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Diffamazione: legittimo il sequestro preventivo di un sito web di informazione televisiva


Corte di Cassazione

La massima

In tema di diffamazione, è legittimo il sequestro preventivo di un sito "web" di informazione televisiva che, pur soggetto al formale controllo di un apposito "delegato", non possieda le caratteristiche formali di una testata giornalistica telematica registrata, non potendo trovare applicazione la normativa di rango costituzionale e di livello ordinario che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico (Cassazione penale sez. V - 23/04/2021, n. 20644).

Fonte: CED Cass. pen. 2021)



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La sentenza integrale

Cassazione penale sez. V - 23/04/2021, n. 20644

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 22/01/2021, il Tribunale del riesame di Milano ha confermato il decreto del 19/12/2020 con il quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano ha disposto il sequestro preventivo del sito internet www.iene.mediaset.it limitatamente alle pagine in cui sono presenti i servizi televisivi andati in onda il (OMISSIS) riguardanti B.R., sequestro disposto nel procedimento penale che vede P.A. sottoposto a indagini preliminari per il reato di diffamazione aggravata, per aver offeso la reputazione di B. indicando falsamente, nei servizi citati, la presenza di un suo interesse economico collegato alle opinioni scientifiche espresse in contesti divulgativi a favore dell'efficacia di anticorpi monoclonali nelle terapie contro il Covid-19 e all'attività di ricerca o di consulenza svolta sugli anticorpi monoclonali relativamente a virus diversi, così veicolando il falso messaggio secondo cui le opinioni scientifiche della persona offesa in tema di Covid-19 erano orientate da occulti interessi economici.


2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Milano ha proposto ricorso per cassazione R.T.I. - Reti Televisive Italiane s.p.a., quale persona giuridica destinataria del sequestro e avente diritto alla restituzione, in persona del procuratore speciale L.S., attraverso il difensore Avv. Salvatore Pino, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.


2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 3 e 21 Cost., nonché del R.D. 31 maggio 1946, n. 561, artt. 1 e 2 e L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 1. Erroneamente l'ordinanza impugnata non ha esteso, almeno in via analogica, le garanzie in materia di sequestro di stampati affermate da Sez. U, n. 31022 del 29/01/2015, Fazzo, Rv. 264090, in quanto il programma Le Iene, pur non essendo una testata giornalistica, rappresenta una delle principali trasmissioni d'inchiesta e la stessa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 6911 del 06/10/2015, dep. 2016, Casciari, Rv. 266255, laddove il numero indicato dal ricorso é quello del registro sezionale delle sentenze e non quello del registro generale) lo ha descritto come un programma di informazione. Il sito web del programma Le Iene non fa capo a una testata giornalistica, ma pertiene a un'apposita entità editoriale (la società ricorrente) e soggiace, in riferimento a ogni suo contenuto, al formale "controllo" esercitato da un apposito soggetto all'uopo "delegato" dall'editrice, sicché risulta parimenti presidiato quel bacino di individuazione delle responsabilità collegate alle pubblicazioni posta a base dell'impostazione adottata da Sez. U, Fazio. L'identità di ratio deve essere riconosciuta al sito in questione, che non riflette una comunicazione puramente "privata", ma esercita in modo strutturato e continuativo un'attività informativa organizzata e sistematica verso la collettività.


2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 321 e 125 c.p.p., art. 595 c.p., in relazione all'art. 21 Cost. e art. 51 c.p., in quanto il sequestro é stato fondato esclusivamente sulla prospettazione del denunciante, senza valutazione degli elementi addotti dalle difese, laddove l'unico atto di indagine é rappresentato dalle sommarie informazioni rese dalla persona offesa. Erroneamente il Tribunale del riesame ha ritenuto sufficiente a integrare il presupposto dell'adozione del sequestro preventivo la visione delle trasmissioni riportate nella parte del sito oggetto della misura reale, mentre ogni provvedimento di sequestro in materia di diritto all'informazione deve essere fondato su penetranti e incisivi accertamenti, diversi e ulteriori rispetto alla sola prospettazione fornita dal querelante, accertamenti che devono essere oggetto di puntuale motivazione, come affermato dalla Corte di cassazione proprio con riferimento a una trasmissione de Le Iene (Sez. 5, n. 7319 del 07/12/2007, dep. 2008, L., Rv. 239103).


