e punisce chi sostituisce o trasferisce denaro (beni o altre utilità provenienti da delitto) o compie in relazione a tali beni altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Il reato di riciclaggio è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.
Qualora il fatto riguardi denaro o cose prevenienti da contravvenzione la pena è la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 2.500 a euro 12.500.. Q
2. Quando si configura il reato di riciclaggio
La condotta incriminata dal reato di riciclaggio consiste nel sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero nel compimento altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.
Nel concetto di sostituzione rientrano tutte le attività dirette alla c.d. "ripulitura" del denaro sporco, al fine di separarlo da ogni possibile collegamento con il reato presupposto che lo ha originato, quindi significa rimpiazzare il denaro o i valori sporchi con quelli puliti.
La condotta di trasferimento, invece, è una specificazione della sostituzione che colpisce le condotte di movimentazione (da un soggetto ad altro soggetto o da un luogo ad un altro) ai fini di ripulitura che si avvalgono di strumenti negoziali o giuridici e secondo la giurisprudenza di legittimità rileva penalmente anche il trasferimento materiale da un luogo ad un altro dei proventi illeciti ove ciò renda di fatto più difficoltosa l'identificazione dell'origine illecita.
Il riferimento, poi, al compimento di altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa consente colpire efficacemente gli autori di tale delitto visto che le tecniche di ripulitura possono essere le più fantasiose e articolate possibili.
In tutti i casi si tratta di reato istantaneo di mera condotta e di pericolo concreto per cui l'azione del soggetto attivo, che può essere chiunque, dovrà risultare concretamente idonea a dissimulare l'origine illecita dei proventi, non essendo necessario che si verifichi l'evento, ossia che si porti a termine la dissimulazione; occorre, quindi, che la condotta dia luogo ad una difficoltà nell'individuazione della provenienza delittuosa dei beni senza ovviamente determinare un'oggettiva impossibilità di accertare l'origine criminosa dei valori.
Nella giurisprudenza della Corte di cassazione, infatti, è costante l'insegnamento secondo il quale integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere.
Il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall'art. 648 bis c.p., comma 1, (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio "ripulito" sia restituito a chi l'aveva movimentato (Sez. 2, Sentenza n. 1857 del 16/11/2016 Ud. (dep. 16/01/2017 Rv. 269316 - 01).
Il delitto di riciclaggio è a forma libera e pertanto può essere integrato da qualsiasi condotta idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene ricevuto. Inoltre, la prima parte della norma incriminatrice tipizza, come condotta causalmente produttiva dell'evento di pericolo, il trasferimento: vocabolo, che non vi è ragione di interpretare quale sinonimo empirico di atto negoziale dispositivo della proprietà o del possesso.
Per contro, anche l'attività materiale di trasferimento da un luogo ad altro è idonea ad integrare il reato, ove valga a rendere di fatto più difficoltosa l'identificazione dell'origine illecita.
Tale appare, ad esempio, lo spostamento di un'autovettura provento di furto all'estero: ed in particolare in uno stato extracomunitario, per l'oggettiva diminuzione delle probabilità di risalire al reato presupposto ed all'avente diritto, dovuta alla recisione del collegamento con il luogo di provenienza" (cfr. Cass. Pen. Sez. II, 03.05.2007 n. 21667; conf. Cass. Pen. Sez. II, 15.05.2008 n. 23666; Cass. Pen. Sez. II, 14.12.2006 n. 104).
Si tratta di un reato a forma libera in virtù della previsione di chiusura - introdotta dalla riforma attuata dalla L. 328/1993 - che alle condotte di sostituzione o trasferimento, ha aggiunto qualsiasi altra operazione atta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.
Con il termine "qualsiasi altra operazione" la norma si riferisce anche ad operazioni meramente materiali sui beni, purché siano tali da ostacolare in concreto l'identificazione della loro provenienza delittuosa; tuttavia ai fini della configurabilità di tale delitto non è sufficiente che il soggetto abbia il possesso del bene di illecita provenienza, alterato in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza medesima (Cass. Sez. 2 sent. 28759/16).
Il delitto di cui all'art. 648 bis c.p., comprendendo come elemento costitutivo il fatto di ricevere beni di provenienza delittuosa (condotta questa autonomamente punibile ai sensi dell'art. 648 c.p.), deve essere qualificato come reato complesso ai sensi dell'art. 84 c.p., sicché il delitto di ricettazione resta in esso assorbito.
La condotta di chi compia in relazione a tali beni delle attività volte ad ostacolarne la provenienza delittuosa (art. 648 bis c.p.), presuppone sul piano della logica, come anche su quello dell'interpretazione letterale della norma, la ricezione della res che si intende sostituire o trasformare (e dunque la condotta ricettiva punita dall'art. 648 c.p.).
