top of page

Diffamazione: sussiste anche in caso di espressioni dubitative o interrogative


Corte di Cassazione

La massima

In tema di diffamazione a mezzo stampa, le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative o interrogative, se non corrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazione quando le frasi utilizzate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive, insinuanti e suggestive, siano idonee ad ingenerare nel lettore il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato. (Fattispecie relativa ad un articolo di stampa nel quale, sia pure in termini ipotetici, si veicolava il messaggio che un sindaco avesse potuto avallare una speculazione privata illecita mercificando la propria funzione - Cassazione penale sez. V - 12/11/2019, n. 8).


Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione?

Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione?



La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 settembre 2018 dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la condanna inflitta a P.P. dal Giudice monocratico della stessa città per diffamazione a mezzo stampa aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato. In particolare, all'imputato, quale direttore responsabile del periodico "(OMISSIS)", era addebitato di avere diffamato il sindaco della città C.R. in un articolo dal titolo "Accordo segreto Pa.- T.- C. ((OMISSIS)) per speculazioni immobiliari sul porto di Trieste?"; in tale articolo, si legge che, secondo "fonti confidenziali romane", il sindaco C. ed il governatore T. avrebbero raggiunto "un


accordo riservato con il discusso Pa.Co. per la presentazione all'ultimo momento di un emendamento governativo (che scavalca le commissioni parlamentari) alla legge di stabilità per sdemanializzare a sorpresa i 70 ettari lungomare del Porto Franco nord della città ed altri 36 ettari di banchine portuali ora utilizzate dalla ferriera" al fine di indurre "il Parlamento ignaro a privatizzare rovinosamente 106 ettari di costa pubblica violandone il vincolo di destinazione internazionale per consentirvi la più grossa speculazione edilizia ed immobiliare privata della storia delle coste italiane, con capitali sulla cui provenienza sarebbe perciò doveroso indagare. Se la notizia risultasse fondata si tratterebbe inoltre di speculazione illecita attuata con trasversalità politiche che lasciano ipotizzare un sostrato di corruzioni che attraversa partiti politici anche contrapposti".


2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.


2.1. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 190 c.p.c., art. 494 c.p.c., comma 1 e 2, art. 495 c.p.c. commi 2 e 4, (rectius, c.p.p.).


Assume il ricorrente che, dinanzi alla Corte di appello, aveva prodotto spontanee dichiarazioni scritte cui erano allegati otto documenti che ne costituivano parte integrante, secondo una linea difensiva che, in altri processi, aveva già sortito esiti favorevoli; nel presente procedimento, però, la Corte di merito ha convenuto con l'imputato di dare le dichiarazioni per lette in udienza ma poi, su richiesta della parte civile e del Procuratore generale, presa visione sommaria della memoria contenente le dichiarazioni stesse ed i documenti, ha acquisito solo la prima, sostenendo illogicamente che i secondi non fossero assolutamente necessari e che comunque fossero irrilevanti ai fini del decidere nonostante ne costituissero parte integrante. La verbalizzazione delle dichiarazioni dell'imputato allorchè, in udienza, aveva insistito per l'acquisizione anche dei documenti, era stata malamente effettuata, in violazione dell'art. 494 c.p.p., comma 2.


2.2. Il secondo motivo deduce violazione del principio del contraddittorio ex art. 111 Cost. Il Collegio di appello aveva mostrato un atteggiamento preconcetto in senso colpevolista nel momento in cui, con un vaglio sommario -a dispetto dei tempi che sarebbero stati necessari per leggere la memoria nel suo complesso - aveva escluso la documentazione, l'esame della quale, al contrario, avrebbe evitato gli errori ed i travisamenti in fatto che caratterizzavano la sentenza di appello.


2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 596 c.p., comma 3, punto 2 (rectius, punto 1), perchè, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, a norma della disposizione di cui sopra, la prova liberatoria è sempre ammessa nel procedimento penale quando la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto a questi attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni.


2.4. Il quarto motivo opina circa la contraddittorietà della motivazione "rispetto ad atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" quanto ai seguenti aspetti.