L'ordinanza impugnata non ha valutato il contesto in cui si inseriscono i servizi in questione, che rappresentano solo una parte dell'attività informativa svolta dalla trasmissione e dal giornalista P., attività riguardante anche la c.d. "cura del plasma", a proposito della quale B. era stato al centro di una polemica con alcuni suoi colleghi, mentre nei servizi in questione si prospettavano dubbi (confluiti anche in un esposto del Codacons) circa l'esistenza di potenziali conflitti di interesse di B., dubbi che riguardavano l'attività di consulenza ad aziende private sulle misure anti-Covid e la circostanza che il querelante era fondatore, ispiratore e consulente esterno di Pomona Ricerca s.r.l.. Nei motivi di riesame si dimostrava che nel corso delle trasmissioni si era sempre fatto riferimento a tipologie di anticorpi monoclonali (tutti per malattie diverse dal Covid) brevettati nel tempo da B., ma, sul punto, il Tribunale del riesame ha fatto propria l'opinione del G.I.P., omettendo, però, di riferire il passaggio della conversazione - intercorsa tra la prima e la seconda trasmissione - del giornalista con C.A. in cui quest'ultimo forniva un'autorevole interpretazione del passaggio contestato nel senso che non si era sostenuto che B. avesse brevettato anticorpi monoclonali per la cura del Covid-19. Quanto ai rapporti con la società Pomona Ricerca s.r.l., si é dimostrato che B. ne é consulente e che percepisce un compenso fisso e royalties su sviluppi commerciali, nonché che la società aveva depositato numerosi brevetti relativi ad anticorpi monoclonali per virus diversi dal Covid-19. Il Tribunale del riesame non ha valutato gli interrogativi sul conflitto di interessi sollevati dal giornalista, il che rende anche da questo punto di vista carente la motivazione del provvedimento impugnato.


2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 321 c.p.p., comma 1 e art. 125 c.p.p., comma 3, in riferimento all'indiscriminata estensione del sequestro anche alle porzioni dei servizi espressamente giudicate corrette dal querelante, non inerenti alla sua posizione e, comunque, non oggetto di specifiche doglianze o allegazioni, sicché il provvedimento impugnato eccede la finalità per la quale é giustificato, non rispettando il duplice presupposto del rapporto di pertinenza della cosa con il reato e del concreto pericolo che la sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze.


3. Con requisitoria scritta del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ODELLO Lucia ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa della ricorrente ha trasmesso conclusioni, con le quali, esaminate criticamente le valutazioni del P.G., insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.


2. Il primo motivo non é fondato.


2.1. Per una migliore disamina delle questioni poste dal ricorso, giova richiamare alcuni passaggi di Sez. U, n. 31022 del 29/01/2015, Fazzo, Rv. 264090, il cui principio di diritto - in forza del quale la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di "stampa" di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 1 e, pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa - dovrebbe, nella prospettiva del ricorrente, essere applicato, almeno in via analogica, al caso di specie.


All'esito di un approfondito excursus storico sulle normative in tema di disciplina della stampa che hanno preceduto l'avvento della Costituzione repubblicana e sull'art. 21 Cost., un uno con le normative di rango legislativo che ad esso diedero, nell'immediato, attuazione, Sez. U, Fazio affronta più da vicino il tema dell'assoggettabilità a sequestro preventivo, in relazione al reato di diffamazione, della testata giornalistica telematica, rimarcando come la soluzione favorevole a detta assoggettabilità legittimerebbe "un irragionevole trattamento differenziato dell'informazione giornalistica veicolata su carta rispetto a quella diffusa in rete, con la conseguenza paradossale che la seconda, anche se mera riproduzione della prima, sarebbe assoggettabile, diversamente da quest'ultima, a sequestro preventivo". Di qui la necessità di "attribuire al termine "stampa" un significato evolutivo", necessità giustificata dal rilievo che un quotidiano o un periodico telematico é "strutturato come un vero e proprio giornale tradizionale, con una sua organizzazione redazionale e un direttore responsabile (spesso coincidenti con quelli della pubblicazione cartacea)".


Richiamate le varie normative intervenute soprattutto in materia di "prodotto editoriale" e di contributi alle imprese editrici, le Sezioni unite delineano una nozione costituzionalmente orientata del concetto di "stampa", idonea a ricomprendervi "la nuova realtà dei quotidiani o periodici on line regolarmente registrati e destinatari, al pari della stampa tradizionale, delle provvidenze pubbliche previste per l'editoria"; nel quadro di tale nozione, sottolinea la sentenza Fazzo, "la previsione dell'obbligo di registrazione della testata on line, che deve contenere le indicazioni prescritte e deve essere guidata da un direttore responsabile, giornalista professionista o pubblicista, non é un mero adempimento amministrativo fine a sé stesso, ma é funzionale a individuare le responsabilità (civili, penali, amministrative) collegate alle pubblicazioni e a rendere operative le corrispondenti garanzie costituzionali, aspetti questi che, in quanto strettamente connessi e consequenziali alla detta previsione, sono ineludibili". Di qui la conclusione secondo cui "il giornale telematico, sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di informazione professionale, soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente é assimilabile alla pubblicazione cartacea. E', infatti, un prodotto editoriale, con una propria testata identificativa, diffuso con regolarità in rete; ha la finalità di raccogliere, commentare e criticare notizie di attualità dirette al pubblico; ha un direttore responsabile, iscritto all'Albo dei giornalisti; é registrato presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la redazione; ha un hostig provider, che funge da stampatore, e un editore registrato presso il ROC".