Inoltre, a prescindere dal fatto di aver in comune l'elemento materiale della disponibilità della res di provenienza illecita, il rapporto di specialità tra le due norme è dimostrato anche dal diverso elemento soggettivo richiesto: il delitto di cui all'art. 648 c.p. richiede infatti una generica finalità di profitto, mentre quello di cui all'art. 648 bis c.p. lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita (cfr. Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 33076 del 14/07/2016).
Sul punto sono in passato intervenute anche le Sezioni Unite della Cassazione che, chiamate a dirimere un contrasto interpretativo sui rapporti tra l'art. 416 bis c.p. e gli artt. 648 bis e 648 ter c.p., hanno tra le righe affermato che "la plurioffensività dei delitti di cui all'art. 648 bis e 648 ter c.p. costituisce uno dei profili che giustificano l'affermazione che il delitto di riciclaggio è speciale rispetto a quello di ricettazione" (cfr., in mento Cass. pen., SS.UU. n. 25191\2014).
Integrano il delitto di riciclaggio le condotte poste in essere per ostacolare l'identificazione della provenienza di un bene, compiendo attività che abbiano come risultato l'impossibilità di ricollegare il bene al proprietario che ne sia stato spogliato; l'art. 648 bis c.p. punisce sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, siano comunque di ostacolo per la ricerca della relativa provenienza delittuosa.
3. Differenza tra riciclaggio e ricettazione
L'art. 648 bis c.p. si pone in rapporto di specialità con l'art. 648 c.p., distinguendosi solo sotto il profilo soggettivo per il fatto che, mentre la ricettazione richiede, oltre alla consapevolezza della provenienza da delitto necessaria anche per il riciclaggio, solo una generica finalità di profitto, quest'ultimo delitto richiede la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita.
A tale proposito, occorre rimarcare come, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il discrimen fra il reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p. e quello di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. consista nella sussistenza di operazioni finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, attraverso un'attività che, con riferimento al caso delle autovetture, impedisca il collegamento delle stesse con il proprietario che ne è stato spogliato.
Tale decodificazione del connotato peculiare del delitto di cui all'art. 648 bis c.p., postula che la diagnosi differenziale rispetto al delitto di ricettazione non possa effettuarsi sulla base del delitto presupposto e che le differenze strutturali fra i due reati debbano essere ricercate prima che nell'elemento soggettivo (dolo specifico di procurare un profitto a sé o ad altri nella ricettazione e dolo generico nel riciclaggio), proprio nell'elemento materiale e, in particolare, nella idoneità della condotta ad ostacolare la identificazione della provenienza del bene (cfr. Cass. Pen. sez. II sent. 38581/2007 Rv. 237989; sez. II sent. n. 13448/2005, Rv. 231053).
Secondo una nota sentenza della Suprema Corte, il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si caratterizza nel primo per l'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, e in relazione all'elemento soggettivo, che consiste nel primo nel dolo generico, mentre nella ricettazione fa riferimento al dolo specifico dello scopo di lucro. (La S.C. ha ritenuto la sussistenza del delitto di ricettazione anziché quello di riciclaggio, in una fattispecie nella quale agli imputati era contestato di avere formato ed usato documenti di identità falsi recanti le generalità dei beneficiari di assegni ricettati, poiché la condotta non era idonea ad impedire l'individuazione del reato presupposto - dal momento che la provenienza furtiva dell'assegno era comunque ricavabile del numero di serie dello stesso - ma era finalizzata soltanto alla riscossione di titoli - Cassazione penale , sez. II , 09/05/2012 , n. 35828).
Ed ancora, in tema di distinzione tra il delitto di riciclaggio e quello di ricettazione, l'elemento essenziale ai fini della qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 648-bis c.p. è la idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, in presenza della quale, il concreto intento di lucro, può valere a rafforzare, ma non ad escludere, il dolo generico del riciclaggio (Cassazione penale , sez. II , 21/11/2014 , n. 10746).
4. Elemento psicologico del reato di riciclaggio
L'elemento soggettivo nel delitto di riciclaggio è rappresentato dal dolo generico ed infatti è sufficiente la consapevolezza concreta della provenienza della cosa da delitto (Cass. Sez. 2, Sentenza n., 546 del 07/01/2011 Ud. - dep. 11/01/2011- Rv. 249445).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il dolo del reato può essere integrato anche dal dolo eventuale in ordine alla provenienza illecita del denaro, non è sufficiente infatti che l'imputato abbia agito sulla base di un mero sospetto, ovvero di disattenzione, di noncuranza o di mero disinteresse verso la provenienza illegale delle somme ricevute e trasferite". (cfr. Cassazione penale sez. II, 17 giugno 2011, n. 25960)
5. Competenza e consumazione del reato di riciclaggio
Il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento di attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e altre utilità, sicché risponde del delitto consumato il soggetto sorpreso ad effettuare operazioni di smontaggio dei pezzi di un'autovettura cui risultino già asportate le targhe identificative e il blocco motore (Cassazione penale , sez. II , 04/03/2022 , n. 11277).