2.4.1. A dispetto di quanto si legge nella sentenza impugnata - sostiene il ricorrente - nell'articolo non era attribuita al sindaco C. alcuna utilità corruttiva di carattere personale, limitandosi lo scritto a criticare legittimamente e motivatamente come sbagliate le scelte politiche della persona offesa e del suo partito. Si trattava di critiche che involgevano l'attività politico-istituzionale e non già la reputazione personale o la vita privata di C.. Il riferimento ad un incontro segreto non dava quest'ultimo come certo, ma era funzionale a chiedere conferma o smentita ai protagonisti di esso, che non l'avevano smentito forse perchè - ipotizza la parte - la notizia venne sostanzialmente confermata pochi giorni dopo sia dal quotidiano locale, sia da atti parlamentari.


2.4.2. L'affermazione della Corte distrettuale circa la non verità dell'esistenza del procedimento di sdemanializzazione sarebbe contraddetta dalla documentazione prodotta in primo grado e da quella che il ricorrente aveva tentato di produrre in appello. La sdemanializzazione sarebbe comprovata sia da un articolo del quotidiano "(OMISSIS)", sia da atti parlamentari, sia dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di stabilità n. 190 del 2014 (che, ai commi 618 e 619, stabiliva detta sdemanializzazione), sia dal dibattito politico.


2.4.3. Non corrispondeva al vero che l'imputato avesse inteso dimostrare la verità del fatto affermato con il mancato esercizio del diritto di replica e rettifica da parte del C., dal momento che tale proposizione era diretta, nelle spontanee dichiarazioni prodotte, ad altro scopo, vale a dire a dimostrare sia l'assenza di un danno alla reputazione, sia che le continue querele della persona offesa non corrispondevano ad esigenze reali di difesa della propria reputazione ma, al contrario, erano un tentativo di bloccare le inchieste giornalistiche.


3. Il 28 ottobre 2019, il ricorrente ha depositato motivi nuovi, a cui ha allegato documentazione a sostegno degli argomenti di cui al ricorso, oltre alle spontanee dichiarazioni del P. il cui verbale era stato prodotto alla Corte di appello.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato e va, pertanto, respinto.


Prima di passare al vaglio dell'impugnativa, occorre precisare che non si è provveduto sulla richiesta avanzata per iscritto dal difensore del ricorrente -tesa ad ottenere la nomina, in sua sostituzione, di un difensore ex art. 97 c.p.p., comma 4, per l'odierna udienza - perchè nel giudizio di cassazione non è prevista la necessità di detta nomina in caso di assenza del difensore dell'imputato.


Venendo al contenuto del ricorso, si osserva quanto segue.


2. Il primo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge circa la mancata acquisizione, da parte della Corte di appello, della documentazione allegata ad una memoria prodotta dall'imputato - è inammissibile.


La censura, infatti, è generica, dal momento che, a parte dolersi della mancata acquisizione documentale, la parte non specifica la rilevanza, rispetto alle proposizioni della pronunzia avversata, di ciascuno dei documenti che intendeva allegare. Ciò vale a maggior ragione perchè la Corte territoriale, con motivazione non specificamente contestata dal ricorrente, ha segnalato come la documentazione consistesse per la gran parte in sentenze emesse in altri procedimenti per fatti diversi e, dunque, irrilevanti rispetto all'odierna vicenda. Anche rispetto al documento che conteneva una sintesi degli accadimenti che hanno riguardato il porto di Trieste, il ricorso è aspecifico, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza sub iudice, che - come si vedrà - ha escluso la sussistenza della scriminante del legittimo esercizio del diritto di critica, non già fondando sul profilo della regolarità o meno delle vicende del porto, ma sul riferimento ad accordi corruttivi che era stato operato dal giornalista.


Il Collegio osserva che, così impostato, il ricorso contravviene ai principi invalsi nella giurisprudenza di questa Corte quanto ai requisiti di ammissibilità delle impugnative di legittimità; a tal proposito, va, infatti, ricordato come Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017, imputato Galtelli, Rv. 268823) abbia di recente ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.


3. E' inammissibile anche il secondo motivo, che deduce violazione del principio del contraddittorio ex art. 111 Cost., perchè la Corte di appello aveva mostrato un atteggiamento preconcetto in senso colpevolista nel momento in cui aveva valutato sbrigativamente, a dispetto dei tempi necessari, la documentazione di cui al primo motivo.