2.2. Del tutto in linea con l'impostazione di Sez. U, Fazzo é il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite civili, secondo cui la tutela costituzionale assicurata dall'art. 21 Cost., comma 3, alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioé di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati (Sez. U, n. 23469 del 18/11/2016, Rv. 64153701).


2.3. A fondamento dell'interpretazione costituzionalmente orientata della nozione di "stampa", così da includere in essa anche la testata giornalistica telematica registrata, la sentenza Fazzo delle Sezione unite (nonché , come si é visto, anche le Sezioni unite civili) valorizza il legame inscindibile tra l'obbligo di registrazione della testata on line, con l'indicazione del direttore responsabile, giornalista professionista o pubblicista, da un lato, e, dall'altro, l'individuazione delle responsabilità collegate alle pubblicazioni indispensabile a rendere operative la garanzia costituzionale di cui all'art. 21 Cost., comma 3: svincolata dalla necessaria individuazione del soggetto, professionalmente qualificato, giuridicamente responsabile della pubblicazione, la sottrazione al regime di assoggettabilità a sequestro perderebbe la sua connotazione di garanzia costituzionale riconosciuta sulla base di un'interpretazione evolutiva del sistema, per assumere la fisionomia di una sorta di ingiustificato privilegio.


E proprio quel legame inscindibile é alla base dell'orientamento che superando l'indirizzo anteriore a Sez. U, Fazio, in forza del quale, coerentemente con la tesi dell'assoggettabilità a sequestro del giornale telematici (Sez. 5, n. 10594 del 05/11/2013, dep. 2014, Montanari, Rv. 259887), era esclusa la responsabilità ex art. 57 c.p., del direttore del giornale on line (Sez. 5, n. 10594 del 05/11/2013, dep. 2014, Montanari, Rv. 259888; Sez. 5, n. 44126 del 28/10/2011, Hamaui, Rv. 251132; Sez. 5, n. 35511 del 16/07/2010, Brambilla, Rv. 248507) - afferma che, rientrando la testata giornalistica telematica nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della L. 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione alle condotte diffamatorie riconducibili alla testata telematica é applicabile al direttore della stessa la fattispecie di cui all'art. 57 c.p. (Sez. 5, n. 1275 del 23/10/2018, dep. 2019, Sgroi, Rv. 274385; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 7220 del 12/01/2021, Romano, Rv. 280473).


2.4. Il ricorso non mette a fuoco il nucleo essenziale del ragionamento che ha condotto Sez. U, Fazio - non già all'applicazione analogica, ma all'interpretazione evolutiva alla base del riconoscimento alla testata giornalistica telematica registrata della garanzia della non assoggettabilità a sequestro preventivo per il reato di diffamazione accordata alla stampa in senso tradizionale. Al riguardo, infatti, il ricorso, per un verso, valorizza la dimensione sistematica e organizzata dell'attività prospettata come informativa e, per altro verso, fa leva sul ruolo di controllo affidato a un soggetto ad hoc delegato dalla stessa società editrice ricorrente. Entrambi gli argomenti, tuttavia, non colgono il profilo essenziale della ratio decidendi di Sez. U, Fazio, in quanto l'organizzazione, di per sé , é il tratto tipico dell'attività di impresa e non può certo "surrogare" la registrazione, con le relative indicazioni, compresa quella del direttore responsabile, chiamato giuridicamente - anche sul piano penale, come si é visto - a rispondere dei fatti diffamatori in forza di una specifica posizione di garanzia disciplinata dalla legge e non solo in un'ottica di mera - facoltativa ripartizione interna dei compiti dell'impresa, del tutto priva di quei connotati giuridici che fondano una responsabilità - anche penale - in capo al direttore della testata giornalistica telematica registrata. Significativo, al riguardo, é il rilievo della sentenza richiamata dal ricorso, ossia Sez. 5, n. 6911 del 06/10/2015, dep. 2016, Casciari, Rv. 266255, che, proprio con riguardo alla trasmissione nel cui ambito sono stati trasmessi i servizi con le affermazioni ritenute diffamatorie nel caso di specie (Le Iene), ha rilevato l'inapplicabilità della fattispecie di cui all'art. 57 c.p. all'imputato al quale era stato contestato l'omesso controllo sui contenuti della trasmissione. Rilievo, questo, che conferma come la figura del "delegato" evocata dalla società ricorrente non possa essere assimilata, sotto il profilo che qui viene in rilievo (l'assunzione di una precisa e giuridicamente connotata responsabilità, anche penale), a quella del direttore responsabile di una testata giornalistica telematica registrata. Né in senso contrario può essere invocata la disciplina di cui alla L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, disciplina dettata, come del resto riconosce la stessa ricorrente, per le trasmissioni radiotelevisive e che non può certo essere applicata, sulla base di un'analogia in malam partem, alla pubblicazione on line, tanto più che, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, la responsabilità del delegato al controllo della trasmissione televisiva, in ordine al reato di diffamazione aggravata, può essere ritenuta sussistente solo a titolo di dolo e non di omesso controllo colposo (Sez. 5, n. 2738 del 14/09/2016, dep. 2017, Valentini, Rv. 268861).