Secondo la Suprema Corte, in tema di riciclaggio commesso in parte all'estero, sussiste la giurisdizione italiana nel caso in cui il delitto sia realizzato con condotte frazionate e progressive tenute da soggetti distinti, quando anche solo un frammento dell'azione posta in essere da alcuni dei correi, intesa in senso naturalistico, si sia svolta nel territorio dello Stato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento della giurisdizione italiana nel caso di consegna in Italia, da parte di alcuni imputati, di denaro costituente provento dei delitti di frode fiscale ed appropriazione indebita commessi in Italia, ad altri correi, che lo avevano poi trasportato all'estero e l'avevano versato su conti correnti accesi presso una banca straniera, ottenendo, infine, da una banca italiana, di fatto controllata da quella straniera, l'erogazione di finanziamenti per importi corrispondenti ai versamenti effettuati - Cassazione penale , sez. II , 10/12/2021 , n. 4583).
Nel caso in cui si tratti di riciclaggio di denaro tramite movimentazione trasfrontaliera di valuta, il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si è realizzato il trasporto con modalità dissimulatorie, idonee ad ostacolare la rilevazione del transito ad opera delle autorità preposte ai valichi di confine e, conseguentemente, la provenienza illecita di tali provviste. (Fattispecie in cui il luogo di consumazione del reato è stato individuato in quello di materiale introduzione in Italia di denaro di provenienza illecita, occultato nel doppio fondo di autovetture, attraverso i valichi frontalieri con la Svizzera, anche se poi consegnato in plurimi e distinti luoghi del territorio nazionale - Cassazione penale , sez. I , 27/10/2021 , n. 43315).
Per ciò che concerne la determinazione della competenza territoriale, il reato realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, deve considerarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica. (Fattispecie in cui il luogo di consumazione del reato è stato individuato in quello in cui era avvenuta l'iniziale consegna del denaro di provenienza delittuosa, destinato ad essere dapprima trasferito in altri luoghi del territorio nazionale, quindi fatto espatriare per l'impiego in operazioni di investimento - Cassazione penale , sez. II , 08/04/2021 , n. 38105).
6. Il tentativo nel reato di riciclaggio
Secondo un risalente orientamento, è configurabile il tentativo in relazione al delitto di riciclaggio, in quanto, nella vigente formulazione, la fattispecie non è costruita come delitto a consumazione anticipata (Cassazione penale , sez. II , 11/12/2014 , n. 1960).
7. La confisca nel reato di riciclaggio
Per quanto concerne l'oggetto della confisca ex art. 648 quater c.p., in ipotesi di reato di riciclaggio di somme di denaro, sono emersi, in effetti, due differenti orientamenti giurisprudenziali di segno diverso.
Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale in tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare la provenienza delittuosa, poiché, in assenza di quelle operazioni, esse sarebbero destinate ad essere sottratte definitivamente, in quanto provento del delitto presupposto. (Sez. F, Sentenza n. 37120 del 01/08/2019 Cc. (dep. 05/09/2019) Rv. 277288 - 01.
In questo filone si inserisce la successiva pronunzia che ha avuto modo di ribadire che in tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare la provenienza delittuosa, poiché, in assenza di quelle operazioni, esse sarebbero destinate ad essere sottratte definitivamente, in quanto provento del delitto presupposto.
In senso difforme, è stato evidenziato come la confisca di valore, avendo natura sanzionatoria, partecipa del regime delle sanzioni penali e quindi non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato, travalicando, in caso contrario, il confine della pena illegale.
Sempre in conformità con l'indirizzo da ultimo indicato è stato affermato che in tema di riciclaggio, la confisca per equivalente del profitto del reato è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal "riciclatore" - determinato in sede di accertamento giudiziale - e non sull'intera somma derivante dalle operazioni poste in essere dall'autore del reato presupposto, poiché, non essendo ipotizzabile alcun concorso fra i due responsabili dei diversi reati, la misura ablativa non può essere disposta per un importo superiore al provento del reato contestato. (Sez. 2 -, Sentenza n. 30899 del 15/07/2020 Cc. (dep. 05/11/2020) Rv. 280029 - 01.
In seno a tale ultima pronunzia è stato precisato che: "nel momento in cui si deve procedere al sequestro o alla confisca, il problema che il giudice deve porsi è duplice:
a) individuare e quantificare quale sia il profitto, il prodotto o il prezzo del reato del riciclaggio;
b) individuare il soggetto destinatario del provvedimento ablativo, e cioè chi e in quale misura si sia avvantaggiato del profitto - prodotto, prezzo del reato di riciclaggio;
c) se la confisca sia diretta o per equivalente.
Da ciò consegue che - in ossequio ai principi della proporzionalità e della corrispondenza fra importo confiscabile e vantaggio patrimoniale ricavato dal reato - una volta che sia provato che II riciclatore si è avvantaggiato solo del "prezzo del reato", il sequestro (e la successiva confisca) nei confronti del riciclatore, può essere disposto solo per "il prezzo" del reato, nel mentre nei confronti dell'autore del reato presupposto, può essere disposta la confisca per la restante parte relativa al vantaggio conseguito dall'aver perpetrato il reato presupposto".