Esso, invero, pare ignorare la risposta specifica della Corte di appello circa le ragioni della mancata acquisizione della documentazione e, fondando sui tempi di lettura della stessa da parte del Collegio di merito, muove alla pronunzia avversata una critica del tutto evanescente e congetturale.


4. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile.


Esso - lo si ricorda - lamenta violazione dell'art. 596 c.p., comma 3, punto 2 (rectius, punto 1), perchè, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, a norma della disposizione di cui sopra, la prova liberatoria è sempre ammessa nel procedimento penale quando la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto a questi attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni.


Ebbene, il ricorrente pare ignorare, quando invoca la prova liberatoria, che la Corte territoriale si era soffermata sul punto, opinando che P. tale prova - che, secondo il costrutto dei giudici triestini doveva attenere al profilo reputato diffamatorio dell'articolo, vale a dire all'esistenza di accordi corruttivi - non l'aveva fornita.


4. Il terzo motivo di ricorso è complessivamente infondato.


4.1. Al fine di chiarire la logica della presente decisione, giova precisare che la Corte di appello ha ritenuto la diffamatorietà dello scritto ed ha negato la scriminante del legittimo esercizio del diritto di critica, valorizzando contra reum non tanto le proposizioni critiche dedicate, nell'articolo, alla procedura di sdemanializzazione del porto vecchio di Trieste, quanto l'avere ipotizzato l'esistenza di un accordo trasversale tra esponenti politici appartenenti a diversi schieramenti, ivi compreso il C., teso a realizzare una speculazione edilizia privata cui sarebbe sottesa la conclusione di accordi corruttivi. E' in riferimento a quest'ultima informazione fornita al lettore, infatti, che si struttura la ratio decidendi che sostiene la pronunzia impugnata perchè in tal modo - si legge nella sentenza impugnata - C. era stato descritto come un pubblico amministratore che aveva quantomeno acconsentito ad accordi tesi a favorire interessi privati in cambio di utilità di natura corruttiva; tale dato non era accompagnato, nell'articolo, dall'indicazione di elementi da cui trarre la verità della notizia (tale non potendo ritenersi la "fonte confidenziale romana" indicata nell'articolo), nè tali elementi sono emersi nel corso del processo, sicchè è stato escluso che il fine dello scritto fosse quello di informare il lettore di un fatto reale, quanto, piuttosto, quello di screditare gratuitamente l'offeso, individuandolo come un soggetto aduso al mercimonio della propria funzione pubblica. Come accennato, il tema della correttezza o meno delle scelte politico-amministrative attribuite, tra gli altri, al sindaco della città, è rimasto, invece, sullo sfondo, costituendo il presupposto fattuale da cui è partita l'esposizione della notizia, per inferirne, secondo un ragionamento apparentemente ipotetico e dubitativo nelle forme, ma dotato di un'indiscutibile direzione ed attitudine offensiva nei contenuti, la possibilità che questo celasse un "sostrato di corruzioni".


4.2. Fatta questa precisazione, va, in primo luogo, rilevato che il vizio postulato dal ricorrente - quello della contraddittorietà della sentenza rispetto ad atti specificamente indicati nei motivi di gravame - sembrerebbe evocare un travisamento della prova.


Tale vizio si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).


Ebbene, nella direzione del dedotto travisamento, il ricorso appare male impostato, dal momento che contiene la generica evocazione di dati che sosterrebbero la tesi del ricorrente quanto al tema della destinazione dell'area portuale, ma senza denunziare errori tali da poter essere ricondotti al difetto lamentato, che non può essere invocato per sostenere una diversa lettura critica del materiale probatorio, ma solo per denunziare sviste nella lettura delle singole fonti di prova.


4.3. Prescindendo da questo limite dell'impugnativa, va comunque osservato che il ricorso non coglie nel segno.


4.3.1. In effetti, il ricorrente concentra la propria attenzione su un argomento che la Corte triestina, come anticipato, ha valorizzato in malam partem solo in misura marginale e come circostanza di contorno, vale a dire la dinamica del procedimento politico-amministrativo teso a dare all'area del porto vecchio di Trieste una destinazione privata, mentre non avversa il thema decidendum centrale, cioè quello della idoneità diffamatoria e della verità della notizia circa il coinvolgimento di C. in accordi corruttivi collegati a detta procedura.