Il che, naturalmente, non significa che il programma in questione e, più in generale, l'attività comunicativa della ricorrente, così come quella di qualsiasi soggetto individuale o collettivo, sia deprivata dell'ampia, pregnante tutela che l'art. 21 Cost., in sintonia con plurime fonti sovranazionali, assicura alla libertà di manifestazione del pensiero: significa solo che a tali soggetti non può essere riconosciuto il peculiare statuto accordato, con riferimento alla non assoggettabilità a sequestro preventivo in relazione al reato di diffamazione, alle testate giornalistiche, "tradizionali" o telematiche. Come affermato da Sez. 5, n. 7319 del 07/12/2007, dep. 2008, L., Rv. 239103, richiamata dalla ricorrente e relativa a un servizio della trasmissione Le Iene, se deve escludersi "una automatica estensione della specifica garanzia negativa apprestata dall'art. 21 Cost., comma 3", va rimarcato che "le notizie di cronaca, le manifestazioni di critica, le denunzie civili, con qualsiasi mezzo propalate, restano espressione di un diritto di libertà, direttamente tutelato nell'ordinamento interno dall'art. 21 Cost., comma 1 e nello spazio Europeo dall'art. 10 della Convenzione Europea nonché dall'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali, che della libertà di "stampa" é il presupposto e che é a garanzia della collettività prima che del loro autore".


3. Anche il secondo motivo deve essere rigettato, pur presentando vari profili di inammissibilità. Le doglianze articolate con il motivo in esame si muovono in una duplice prospettiva, nel senso che, da una parte, stigmatizzano la dedotta "insufficienza" degli accertamenti sui quali si fonda la misura reale, mentre, dall'altra, censurano, in estrema sintesi, le denunciate inadeguatezze argomentative dell'ordinanza impugnata.


3.1. Nella prima delle due indicate prospettive, le doglianze sono manifestamente infondate, in quanto fanno leva sull'assunto di carattere, per così dire, "metodologico" secondo cui il provvedimento di sequestro non potrebbe essere adottato, almeno nella materia in questione (afferente alla manifestazione del pensiero), sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa. Ora, pur a prescindere dal duplice rilievo che i giudici cautelari hanno valorizzato anche una serie di documenti (in parte allegati dalla persona offesa alla querela, in parte dalla stessa prodotti in sede di assunzione di informazioni) e che, come emerge ictu oculi anche dalla sola lettura del provvedimento impugnato, l'esame diretto dei due servizi é risultato decisivo ai fini della valutazione circa il fumus del reato oggetto di imputazione provvisoria, é noto che le dichiarazioni della persona offesa possono, da sole, giustificare perfino l'affermazione di responsabilità penale (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), sicché , all'evidenza, ben possono integrare gli elementi dimostrativi del presupposto del sequestro preventivo. Ne consegue che, lungi dal potersi fondare su approcci astrattizanti, le doglianze relative al fumus non possono che essere riferite alla fattispecie concreta e alle decisioni dei giudici cautelari, mentre i limiti del giudizio di legittimità nella cognizione del ricorso contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio - cognizione limitata alla violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. U., n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non massimata sul punto) - non possono essere elusi prospettando "regole conoscitive" estranee al sistema.


Pertanto, se deve nuovamente convenirsi con Sez. 5, n. 7319 del 2007, dep. 2008, L., cit. lì dove esclude, ai fini dell'apprezzamento del fumus commissi delicti funzionale all'adozione del sequestro preventivo, la sufficienza di "un controllo meramente "cartolare" e formale sulla astratta configurabilità del reato rappresentato in una qualsivoglia notitia criminis", rileva il Collegio come non sia un controllo del genere quello operato dall'ordinanza impugnata, che si é uniformata al principio di diritto secondo cui il fumus commissi delicti per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152), dovendo il giudice verificare la sussistenza di un concreto quadro indiziario e non potendosi, invece, limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927).


