Commento a Cassazione penale sez. III, 07/09/2021, n.39157
La disposizione dell'articolo 578-bis del Codice di Procedura Penale, che consente di mantenere la confisca anche in caso di prescrizione del reato, si applica anche alla confisca tributaria prevista dall'articolo 12-bis del Decreto Legislativo n. 74/2000.
Tuttavia, se la confisca tributaria è stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta per fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore dell'articolo 578-bis c.p.p., poiché ha una natura punitiva e sanzionatoria anziché meramente ripristinatoria e recuperatoria.
Il fatto
Nel caso in questione, il legale rappresentante di una società sportiva era stato processato per reati fiscali legati a omessi versamenti e dichiarazioni false.
In primo grado, è stato condannato e gli è stata applicata la confisca tributaria per equivalente.
In appello, è stata dichiarata la prescrizione del reato ma non è stata revocata la misura ablatoria, poiché i giudici hanno ritenuto che la confisca tributaria avesse una funzione ripristinatoria e non sanzionatoria.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato e ha disposto la restituzione della somma confiscata, sostenendo che la confisca per equivalente riguardava fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'articolo 578-bis c.p.p.
Il quesito
La sentenza in questione affronta la questione della confiscatributaria in caso di prescrizione del reato. L'articolo 578-bis del codice di procedura penale, in vigore dal 6 aprile 2018, stabilisce le condizioni per la disposizione e il mantenimento della confisca in questi casi.
È richiesto un accertamento completo della responsabilità penale dell'imputato prima di decidere sulla conferma o meno della confisca. Questo accertamento deve essere basato sull'intero compendio probatorio e nel rispetto delle regole del giusto processo.
La disposizione è considerata di immediata applicazione e richiede un'accertata responsabilità penale dell'imputato, diversa da una semplice dichiarazione formale di prescrizione del reato.
La soluzione interpretativa
La soluzione giuridica adottata nella sentenza analizzata riguarda l'applicabilità dell'articolo 578-bis del codice di procedura penale alla confisca tributaria prevista dall'articolo 12-bis del Decreto Legislativo n. 74/2000.
La Corte di Cassazione ha chiarito che l'articolo 578-bis non si limita a richiamare la confisca prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale, ma include anche altre forme di confisca previste da leggi diverse.
Pertanto, la disposizione si applica anche alle confische previste dalle norme tributarie.
Tuttavia, la sentenza sottolinea che la confisca tributaria, anche nella forma per equivalente, ha una natura sanzionatoria.
Di conseguenza, i suoi effetti non si estendono a fatti anteriori all'entrata in vigore dell'articolo 578-bis.
Quindi, solo i reati commessi dopo il 6 aprile 2018 possono essere soggetti alla confisca per equivalente.
La sentenza commentata conferma la posizione della Corte di Cassazione secondo la quale la confisca diretta del profitto del reato può essere mantenuta anche in caso di prescrizione del reato, a condizione che siano stati accertati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
Tale interpretazione trova fondamento nell'articolo 240, comma 2, numero 1 del codice penale.
Questa posizione è stata precedentemente affermata anche dalle Sezioni Unite nella sentenza Lucci (Cass. pen., Sez. unite, n. 31617/2015), secondo cui il giudice può applicare la confisca del prezzo del reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, numero 1 del codice penale e la confisca del prezzo o del profitto del reato ai sensi dell'articolo 322-ter del codice penale, a condizione che si tratti di confisca diretta e che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna che non sia stata modificata in merito all'esistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene confiscato come profitto o prezzo del reato.
Testo integrale della sentenza
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 6.12.2019, la Corte appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Bologna 12.03.2018, dichiarava non doversi procedere nei confronti del ricorrente S. in ordine al reato continuato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis (Omesso versamento di ritenute dovute o certificate) e 5 (Omessa dichiarazione), fatti contestati nella qualità di legale rappresentante della 103 SSD a r.l. già Fortitudo Pallacanestro società sportiva a r.l., il tutto per una somma complessiva, quanto al delitto di cui all'art. 10 bis, di oltre 792mi1a Euro e, quanto al delitto di cui all'art. 5, per un importo superiore al limite di legge, in relazione a fatti commessi in data 28.08.2010, termine di presentazione della dichiarazione 770S per l'anno di imposta 2009.