E premesso di non condividere il principio affermato dalla citata Sez. F, n. 37120/ 2019 Rv. 277288 con la pronunzia da ultimo indicata è stato obiettato, rispetto a tale indirizzo, che: " il "riciclatore" non ha goduto in alcun modo dell'intera somma, posto che tra l'autore del reato presupposto ed il riciclatore, non è ipotizzabile alcun concorso: di conseguenza, non può essere utilizzato il principio solidaristico per confiscare al riciclatore il profitto conseguito dall'autore del reato presupposto, mancando il presupposto giuridico e cioè il concorso fra i due autori dei diversi reati. In realtà, una volta che sia la prova che il riciclatore si è avvantaggiato solo del "prezzo del reato", nel mentre del profitto/prodotto si è avvantaggiato l'autore del reato presupposto, è contrario ai principi generali che la confisca (per equivalente) avente ad oggetto l'intero profitto/prodotto del reato di riciclaggio debba essere fatta gravare sul solo "riciclatore": infatti, se il principio della solidarietà è condivisibile per il vantaggio derivato dalla commissione di un reato in concorso (sul cui profitto ogni concorrente può vantare, in astratto, la disponibilità esclusiva), così non è nel caso in cui manchi il concorso nel caso peculiare del riciclatore che si limita a trattenere per sé solo il prezzo del reato, restituendo la differenza all'autore del reato presupposto Non vi e', quindi, alcuna ragione per cui il "riciclatore" debba rispondere di tutta la somma riciclata, laddove, in realtà, ad avvantaggiarsene sia stato un terzo (l'autore del reato presupposto), perché si finirebbe per sanzionare il riciclatore (con una confisca per equivalente o diretta in caso di denaro) per un profitto di cui non ha mai goduto, contravvenendo, quindi, alla regola generale sottostante alle confische (in specie quella per equivalente) e secondo la quale la suddetta sanzione non può colpire il patrimonio dell'autore del reato in misura superiore al vantaggio economico derivatogli dalla commissione di un determinato reato".
La Seconda Sezione, con la sentenza 7503/2021, ha aderito al primo indirizzo che appare maggiormente in linea con le finalità ed i principi di cui alla Dec. 2001/500/GAI del 26 giugno 2001, Decisione quadro del Consiglio concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato e della direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo che costituisce un punto di riferimento per la applicazione della legge nazionale.
Va osservato che il legislatore, nei tempi più recenti, ha individuato nella misura della confisca obbligatoria e nella confisca per equivalente la soluzione al problema del nesso di pertinenzialità tra i beni appresi e il reato-fonte, introducendo la misura in diverse norme del codice penale (artt. 322-ter, 600-septies, 640-quater, 644, 648-quater e in disposizioni della legislazione speciale (art. 187 T.U.F., art. 2641 c.c., L. n. 146 del 2006, art. 11).
Sono state poi introdotte ipotesi di confisca c.d. "speciale", come quella prevista dalla L. n. 356 del 1992, art. 12-sexies o quella prevista in materia di prevenzione dalla L. n. 575 del 1965, art. 2-ter.
E' noto che con il termine confisca si identificano misure ablative di diversa natura, a seconda del contesto normativo in cui lo stesso termine viene utilizzato, come già era stato affermato dalla Corte costituzionale: "la confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica, il suo contenuto è sempre la privazione di beni economici, ma questa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, sì da assumere, volta per volta, natura e funzione di pena o di misura di sicurezza ovvero anche di misura giuridica civile ed amministrativa".
Pertanto, ne consegue che non ne esiste una figura astratta e generica, dovendosi avere riguardo, di volta in volta, alla figura che emerge in concreto "la confisca così come risulta da una determinata legge".
C) Le sentenze sul reato di riciclaggio
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate mediante frode informatica, consentendone il versamento su di esso e provvedendo, di seguito, al loro incasso. (Fattispecie in cui l'imputato, a seguito dell'abusivo accesso effettuato da altri nella home banking della persona offesa, ricevuti due bonifici con accredito delle somme illecitamente prelevate, aveva richiesto, nello stesso giorno, l'emissione di due vaglia postali, incassando il denaro provento del delitto di cui all' art. 640-ter c.p. - Cassazione penale , sez. II , 26/04/2023 , n. 19125).
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate mediante frode informatica, consentendone il versamento su di esso e provvedendo, di seguito, al loro incasso. (Fattispecie in cui l'imputato, a seguito dell'abusivo accesso effettuato da altri nella home banking della persona offesa, ricevuti due bonifici con accredito delle somme illecitamente prelevate, aveva richiesto, nello stesso giorno, l'emissione di due vaglia postali, incassando il denaro provento del delitto di cui all' art. 640-ter c.p. - Cassazione penale , sez. II , 26/04/2023 , n. 19125).