3.2. Il giudice del riesame richiama, in primo luogo, il provvedimento applicativo nella parte in cui sintetizzava il contenuto diffamatorio delle due trasmissioni, ove, in sintesi, si sosteneva che B., da una parte, aveva condotto studi e registrato brevetti su anticorpi monoclonali e, dall'altra, aveva interessi economici poco chiari con la società Pomona Ricerca e che, quindi, le sue argomentazioni circa l'importanza della terapia monoclonale e le valutazioni scientifiche da lui diffuse in materia di Covid-19 non erano dettate dall'impegno nella divulgazione scientifica, ma da aspettative di guadagno personale e, quindi, da un conflitto di interessi; al riguardo, rileva l'ordinanza impugnata, il Giudice delle indagini preliminari ha evidenziato che, diversamente dal messaggio che proviene dalle due trasmissioni, B. "non ha nel suo ambito di ricerca né ha brevettato anticorpi che abbiano a che fare col Covid-19" (avendo brevettato anticorpi relativi al contrasto di varie altre patologie), sicché non corrisponde al vero che "le opinioni espresse da B. sia state orientate da interessi economici collegati alle proprie ricerche sugli anticorpi monoclonali, perché tali ricerche non hanno mai avuto connessioni con il Covid-19, né risulta in alcun modo che possano averle", laddove, quanto al rapporto con Pomona Ricerche s.r.l., più volte menzionato nelle due trasmissioni come fonte di conflitto di interesse, tale società (che, precisa il decreto applicativo, non é una casa farmaceutica, ma un istituto di ricerca) si é occupata di anticorpi monoclonali riguardanti varie malattie, ma anch'esse "nulla hanno a che vedere con il Covid-19". Il Tribunale del riesame richiama quindi le osservazioni conclusive del G.i.p., secondo cui il reato di cui all'imputazione provvisoria non é scriminato dall'esercizio del diritto di critica o di cronaca dal momento che il presupposto della critica non corrisponde alla realtà, trattandosi di affermazioni sull'esistenza di un conflitto di interessi - veicolate attraverso allusioni estremamente suggestive e domande retoriche - assolutamente non corrispondenti al vero e di particolare effetto diffamatorio in ragione del vastissimo pubblico, ovviamente non specializzato, che la trasmissione Le Iene raggiunge.


3.3. Replicando alla tesi difensiva secondo cui i servizi riportati nelle pagine web sequestrate non affermerebbero mai che B. ha brevettato anticorpi monoclonali sul Covid-19, il Tribunale del riesame di Milano rileva che l'accusa non si fonda su un'erronea "interpretazione semantica" di una frase equivocata dal querelante, in quanto il fumus del reato di diffamazione contestato emerge dalla visione dei due servizi, senza possibilità di alcun fraintendimento. L'ordinanza impugnata richiama al riguardo una frase pronunciata da P.: "E qui ci siamo chiesti: come mai spinge così tanto questo tipo di anticorpi per la lotta con il Coronavirus? Facendo un pò di ricerche scopriamo che il professore non solo da sempre li studia ma li ha brevettati e depositati". Ad avviso del Tribunale del riesame, tale frase non può che essere letta nel senso dell'accusa, ossia che "il Prof. B. propugna la terapia per il Covid-19 con anticorpi monoclonali umani perché li studia, li ha brevettati e ha depositato quei brevetti".


Rileva ancora l'ordinanza impugnata che gli anticorpi monoclonali brevettati da B. non hanno nulla a che fare con il Covid-19, ma riguardano il contrasto di altre patologie (varicella, epatite C, etc.), e che Pomona Ricerca, di cui B. é il principale referente scientifico e consulente, "non si é mai occupata di terapie per il Covid-19 e comunque, stando al contratto di consulenza (a tutta evidenza non visionato dagli autori delle trasmissioni), tale rapporto di collaborazione ha ad oggetto virus del tutto diversi dal Covid-19". Dati, questi, necessari per valutare il contenuto delle due trasmissioni, descritto nell'imputazione provvisoria nel senso che, in estrema sintesi, viene attribuito a B. di aver "studiato e brevettato anticorpi monoclonali contro il Covid-19 da cui poter trarre vantaggi economici sì da potersi configurare un conflitto di interessi". Sottolinea ancora l'ordinanza impugnata che non può essere inteso in modo diverso il discorso, assai diffuso nelle due trasmissioni, inerente al conflitto di interessi della persona offesa, in quanto anche le altre critiche mosse a B. "appaiono finalizzate a sostenere il corpo centrale delle tesi (diffamatorie) esposte nei suoi confronti, dando spesso dati falsi (come la frase di P. che si é sopra riportata) o distorcendone il senso". Risulta significativa, al riguardo, la questione relativa alle cure con il plasma, rispetto alla quale, nella seconda trasmissione, la persona offesa é accusata dall'indagato di "attaccare e screditare le possibili cure contro il Covid attraverso il plasma dei soggetti guariti, e ciò sempre in ragione dei pretesi interessi personali", laddove B. ha espresso, come moltissimi altri studiosi della materia in molteplici pubblicazioni così come in altre trasmissioni televisive, "un giudizio scientifico in relazione alla concreta fattibilità dei vari approcci di contrasto all'epidemia, tra l'altro sostenendo l'utilità della cura attraverso il plasma, ma segnalandone anche (come molti altri studiosi della materia) i limiti".


