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L’ultimo medico non eredita la colpa degli altri. Ma eredita il rischio

4 ore fa
Tempo di lettura: 6 min

COLPA MEDICA / Cass. n. 34120/26

Nella responsabilità medica d’équipe vi è una tentazione ricorrente: leggere l’errore come una staffetta.

Se chi ha ricevuto prima il paziente ha sbagliato, chi interviene dopo sarebbe soltanto l’ultimo anello di una catena causale ormai compromessa.

Ma una catena di errori non è necessariamente una catena di esoneri.

La Cassazione affronta il caso di un ginecologo di guardia condannato per le gravissime lesioni neurologiche riportate da un neonato a seguito di sofferenza anossico-asfittica perinatale.

La difesa indicava numerose criticità anteriori. Mancata qualificazione della gravidanza come a rischio, sottovalutazione di dati clinici, omissioni del pronto soccorso e del personale ostetrico.

Il medico, in questa prospettiva, sarebbe intervenuto quando il quadro era già compromesso.

La Corte respinge questa lettura attraverso un principio noto, ma qui applicato con particolare nettezza: il concorso dell’errore altrui non neutralizza l’autonoma posizione di garanzia del sanitario che interviene successivamente.

Richiamando Cass. n. 1350/2020, la Quarta Sezione osserva che, nella responsabilità sanitaria plurisoggettiva, le omissioni degli altri operatori non escludono quella del singolo garante quando questi abbia violato una regola cautelare propria e tale violazione abbia conservato efficacia causale rispetto all’evento.

È una conclusione che condividiamo, ma che va maneggiata con attenzione.

Il principio di affidamento non significa poter confidare indefinitamente nella correttezza di ciò che altri hanno fatto prima.

Nel momento in cui il paziente entra nella propria sfera di governo, il sanitario acquista doveri autonomi: deve leggere il quadro che ha davanti, riconoscere i segnali di rischio e, se ancora possibile, impedire che l’errore precedente continui a produrre conseguenze.

Ma vale anche il contrario. Subentrare nella cura non significa ereditare retroattivamente la colpa di chi ha preceduto.

Ed è qui che la sentenza diventa interessante.

La Corte non fonda infatti la responsabilità sulla semplice qualifica di medico di guardia. Individua ciò che egli, in quel preciso segmento temporale, avrebbe potuto e dovuto fare: valutare i dati disponibili, interpretare il primo tracciato cardiotocografico, predisporre un monitoraggio ravvicinato e, all’emersione della sofferenza fetale, attivare tempestivamente il taglio cesareo.

Anche il giudizio causale viene ricondotto alla lezione di Franzese e, successivamente, delle Sezioni Unite Espenhahn: non basta che la condotta omessa fosse statisticamente idonea a migliorare l’esito. Occorre ricostruire, con elevata credibilità razionale, ciò che sarebbe accaduto se il comportamento doveroso fosse stato tenuto. Nel caso concreto, il monitoraggio avrebbe consentito di intercettare prima il deterioramento fetale e di intervenire, evitando le lesioni nella gravità verificatasi o riducendone significativamente l’intensità.

È forse questa la parte più delicata della pronuncia. Perché, quando l’evento è il prodotto di una sequenza di omissioni, il diritto penale deve resistere a due semplificazioni opposte: dissolvere la responsabilità individuale nella cattiva organizzazione complessiva oppure concentrare sull’ultimo garante tutto ciò che è accaduto prima.

La strada corretta è più stretta.

Ciascuno risponde non della storia clinica che riceve, ma del rischio che, nel momento in cui lo riceve, è ancora concretamente in grado di governare.

La colpa degli altri appartiene al passato. Ciò che resta evitabile, invece, appartiene già alla responsabilità di chi subentra.

Cassazione penale sez. IV, 05/06/2026, (ud. 05/06/2026- dep. 22/09/2026) - n. 34120

RITENUTO IN FATTO


1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, con la sentenza del 23 gennaio 2026 in epigrafe, su richiesta dell'imputato e con il consenso del Pubblico Ministero, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, settimo comma, cod. pen., con la riduzione per il rito, applicava a Es.Ga. la pena di mesi otto di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, gli applicava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto e lo condannava al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili, liquidate in Euro 1.053,00 (mille e cinquantatré), di cui Euro 430,00 per la fase studio, Euro 380,00 per la fase introduttiva e il resto per aumento del 30% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione.


2. Avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Lecce, hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili Ba.Se., Ba.Ga. e Pr.Co., a mezzo del loro difensore di fiducia, articolando quattro motivi di ricorso.


2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 16 e 12, comma 2, D.M. 13 agosto 2022, n. 147 - ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - nonché contestualmente mancanza di motivazione - ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - con riferimento alla applicabilità dei minimi tariffari.


Si duole il difensore che il G.u.p. ha applicato il minimo previsto dalle tabelle allegate al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, senza alcuna motivazione.


Sostiene che, considerato il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura e la complessità del procedimento (avendo espletato indagini difensive), la gravità della imputazione, la rilevanza patrimoniale e il numero di documenti da esaminare, il G.u.p. avrebbe dovuto liquidare i valori medi previsti dalle tabelle ossia Euro 851,00 per la fase studio ed Euro 756,00 per la fase introduttiva nonchè l'aumento del 30 % per due volte, essendo tre le parti civili.


2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 12, comma 2, D.M. 13 agosto 2022, n. 147 - ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - per mancato aumento del 30% per ogni soggetto oltre il primo.


2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 12, comma 3, D.M. 13 agosto 2022, n. 147 - ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - nonché contestualmente mancanza di motivazione - ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - con riferimento alla mancanza di motivazione in ordine alla mancata liquidazione della fase decisionale.


2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 2, comma 2, D.M. 13 agosto 2022, n. 147 - ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - in relazione alla omessa liquidazione delle spese vive pari ad Euro 42,86.


Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese processuali in favore delle parti civili costituite con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. In accoglimento del primo motivo di ricorso, chiedono l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, con liquidazione delle somme dovute pari ad Euro 2.571,20. In accoglimento del terzo motivo di ricorso, chiedono l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, con liquidazione dell'onorario medio per la fase decisionale, pari ad Euro 1.418,00. In accoglimento del quarto motivo di ricorso, chiedono l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, con liquidazione delle spese vive pari ad Euro 42,86.


6. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Sabrina Passafiume, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese processuali in favore delle parti civili costituite con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.


2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.


Il G.u.p. ha applicato il minimo previsto dalle tabelle allegate al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per la fase studio e per la fase introduttiva, applicando i valori medi di cui alle citate tabelle e operando una diminuzione ai sensi dell'art. 12, comma 1, del citato decreto (che prevede la diminuzione fino al 50%), trattandosi di procedimento ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.


3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.


Ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.M. 13 agosto 2022, n. 147, "Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30%...".


Essendo l'aumento discrezionale ("può" e non "deve"), la violazione lamentata è del tutto insussistente.


4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.


Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, "l'art. 12, comma 3, D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (disposizione non modificata dalla nuova normativa introdotta, a far data dal 23 ottobre 2022, con il D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in G.U. 8 ottobre 2022, n. 236, contenente il Regolamento recante modifiche al D.M, 10 marzo 2014, n. 55, in tema di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) non consente, in caso di patteggiamento, di liquidare alcuna somma a titolo di compenso per la fase istruttoria o dibattimentale né per la fase decisoria bensì solo somme relative allo studio della controversia e alla introduzione della stessa" (Sez. U, n. 16403 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 286242-01; Sez. 3, n. 38513 del 19/09/2024, Rv. 286981-01).


5. Il quarto motivo di ricorso è proposto per motivo non consentito.


Per l'omessa liquidazione delle spese vive, trattandosi di omissione che non determina nullità, non è ammesso il ricorso per cassazione.


Peraltro, essendo il ricorso inammissibile, non è possibile procedere in questa sede alla correzione dell'errore materiale (vds. art. 130 cod. proc. pen.), che potrà essere richiesta al giudice di merito.


4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in Euro mille ciascuno.


P.Q.M.


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle ammende.


Così deciso in Roma il 5 giugno 2026.


Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2026.

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