Integra il delitto di riciclaggio, e non quello di ricettazione, la condotta di chi, dopo aver ricevuto un assegno di delittuosa provenienza, apra un conto corrente attribuendosi falsamente il nome del suo beneficiario, lo versi sul conto e successivamente prelevi le somme ivi depositate, sostituendo, in tal modo, il valore degli assegni con denaro contante e realizzando la condotta, tipica del riciclaggio, di sostituzione idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme costituenti il controvalore del titolo (Cassazione penale , sez. II , 16/12/2022 , n. 4853).
Il reato di riciclaggio si perfeziona con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall' art. 648-bis, comma 1, c.p. , non essendo necessario che il compendio ripulito sia restituito a chi l'aveva movimentato, cosicché il mero trasporto materiale in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, da intendersi in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria. (Fattispecie relativa al trasporto transfrontaliero di denaro oggetto di movimentazione e di occultamento in Svizzera, in cui la Corte ha dichiarato la competenza del giudice del luogo in cui era avvenuta la reintroduzione clandestina in Italia delle somme in contanti, idonea a occultare definitivamente le tracce dell'origine illecita del denaro, considerando post factum irrilevante il successivo trasferimento delle somme all'interno del territorio nazionale - Cassazione penale , sez. I , 12/12/2022 , n. 2561).
Il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento di attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e altre utilità, sicché risponde del delitto consumato il soggetto sorpreso ad effettuare operazioni di smontaggio dei pezzi di un'autovettura cui risultino già asportate le targhe identificative e il blocco motore (Cassazione penale , sez. II , 04/03/2022 , n. 11277).
Integra il reato di riciclaggio la condotta di chi, impossessatosi di un cane di provenienza furtiva, sostituisce il microchip che lo contraddistingue, essendo tale operazione idonea ad ostacolare l'accertamento dell'origine delittuosa dell'animale (Cassazione penale , sez. II , 11/02/2022 , n. 9533).
Ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis , 648-ter , 648-ter.1 cod. pen. ), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa - in relazione alla contestazione alternativa di ricettazione o di riciclaggio - del sequestro preventivo di euro 30.000, rinvenuti all'interno dell'autovettura condotta dall'indagato, che aveva dichiarato trattarsi dei suoi risparmi, rilevando l'inidoneità, quanto all'individuazione del reato presupposto, del riferimento compiuto dall'ordinanza a pregresse cariche dell'indagato in società fallite o cessate per le quali non erano state presentate dichiarazioni fiscali ed alla percezione da parte sua del reddito di cittadinanza - Cassazione penale , sez. II , 15/12/2021 , n. 6584).
(vedi anche) Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'impugnata ordinanza di conferma del sequestro preventivo di una consistente somma di denaro, rinvenuta in una scatola all'interno dell'autovettura condotta dall'indagato, di cui questi non aveva saputo giustificare la provenienza, rilevando l'assenza di elementi sufficienti per individuare il delitto presupposto - Cassazione penale , sez. II , 23/11/2021 , n. 46773).
Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo, in cui la Corte ha censurato l'ordinanza del tribunale che aveva ravvisato il fumus del delitto di cui all' art. 648-bis c.p. senza fornire elementi sufficienti per individuare la provenienza delittuosa del denaro trovato in possesso degli indagati, occultato sulla persona per sfuggire ai controlli valutari nell'aeroporto di arrivo in Italia - Cassazione penale , sez. II , 28/05/2019 , n. 29689).
In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, poiché, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto. (Fattispecie in tema di confisca per equivalente disposta per il riciclaggio di somme provenienti dal reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, commesso da altro soggetto - Cassazione penale , sez. II , 07/12/2021 , n. 7503).
Integra il reato di riciclaggio la condotta di chi, sfruttando i meccanismi di operatività, di per sé leciti, di un'impresa asservita, anche solo in parte, all'attività illecita, reintroduce nel circuito legale merci di provenienza delittuosa (nella specie, cavi di rame rubati sottoposti a sguainamento e granulazione) attraverso una diversa conformazione materiale e una rinnovata spendibilità documentale delle stesse, essendo tali operazioni funzionali alla loro ripulitura. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che escludere la rilevanza, ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio, di attività imprenditoriali sol perché tipiche significherebbe permettere - in contrasto con l' art. 25-octies d.lg. 8 giugno 2001, n. 231 - margini di fallacia nel sistema di protezione del bene giuridico dell'ordine economico - Cassazione penale , sez. II , 15/10/2021 , n. 290).
In tema di riciclaggio di carte di credito rubate o clonate, l'indebita utilizzazione delle carte stesse non costituisce reato presupposto del riciclaggio, ma reato strumentale alla commissione del riciclaggio medesimo. (Nel caso di specie, la Corte ha puntualizzato che il reato presupposto del riciclaggio era da individuare nel furto delle carte di credito, delitto al quale i ricorrenti erano risultati estranei - Cassazione penale , sez. II , 14/04/2021 , n. 23800).