D'altra parte, sottolinea ancora l'ordinanza impugnata, é evidente l'importanza rivestita dalla costruzione del programma e dall'alternarsi degli interventi, dal montaggio e dall'utilizzo di immagini esterne, di commenti e di sottotitoli, come quello che scorreva nella prima trasmissione in cui si leggeva " B. quando parla di scienza ha un conflitto di interessi". Il giudice del riesame richiama poi il montaggio della trasmissione in cui sono intervenuti alcuni noti opinionisti e alcuni accademici colleghi di B. (tra i quali C.A.), montaggio definito dal G.i.p. "molto accorto", poiché i pareri sono stati espressi a partire dal dato, considerato scontato e fornito agli autori degli interventi dal conduttore del servizio, che B. si trovava in una situazione di conflitto d'interessi: osserva sul punto il Tribunale del riesame che tale schema comunicativo (in cui si dà per provato un presupposto e si chiede a un terzo quale sia il suo giudizio che consegue) moltiplica l'effetto diffamatorio del servizio in ragione della notorietà e del prestigio di cui godono i soggetti coinvolti.


Rileva conclusivamente il giudice del riesame che, se B. non ha né può avere interessi economici collegati alle terapie o ai vaccini per il Covid-19, assume valenza diffamatoria suggerire, con "comunicazioni anche allusive, insinuanti e suggestive, dubitative o interrogative, ma non corrispondenti al vero", che le argomentazioni dello stesso B. circa l'importanza della terapia monoclonale e le valutazioni scientifiche da lui diffuse in materia di Covid-19 non fossero dettate dall'impegno nella divulgazione scientifica, ma da aspettative di guadagno personale e quindi da un conflitto di interessi.


3.4. Le doglianze del ricorrente sono infondate, presentando anzi, come si é anticipato, vari profili di inammissibilità, rappresentati, principalmente, dalla carenza della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), da un lato, e, dall'altro, dal rivestire alcune censure connotati tali dal dar corpo alla denuncia di meri vizi motivazionali, se non di questioni schiettamente di merito.


Non é fondata la censura relativa alla dedotta mancata valutazione del contesto, articolata dal ricorso con riguardo all'attività informativa della trasmissione e dell'indagato, ma correttamente svolta dal Tribunale del riesame con riferimento al complessivo contenuto comunicativo delle due trasmissioni rispetto alle quali é intervenuto il sequestro delle pagine web; contesto, quest'ultimo, puntualmente delineato dall'ordinanza del riesame attraverso il riferimento, a titolo di esempio, proprio alla questione relativa alla cura del plasma evocata nel ricorso, oltre la diffusa disamina delle caratteristiche generali delle trasmissioni, con le significative messe a fuoco del montaggio degli interventi "esterni" - e della loro valenza "rafforzatrice" della comunicazione ritenuta diffamatoria - e dei sottotitoli, per così dire, "esplicativi".


