Il limite temporale della confisca allargata è l’irrevocabilità della condanna: le Sezioni Unite Crostella (Cass. Pen., Sez. U n. 27421/21)
- Avvocato Del Giudice
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Premessa
La sentenza n. 27421/2021 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione rappresenta una tappa fondamentale nell’evoluzione della disciplina della confisca allargata, affrontando il tema dei limiti temporali dell’acquisizione patrimoniale oggetto di ablazione.
Il nodo interpretativo riguardava se, nella fase esecutiva, fosse possibile confiscare beni acquisiti dopo la pronuncia della sentenza di condanna per il cd. “reato spia” oppure se il termine finale debba coincidere con tale condanna, salvo il reimpiego di risorse pregresse.
1. Il contesto normativo e il contrasto giurisprudenziale
L’art. 240-bis c.p., come noto, introduce una presunzione di illiceità patrimoniale per il condannato in via definitiva per determinati reati, consentendo la confisca di beni il cui valore risulti sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati o all’attività economica svolta.
La giurisprudenza si era divisa su un aspetto cruciale: individuare il limite temporale entro il quale devono collocarsi i beni oggetto di confisca.
Una prima linea interpretativa riteneva che tale limite fosse la data della sentenza di condanna per il reato presupposto. Una seconda, invece, prolungava la possibilità di ablazione fino alla data dell’irrevocabilità della condanna.
2. Il principio di diritto affermato
Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «la confisca di cui all’art. 240-bis c.p., disposta in fase esecutiva, può avere ad oggetto i beni riferibili al condannato e acquisiti fino alla data della irrevocabilità della sentenza di condanna per il cd. reato-spia, salva la possibilità di confiscare anche beni acquistati successivamente, qualora sia provato che l’acquisto sia stato effettuato con risorse finanziarie già esistenti prima di tale data».
In tal modo, la Corte ha conferito rilievo all’elemento della “ragionevolezza temporale” tra l’accumulazione patrimoniale e la condotta criminosa, salvaguardando l’unitarietà logico-probatoria del giudizio di sproporzione.
3. Il caso concreto: il patrimonio e il reato
Il ricorso trae origine da una complessa vicenda patrimoniale riguardante F. C., condannato in via definitiva per reati in materia di stupefacenti.
L’accertata sproporzione tra i redditi leciti e l’ingente patrimonio accumulato – comprensivo di immobili in Italia e in Bulgaria, veicoli di lusso e rapporti bancari – ha portato all’applicazione della confisca, estesa anche a beni formalmente intestati a soggetti terzi (la moglie e altri familiari).
Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Corte sottolinea la rilevanza delle somme trasferite in Bulgaria per un importo pari a 440.000 euro, importo del tutto incoerente con i redditi dichiarati.
L’interposizione fittizia e la mancanza di una giustificazione credibile per tali flussi patrimoniali hanno legittimato l’intervento ablatorio.
4. La questione dei terzi intestatari
La sentenza riafferma il principio secondo cui la presunzione di illiceità patrimoniale non si estende ai terzi, per i quali è invece necessario l’accertamento positivo della fittizietà dell’intestazione.
Tuttavia, qualora l’interposizione sia dimostrata attraverso elementi gravi, precisi e concordanti (come la convivenza, l’assenza di redditi e la disponibilità materiale del bene da parte del condannato), il giudice può estendere la misura anche ai beni intestati a soggetti formalmente estranei.
5. Le ricadute sistematiche e le aperture giurisprudenziali
Le Sezioni Unite chiariscono che la confisca atipica, pur essendo una misura di sicurezza patrimoniale, non è assimilabile ad una sanzione penale in senso stretto.
Essa risponde a finalità di prevenzione e tutela della collettività, e trova la propria legittimazione nell’art. 42 Cost., in quanto attuata in funzione della funzione sociale della proprietà.
Di particolare rilievo anche il passaggio che riconosce la legittimità costituzionale del procedimento camerale incidentale, purché sia garantito un effettivo contraddittorio: «il diritto di difesa non va inteso in senso assoluto, ma va modulato secondo l’oggetto».
6. Conclusioni
La sentenza n. 27421/2021 delle Sezioni Unite segna un punto fermo nell’interpretazione della disciplina sulla confisca allargata, il criterio temporale dell’irrevocabilità della condanna si configura come un limite equilibrato, idoneo a contenere gli eccessi applicativi e a garantire la coerenza del sistema ablatorio, specialmente in sede esecutiva.