In tema di confisca per equivalente, il profitto del reato di riciclaggio può essere individuato dal giudice anche mediante elementi di tipo presuntivo, atteso che indizi e presunzioni, purché ancorati a concrete circostanze, legittimano l'applicazione di misure di sicurezza, qualora non siano contraddette da elementi contrari processualmente rilevanti. (Fattispecie di riciclaggio internazionale di vetture in cui, ai fini della confisca per equivalente, si è fatto riferimento al valore di mercato dei veicoli, in ragione dei modelli prestigiosi e della recente immatricolazione delle autovetture - Cassazione penale , sez. II , 12/11/2020 , n. 35031).
In tema di riciclaggio, la mera detenzione di un bene, alterato in modo da ostacolare l'identificazione della illecita provenienza, non è sufficiente per l'affermazione di penale responsabilità, in assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto meno a titolo di concorso. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto la sussistenza del reato di riciclaggio a carico del detentore di un motociclo con targa posticcia applicata sopra quella originaria, in assenza di accertamento della partecipazione di quest'ultimo, anche a titolo di concorso, all'apposizione della seconda targa - Cassazione penale , sez. II , 09/10/2020 , n. 29002).
Non integra il delitto di riciclaggio la condotta di sostituzione di somme sottratte agli obblighi di pagamento fiscali mediante delitti in materia di dichiarazione se il termine di presentazione della dichiarazione annuale non sia ancora decorso e la stessa non sia stata ancora presentata, atteso che il delitto di riciclaggio non può consumarsi prima del delitto presupposto (Cassazione penale , sez. II , 09/09/2020 , n. 30889).
In tema di riciclaggio, il reato presupposto può essere anche commesso all'estero. (Fattispecie di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di ingenti somme di denaro, provento di attività di deposito in banche nordamericane di assegni contraffatti apparentemente emessi da società primarie, posti all'incasso con modalità truffaldine, con successiva movimentazione delle somme mediante il compimento di operazioni bancarie e sul circuito di “money transfer”, al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle stesse - Cassazione penale , sez. II , 14/07/2020 , n. 23679).
Integra il delitto di riciclaggio anche il mero trasferimento di un bene da un luogo ad un altro, ove idoneo a rendere di fatto più difficoltosa l'identificazione della sua provenienza delittuosa. (Fattispecie relativa al trasporto di un'autovettura, provento del delitto di appropriazione indebita, dall'Italia alla Tunisia, paese extracomunitario in cui sarebbe risultata particolarmente difficile, se non impossibile, la ricerca e l'individuazione del mezzo - Cassazione penale , sez. II , 13/07/2020 , n. 23774).
Il riciclaggio è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro, purché unitariamente riconducibili all'obiettivo comune cui sono finalizzati, ossia l'occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l'oggetto, con la conseguenza che non è essenziale la preventiva individuazione e previsione dei singoli atti da compiere, potendo gli stessi essere individuati di volta in volta in ragione della loro rilevanza per l'acquisizione definitiva del provento del delitto (Cassazione penale , sez. II , 13/11/2019 , n. 7257).
Commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indicato come intestatario di beni che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro. (Fattispecie in tema di intestazione di immobili acquistati con denaro di provenienza illecita - Cassazione penale , sez. II , 05/04/2019 , n. 21687).
Integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo il delitto di cui all' art. 648-bis c.p. a forma libera ed attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario. (Fattispecie relativa a prelevamento, in unica soluzione, da parte dell'imputata, di una ingente somma di denaro in contanti a pochi giorni dall'arresto del marito per i reati di associazione a delinquere, riciclaggio di autovetture, concussione e falso - Cassazione penale , sez. II , 05/04/2019 , n. 21687).
Integra il delitto di riciclaggio e non quello di ricettazione, la condotta di colui che dopo avere ricevuto oggetti preziosi di origine furtiva li ceda a terzi in cambio di denaro, potendo la condotta tipica di tale reato realizzarsi anche attraverso azioni dirette alla sola sostituzione del bene senza la modificazione materiale dello stesso (Cassazione penale , sez. II , 07/12/2018 , n. 57805).
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, dopo avere ricevuto beni di provenienza furtiva (nella specie pannelli fotovoltaici), pur senza porre in essere condotte di trasformazione, occulti gli stessi, tra masserizie varie, all'interno di un camion imbarcato su una motonave diretta all'estero, in tal modo rendendo maggiormente difficoltosa l'individuazione dell'origine delittuosa (Cassazione penale , sez. II , 26/09/2018 , n. 46754).
Integra il delitto di riciclaggio il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto l'accertamento o l'astratta individualità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato (Cassazione penale , sez. V , 17/04/2018 , n. 21925).
Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, od anche a rendere difficile, l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità: tra di esse rientra la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito. (Fattispecie relativa all'apertura da parte degli imputati di libretti di risparmio o conti correnti intestati a persone di fantasia o inconsapevoli, utilizzando documenti falsi di identità, per ivi depositare somme provento di truffa - Cassazione penale , sez. II , 20/10/2017, n. 52549).