D'altra parte, il ricorso non propone doglianze tese a confutare i puntuali e diffusi rilievi dei giudici cautelari circa il campo di attività della persona offesa e della società con cui collabora e circa la precisa definizione dell'oggetto di tale collaborazione (tutti aspetti rispetto ai quali i conformi provvedimenti cautelari hanno escluso qualsiasi interferenza con le problematiche relative al contrasto del Covid-19), ma insiste sulla rappresentazione dei contenuti comunicativi delle trasmissioni come espressivi dei "dubbi" sul "potenziale" conflitto di interessi della persona offesa, senza, appunto, confrontarsi con la puntuale ricostruzione dei giudici cautelari - anche riferita a Pomona Ricerca e ai suoi rapporti con la persona offesa (e definita su base documentale) - che li ha condotti a rilevare il fumus della diffamazione contestata dall'imputazione provvisoria, il cui nucleo essenziale é stato descritto, come si é visto, nel senso dell'attribuzione a B. di aver "studiato e brevettato anticorpi monoclonali contro il Covid-19 da cui poter trarre vantaggi economici sì da potersi configurare un conflitto di interessi". Tale attribuzione é stata motivatamente ritenuta dai giudici cautelari diffamatoria, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative o interrogative, se non corrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazione quando le frasi pronunciate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive e suggestive, sono idonee a ingenerare nella mente dei destinatari il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità del fatto formalmente solo adombrato (Sez. 5, n. 41042 del 17/06/2014, Scancarello, Rv. 260772; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8 del 12/11/2019, dep. 2020, Parovel, Rv. 278318; Sez. 5, n. 37124 del 15/07/2008, De Luca, Rv. 242019), con la conseguenza che tale indagine é rimessa al giudice di merito e, se giustificata da adeguata motivazione, é incensurabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 45910 del 04/10/2005, Fazzo, Rv. 233039). Conclusione, quest'ultima, per un verso, valida a fortiori nel caso, come quello in esame, di provvedimento sindacabile solo per violazione di legge, nel senso sopra chiarito richiamando il consolidato orientamento formatosi sul principio di diritto enunciato da Sez. U, Ivanov (a fronte del risalente e del tutto superato indirizzo cui fa riferimento il ricorso); e, per altro verso, del tutto idonea a dar conto dell'infondatezza della tesi difensiva che vorrebbe circoscrivere i contenuti comunicativi delle due trasmissioni alla mera rappresentazione di interrogativi o dubbi sul "potenziale" conflitto di interessi del querelante.


Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base delle ulteriori deduzioni della ricorrente. Quanto alle dichiarazioni di C., le doglianze involgono questioni di merito e, comunque, le stesse sono state valutate dal giudice del riesame nel quadro del montaggio dei contributi esterni sopra richiamato, la cui valutazione non é oggetto di specifica disamina critica da parte del ricorso; il medesimo rilievo deve essere riferito anche ai rapporti con Pomona Ricerca, puntualmente esaminati dal Tribunale del riesame, anche sulla base di documenti, e valutati nel quadro complessivo dei contenuti comunicativi delle trasmissioni.


Quanto ai riferimenti all'art. 51 c.p. e all'art. 21 Cost., nonché ad alcune fonti sovranazionali, il ricorso - oltre a non dedurre con la necessaria specificità se intendeva far riferimento al diritto di critica o a quello di cronaca (nel corpo del primo motivo si fa un riferimento "onnicomprensivo" a entrambi) per dar conto dell'infondatezza della deduzione é sufficiente richiamare - oltre alla giurisprudenza sopra richiamata (Sez. 5, n. 41042 del 2014, Scancarello, cit., etc.) - il consolidato indirizzo in forza del quale, in tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica (e, può aggiungersi, a maggior ragione del diritto di cronaca), non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica (ex plurimis, Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432; Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Tosatto, Rv. 276026).


4. Il terzo motivo é inammissibile.


4.1. Con riferimento al giudizio di legittimità costituzionale, il giudice delle leggi ha definito il test di proporzionalità come volto a "valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi" (Corte Cost., sent. n. 1 del 2014).


Nei termini indicati, il test di proporzionalità assume una valenza "di sistema", valenza riconosciuta anche dalla giurisprudenza di questa Corte, che, infatti, sottopone a detto scrutinio anche i provvedimenti applicativi di un sequestro, non solo quando lo stesso riveste natura di misura cautelare.


Superando un risalente indirizzo che escludeva l'applicabilità del principio di proporzionalità alle misure cautelari reali (Sez. 3, n. 16818 del 16/01/2007, Rosato, Rv. 236490), la giurisprudenza di legittimità si é attestata sul consolidato principio di diritto secondo cui i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità - dettati dall'art. 275 c.p.p., per le misure cautelari personali - sono applicabili anche al sequestro preventivo, dovendo il giudice motivare adeguatamente sull'impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva (Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, Rv. 254712; Sez. 3, n. 12500 del 15/12/2011, dep. 2012, Sartori, Rv. 252223; Sez. 5, n. 8152 del 21/01/2010, Magnano, Rv. 246103; nonché , in tema di sequestro finalizzato alla confisca diretta, Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979).