4.3.2. Dal canto suo, la sentenza non patisce vizi motivazionali (e neanche errori in diritto, sia pure non espressamente denunziati dal ricorrente, quantomeno nell'intestazione del motivo) quando reputa che l'accostamento delle attività del C. al "sostrato di corruzioni" di cui parla l'articolo abbia carattere diffamatorio per un pubblico amministratore, accusato così di un fatto illecito, id est di avere mercificato la funzione a beneficio di interessi privati in spregio a quelli pubblici che aveva il dovere di tutelare. Invero l'utilizzo del termine "corruzioni" non pare equivocabile, trattandosi di un'espressione dotata di un preciso significato penalistico che all'articolista non poteva sfuggire e che richiama una figura di reato che punisce il pubblico ufficiale che riceva denaro o altra utilità per assecondare gli interessi di un privato.


Ciò vale a fortiori laddove tale espressione sia contestualizzata nell'ambito dell'articolo in cui è contenuta, ponendosi a valle di proposizioni che, pur prendendo le mosse da una legittima critica circa la possibilità di una manovra diretta alla sdemanializzazione dell'area, finiscono per rimproverare ai soggetti politici cui si riferiscono di avere favorito una speculazione edilizia privata reputata contraria agli interessi pubblici, attuata con "capitali sulla cui provenienza sarebbe perciò doveroso indagare" ed esplicitamente qualificata anch'essa come "illecita". D'altra parte, che l'attribuzione ad un soggetto di una condotta illecita abbia natura lesiva della sua reputazione è un principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, principio che va in questa sede ribadito; addirittura è stata ritenuta tale natura finanche quando l'articolo pubblicato, utilizzando insinuazioni generiche, attribuiva alla persona offesa la commissione di fatti illeciti non meglio specificati e privi di qualsiasi riferimento determinato (Sez. 5, n. 4298 del 19/11/2015, dep. 2016, Bisignano, Rv. 266026).


4.3.3. Nè il tono dubitativo dell'articolo giova alla tesi del ricorrente.


Questa Corte, invero, ha avuto modo di affermare che le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative o interrogative, se non corrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazione quando le frasi pronunciate nel contesto della comunicazione, in quanto ambigue, allusive, coinvolgenti e suggestive, ovvero caratterizzate da interrogativi retorici, siano idonee ad ingenerare nella mente dei destinatari il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità del fatto formalmente solo adombrato (Sez. 5, n. 41042 del 17/06/2014, Scancarello, Rv. 260772, Sez. 5, n. 45910 del 04/10/2005, Fazzo ed altri, Rv. 233039 Sez. 5, n. 6062 del 04/04/1995, Scalfari ed altro, Rv. 201762).


Orbene, correttamente ponendosi nel solco di questa esegesi, la Corte territoriale ha valorizzato in malam partem l'accostamento tra la notizia dell'"accordo riservato "tra T. e C., da una parte, e Pa.Co., dall'altra, teso ad eludere le prerogative parlamentari, la speculazione privata illecita e la presenza di un sostrato di corruzioni, correttamente reputandolo idoneo ad indurre nel lettore medio l'idea che C. fosse coinvolto in un'operazione non solo dannosa per gli interessi pubblici, ma - per quel che rileva in questa sede - collegata a logiche illecite. A nulla rileva che, con un abile esercizio retorico, il giornalista abbia posto tutta la questione in termini doppiamente ipotetici, giacchè il messaggio che l'articolo veicola al lettore è, nonostante la forma utilizzata, che C. abbia potuto avallare una speculazione privata illecita e che lo abbia potuto fare mercificando la propria funzione, il che basta per ritenere lesa la sua reputazione.


4.3.4. Una volta appurata la natura intrinsecamente diffamatoria della notizia, la Corte territoriale ha poi escluso l'invocata esimente del diritto di cronaca/critica perchè ha reputato assente, tra i requisiti individuati dalla giurisprudenza, quello della verità del fatto affermato, correttamente individuandolo quale condizione per l'operatività della scriminante anche nel caso di specie.