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di colui che, consapevolmente, ricevuti assegni la cui provvista è provento di delitto, li giri a terzi (In motivazione la Corte ha precisato che è irrilevante la tracciabilità dell'operazione atteso che la ricezione delle somme portate nell'assegno ed il successivo trasferimento a terzi costituiscono condotte idonee a ostacolare l'individuazione del provento delittuoso - Cassazione penale , sez. II , 21/09/2016 , n. 46319).
Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l'identificazione della sua origine delittuosa. (Fattispecie in tema di riciclaggio di un trattore con semirimorchio di provenienza furtiva attuato mediante sostituzione delle targhe - Cassazione penale , sez. II , 02/04/2019 , n. 27867).
In tema di riciclaggio, si configura il dolo eventuale quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito. (Fattispecie nella quale la Corte ha censurato la decisione assolutoria per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, assunta dalla Corte territoriale, nonostante risultassero noti all'imputato alcuni indici rivelatori della provenienza delittuosa della cospicua somma investita, quali l'allocazione dei fondi in Paesi off shore e l'intestazione a soggetti giuridici costituiti per impedire l'individuazione del reale beneficiario - Cassazione penale , sez. II , 28/05/2018 , n. 36893).
In tema di riciclaggio si configura il dolo nella forma eventuale quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito (Cassazione penale , sez. V , 17/04/2018 , n. 21925).
L'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio (art. 648 bis cod.pen.) è integrato dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni e nella consapevolezza di tale provenienza (Cassazione penale , sez. V , 02/02/2017 , n. 25924).
È configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto la fattispecie di cui all' art. 648-bis c.p. , nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il tentativo di riciclaggio di valuta estera per essere stati individuati i soggetti da coinvolgere, il conto corrente bancario da utilizzare e le somme da reimpiegare, nonché predisposti i contratti da stipulare - Cassazione penale , sez. I , 22/02/2022 , n. 22437).
Risponde del delitto tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell'atto di smontare un motociclo, in quanto la fattispecie di cui all' art. 648-bis cod. pen. , nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata. (Fattispecie nella quale le operazioni di smontaggio delle diverse componenti del veicolo erano state interrotte prima che si determinasse la perdita della connessione con i dati identificativi del mezzo - Cassazione penale , sez. II , 30/10/2018 , n. 55416).
Il delitto di riciclaggio, in quanto reato a forma libera e a formazione eventualmente progressiva, realizzabile anche con più atti finalizzati ad ostacolare l'illecita provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, assorbe il delitto di trasferimento fraudolento di valori in forza della clausola di riserva di cui all' art. 512-bis c.p. nel caso in cui quest'ultimo costituisca un segmento della più articolata condotta riciclatoria (Cassazione penale , sez. II , 15/07/2022 , n. 38141).
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi di riqualificazione dell'originaria imputazione di riciclaggio in ricettazione, atteso che il reato di ricettazione si pone quale condotta antecedente di base rispetto alla successiva condotta di riciclaggio, sulla cui configurazione, pertanto, l'imputato è in condizione di esplicare tutte le prerogative difensive. (Fattispecie di possesso ingiustificato di un'auto di provenienza furtiva recante numero di telaio modificato e targhe relative ad altra automobile - Cassazione penale , sez. II , 29/09/2020 , n. 29785).
Integra il concorso nel delitto di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all' art. 55, comma 9, d.lg. 21 novembre 2007, n. 231 , ora 493-ter c.p. , e non quello di riciclaggio, la condotta dell'agente che, avendo ricevuto i supporti magnetici contraffatti e clonati da terzi soggetti, si limiti ad utilizzarli al solo fine di prelevare e beneficiare degli importi di denaro, senza porre in essere ulteriori e distinte operazioni quali la sostituzione, il trasferimento o il reimpiego del profitto illecito (Cassazione penale , sez. II , 17/09/2020 , n. 27885).
Non ricorre un rapporto di specialità, ma di mera interferenza, tra il reato di riciclaggio e quello di falso per soppressione, il quale può presentarsi come occasionale modalità di realizzazione del primo ma non è assorbito in esso, in quanto, ai sensi dell' art. 84 c.p. , intercorre un rapporto di complessità tra fattispecie solo quando sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro e non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati; ne consegue che in tanto è possibile parlare di una complessità eventuale, in quanto sia la stessa legge a prevedere un reato come modalità eventuale di consumazione dell'altro. (Fattispecie in tema di riciclaggio di autovettura e di occultamento delle targhe originali del mezzo - Cassazione penale , sez. II , 29/03/2019 , n. 19840).
Tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all' art. 416 c.p. non vi è alcun rapporto di presupposizione, sicché non opera la clausola di esclusione di cui all' art. 648-bis c.p. , relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, diversamente, il delitto di cui all' art. 416-bis c.p. può costituire presupposto del reato di riciclaggio, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti immediatamente riconducibili al sodalizio criminale, indipendentemente dalla realizzazione di specifici delitti - Cassazione penale , sez. II , 20/09/2019 , n. 5730).
Il reato di intestazione fittizia, previsto dall' art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992 , conv. in l. n. 356 del 1992 , si distingue dal delitto di riciclaggio di cui all' art. 648-bis c.p. perché, mentre in quest'ultima fattispecie è necessario che i beni su cui vengano poste in essere le condotte incriminate siano provenienza di delitto, nella prima si persegue solo l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto, che, se provata, può integrare altri reati (Cassazione penale , sez. II , 13/11/2018 , n. 29455).
Tra il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e quello di riciclaggio, nonché tra quest'ultimo e quello di ricettazione vi è rapporto di specialità, che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie incriminatrici – essendo comune l'elemento materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita: il delitto di cui all'art. 648 c.p. richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all'art. 648-bis c.p. lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita, quello, infine, di cui all'art. 648-ter c.p. che tale scopo sia perseguito mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie (Cassazione penale , sez. II , 14/07/2016 , n. 33076).
Il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio di denaro di cui all' art. 648-bis c.p. Ne consegue che, qualora sussistano gli estremi di questa seconda ipotesi delittuosa, deve essere esclusa la prima (Cassazione penale , sez. II , 22/03/2018 , n. 16819).
Non è configurabile il reato di riciclaggio del denaro provento di bancarotta fraudolenta per distrazione, bensì quello di concorso dell'extraneus nel reato di cui all' art. 216 l. fall ., nella condotta del soggetto che riceve somme di denaro provenienti dalla società poi fallita, con la consapevolezza dello stato di dissesto finanziario della stessa ed in mancanza di titolo giustificativo (Cassazione penale , sez. V , 21/11/2017 , n. 2298).
In tema di riciclaggio, la confisca per equivalente del profitto del reato è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore e non sull'intera somma derivante dalle operazioni poste in essere dall'autore del reato presupposto, poiché, non essendo ipotizzabile alcun concorso fra i responsabili dei diversi reati, la misura ablativa non può essere disposta per un importo superiore al provento del reato contestato (Cassazione penale , sez. II , 06/12/2022 , n. 2166).
(vedi anche)In tema di riciclaggio, la confisca per equivalente del profitto del reato è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore - determinato in sede di accertamento giudiziale - e non sull'intera somma derivante dalle operazioni poste in essere dall'autore del reato presupposto, poiché, non essendo ipotizzabile alcun concorso fra i due responsabili dei diversi reati, la misura ablativa non può essere disposta per un importo superiore al provento del reato contestato (Cassazione penale , sez. II , 26/11/2021 , n. 2879).
In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102).
In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102).
In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare la provenienza delittuosa, poiché, in assenza di quelle operazioni, esse sarebbero destinate ad essere sottratte definitivamente, in quanto provento del delitto presupposto. (Fattispecie di sequestro preventivo di somme trasferite su conti esteri e nazionali che costituivano una parte del provento di truffe informatiche effettuate con la tecnica del phishing - Cassazione penale , sez. II , 04/11/2020 , n. 34218).
In tema di riciclaggio, la confisca per equivalente del profitto del reato è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore - determinato in sede di accertamento giudiziale - e non sull'intera somma derivante dalle operazione poste in essere dall'autore del reato presupposto, poiché, non essendo ipotizzabile alcun concorso fra i due responsabili dei diversi reati, la misura ablativa non può essere disposta per un importo superiore al provento del reato contestato (Cassazione penale , sez. II , 15/07/2020 , n. 30899).
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca diretta o per equivalente, nel caso di consumazione dei delitti di autoriciclaggio e riciclaggio da parte di soggetti diversi, all'autore di tale ultima condotta è sequestrabile soltanto l'importo del profitto di tale delitto e non anche di quello derivante dalle operazioni poste in essere dall'autore dell'autoriciclaggio, che può avere ad oggetto somme superiori o quantitativi di beni di origine illecita trasferiti a soggetti giuridici differenti (Cassazione penale , sez. II , 10/04/2019, n. 22020).
Ai fini della legittimità del sequestro probatorio, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato della cosa oggetto del vincolo, occorre la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, di configurare un rapporto fra questa ed il reato stesso. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che il mero possesso di un'ingente somma di denaro, in parte occultata nell'autovettura ed in parte rinvenuta presso l'abitazione dell'indagato, non fosse sufficiente a giustificarne il sequestro, difettando, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo circa l'esistenza del delitto presupposto, il fumus del delitto di riciclaggio - Cassazione penale , sez. II , 29/10/2019 , n. 51200).
La restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va operata in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo ius possidendi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che ha escluso la restituzione di una somma di denaro all'imputato assolto dal reato di riciclaggio - Cassazione penale , sez. II , 11/09/2019 , n. 3788).