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613 c.p.p., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge con riferimento all'omessa revoca della confisca per equivalente, nonostante la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato in relazione al quale la stessa era stata disposta.
In sintesi, osserva la difesa come non possa condividersi la tesi sostenuta dai giudici di merito secondo cui irrilevante sarebbe la declaratoria di intervenuta prescrizione dei reati tributari, attesa la natura della confisca penai-tributaria, che avrebbe funzione recuperatoria-ripristinatoria e non sanzionatoria, donde la stessa dovrebbe essere applicata rappresentando una forma di esecuzione del debito tributario, ciò che varrebbe sia per la confisca diretta che per quella per equivalente. Secondo la difesa, si tratterebbe di motivazione giuridicamente censurabile in quanto la Corte territoriale si sarebbe limitata a seguire acriticamente quella giurisprudenza che ammette la confisca anche in presenza di reati estinti per prescrizione, senza tuttavia considerare che, nel caso in esame, si verserebbe nel caso di confisca per equivalente o di valore, la cui finalità squisitamente sanzionatoria è stata affermata a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata in ricorso. Proprio la natura sanzionatoria, pertanto, sostiene la difesa, impedirebbe dunque che la confisca per equivalente possa trovare applicazione anche in relazione al prezzo od al profitto derivante da un reato dichiarato estinto per prescrizione. La confisca di valore, pertanto, potrebbe essere applicata solo a seguito dell'accertamento di responsabilità penale dell'autore del reato, non potendo il giudice disporla, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato, come affermato dalla giurisprudenza della S.C. (richiamandosi, nel ricorso, Cass., sez. 6, n. 18799/2013; Cass. sez. 3, n. 7260/2019; Cass.- sez. 3, n. 3458/2020). Conclusivamente, sostiene il difensore che, essendo pacifico che la confisca disposta dal primo giudice era una confisca per equivalente e non una confisca diretta, la decisione di appello che l'ha confermata prosciogliendo l'imputato per prescrizione è da ritenersi illegittima, con conseguente suo obbligo di annullamento.
3. Con memoria ricevuta dalla Cancelleria di questa Corte a mezzo PEC in data 22.07.2021, la difesa del ricorrente, nell'insistere sulle conclusioni rassegnate con il ricorso, ha altresì aggiunto che questa Corte, con sentenza n. 20793/2021, in fattispecie analoga, ha chiarito inequivocabilmente che la confisca per equivalente non può essere disposta dal giudice se relativa a fatti antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 578-bis c.p.p. (ossia dal 6.04.2018), come nel caso in esame, in cui la stessa è stata disposta per fatti commessi nell'anno 2010.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Ed invero, ritiene il Collegio di dover condividere l'approdo ermeneutico cui è pervenuto altro collegio di questa stessa Sezione in analoga fattispecie penai-tributaria, affermando il principio, cui si ritiene di dover dare continuità, secondo cui la disposizione dell'art. 578-bis c.p.p., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis c.p.p., atteso il suo carattere afflittivo (Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021 - dep. 26/05/2021, Rotondi, Rv. 281342 - 01).
3. Nel caso in esame, infatti, la confisca per equivalente della somma di Euro 792.124,90 è stata disposta dal tribunale di Bologna per fatti commessi in data 20.08.2010, ovvero in relazione a fatti antecedenti l'entrata in vigore dell'art. 578-bis c.p.p., richiamato dai giudici di appello per giustificare la conferma della disposta confisca per equivalente.
4. Ne discende, pertanto, l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, con conseguenze restituzione della somma confiscata all'avente diritto.
5. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattandosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l'esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione della disposta confisca per equivalente, e dispone la restituzione della somma all'avente diritto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 7 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021