A questo proposito, va ricordato, infatti, come la giurisprudenza di questa Corte abbia ritenuto che, anche in tema di diffamazione a mezzo stampa, tra i presupposti imprescindibili per l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, oltre che di cronaca, rientra la verità del fatto storico posto a fondamento dell'elaborazione critica (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432; Sez. 5, n. 4695 del 15/12/2016, dep. 2017, Rv. 269095, Zappa; Sez. 5, n. 7715 del 04/11/2014, dep. 2015, Caldarola e altro, Rv. 264064; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio e altro, Rv. 257794). Tale principio non recede neanche laddove si vetta, oltre che in tema di esercizio del diritto di cronaca, anche in quello di critica politica, rispetto al quale del pari si è condivisibilmente sostenuto come non possa prescindersi dal requisito della verità del fatto storico sulla cui base è stata articolata la critica (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Maritan Antonio C/ Tosatto Vittorio). Da questo punto di vista, si è, infatti, opinato che la natura politica della critica può consentire di valutare con minore rigore il requisito della continenza, giacchè alcune espressioni perdono la loro carica offensiva se pronunciate in un contesto politico in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati. Ciò non di meno, neppure la critica politica può legittimare l'affievolimento del requisito della verità del fatto narrato, che sia descritto con la rappresentazione di fatti non corrispondenti al vero, in quanto oggetto di deliberata manipolazione e/o stravolgimento.


Calati detti principi nella fattispecie sub iudice, correttamente la Corte di appello ha escluso l'applicabilità della scriminante con riferimento all'evocazione dei fatti corruttivi, la cui rispondenza alla realtà non è emersa nel processo.


Nè, come pure condivisibilmente sostenuto dalla Corte territoriale, la verità del fatto affermato o quantomeno la sua diligente verifica può essere affidata alla vaga evocazione delle "fonti confidenziali romane". Da questo punto di vista, mette conto in primo luogo osservare che neanche il ricorrente vi ha attribuito alcuna rilevanza a discarico; d'altra parte, è la stessa lettura del testo incriminato che induce ad escludere che le notizie attinte dalla fonte si ricolleghino al tema della corruzione, attinendo, piuttosto, a quello dell'accordo trasversale sulla cui base è stato poi l'articolista a fondare l'ipotesi dell'illiceità delle speculazione e degli accordi corruttivi.


Ebbene, di fronte a questa chiara e corretta impostazione della Corte territoriale, il ricorrente si è limitato genericamente a negare di avere attribuito a C. la percezione di utilità corruttive di carattere personale, mentre ha più a lungo indugiato sul tema della procedura di mutamento di destinazione dell'area, tema che - come sopra osservato - esula dall'effettiva ratio decidendi della pronunzia avversata. In altri termini, il ricorrente non ha contrastato il giudizio della Corte di appello quando quest'ultima aveva rilevato che dal processo celebratosi non fosse emersa la verità del fatto corruttivo, ma si è concentrato su altri aspetti della vicenda, di tal che la delibazione circa la mancanza di tale condizione per la scriminante non ha ricevuto smentita neanche nel ricorso.


4.3.5. Mette conto, infine, dare riscontro al segmento del motivo in esame che concerne la dedotta, erronea interpretazione, da parte della Corte di appello, delle argomentazioni contenute nelle spontanee dichiarazioni prodotte quanto al mancato esercizio del diritto di replica da parte di C., di cui si legge alle pagg. 6 e 7 della pronunzia avversata. Va a questo proposito rilevato che, quand'anche la Corte di merito avesse errato nell'interpretare dette argomentazioni, ciò non ha avuto alcun rilievo per la decisione, in quanto riguarda un tema non essenziale nell'economia dell'ordito giustificativo della Corte territoriale.


5. I motivi nuovi depositati il 28 ottobre 2019 - che peraltro non fanno altro che trascrivere alcuni passaggi di una sentenza di questa Corte ed allegare la documentazione già indicata nel ricorso - sono intempestivi. Va rilevato, a tale proposito, che in materia di termini, la regola di cui all'art. 172 c.p.p., comma 5, secondo la quale "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere", implica che vanno esclusi dal computo il dies a quo ed il dies ad quem; tale principio - ha reputato la Corte - rileva anche con riferimento all'art. 585 c.p.p., comma 4, norma di riferimento per i motivi nuovi di ricorso in cassazione (Sez. 1, n. 16356 del 20/03/2015, Piras, Rv. 263322).


6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione in favore della parte civile delle spese del grado, che il Collegio liquida in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione in favore della parte civile delle spese del grado, che liquida in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.


Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.


Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2020

bottom of page