Come si é anticipato, il test di proporzionalità é necessario per ogni tipo di sequestro, ma, naturalmente, i termini rispetto ai quali deve essere svolto il relativo scrutinio variano a seconda della natura e della funzione del tipo di sequestro in questione. Così, rispetto al sequestro probatorio, il principio di proporzionalità esige la ponderazione tra il contenuto del provvedimento ablativo e le esigenze di accertamento dei fatti oggetto delle indagini (Sez. 6, n. 9989 del 19/01/2018, Lillo, Rv. 272538, in una fattispecie in cui é stato ritenuto illegittimo - in relazione al reato di rivelazione di segreto d'ufficio per il quale si procedeva - il sequestro indiscriminato di supporti telefonici e informatici a un giornalista, alla sua convivente ed alla sua ex moglie); con riferimento al sequestro conservativo, la valutazione di proporzionalità va operata tra il valore dei beni sequestrati e i crediti del richiedente (Sez. 5, n. 19903 del 17/04/2009, Ciotta, Rv. 243944); rispetto al sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il test di proporzionalità chiama in causa il rapporto tra profitto del reato e quantum sottoposto a vincolo cautelare (Sez. 3, n. 39091 del 23/04/2013, Cianfrone, Rv. 257284).


Nel caso del sequestro preventivo c.d. impeditivo, invece, "il giudice deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari ovvero modulando quello disposto - qualora ciò sia possibile - in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto a vincolo anche oltre le effettive necessità dettate dall'esigenza cautelare che si intende arginare" (Sez. 5, n. 8382 del 2013, Caruso, cit.), sicché é necessario verificare: "a) se l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato possono essere evitati senza privare l'avente diritto della disponibilità della cosa; b) se il sequestro preventivo é sufficiente a garantire tale risultato; c) se tale risultato può essere conseguito con misure meno invasive" (Sez. 3, n. 12500 del 2011, dep. 2012, Sartori, cit.). Condizioni, queste, del tutto in linea con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo che subordina la sequestrabilità di un sito internet alla valutazione se il risultato legittimamente perseguito possa essere conseguito con mezzi meno invasivi o con modalità dotate di minor impatto (ex plurimis, Corte Edu, III sez., 23/06/2020, Bulgakov vs Russi, ric. 20159/15, p. 37).


Pertanto, in tema di sequestro preventivo c.d. impeditivo, il principio di proporzionalità impone al giudice cautelare di motivare sull'impossibilità di fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati ricorrendo a misure cautelari meno invasive oppure limitando l'oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso in termini tali da ridurne l'incidenza sui diritti del destinatario della misura reale.


4.2. Il Tribunale del riesame ha motivato sul punto rilevando come i servizi televisivi che hanno diffuso i contenuti comunicativi ritenuti integranti il fumus del reato di diffamazione siano presenti nel sito internet della ricorrente e siano quindi disponibili alla visione di chiunque, sicché la permanenza dei contenuti nel sito può protrarre e aggravare le conseguenze della diffamazione e l'unico mezzo idoneo a scongiurare tale effetti é il sequestro preventivo (delle sole pagine relative alle due trasmissioni, naturalmente, non dell'intero sito).


La ricorrente lamenta l'inclusione nel sequestro anche delle porzioni dei servizi non inerenti alla posizione della persona offesa ovvero non oggetto di allegazioni idonee a confermare la prospettazione della stessa persona offesa. Nei termini in estrema sintesi qui richiamati, la doglianza é inammissibile sotto un duplice profilo.


Per un verso, infatti, la puntuale individuazione delle parti dei servizi che potrebbero essere sottratti al provvedimento cautelare e delle stesse modalità attraverso le quali questo risultato potrebbe essere conseguito implica, all'evidenza, apprezzamenti di merito preclusi a questa Corte, tanto più che del tutto generiche erano le deduzioni articolate sul punto nei motivi a sostegno della richiesta di riesame.


Per altro verso, nell'articolazione del motivo, il ricorso non si confronta con i rilievi dell'ordinanza impugnata relativi a una pluralità di passaggi delle trasmissioni in questione dai quali, pur non afferendo essi immediatamente al nucleo essenziale della comunicazione diffamatoria, quest'ultima risulta rafforzata e amplificata: ha osservato, ad esempio, il giudice del riesame, che "anche le altre critiche mosse nel corpo delle due trasmissioni al prof. B. appaiono finalizzate a sostenere il corpo centrale delle tesi (diffamatorie) esposte nei suoi confronti dando spesso dati falsi (...) o distorcendone il senso"; in altra parte della motivazione dell'ordinanza impugnata, sono riportati alcuni sottotitoli che "scorrevano" nella trasmissione e recanti la frase " B. quando parla di scienza ha un conflitto di interessi", nonché il rilievo circa il "montaggio" strumentale di contributi di altre persone valutato dall'ordinanza impugnata come idoneo a "moltiplicare l'effetto diffamatorio" della trasmissione. Nella prospettazione della doglianza in esame, il ricorso non si confronta con i rilievi richiamati, risultando, sotto questo profilo, del tutto carente di specificità.


5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, il 23 aprile 2021.


Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

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